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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22600/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce dalla domanda proposta da più lavoratori, dipendenti di una società formalmente appaltatrice, contro la società committente, per far accertare la non genuinità del contratto di appalto e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze della committente. La corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo non provata l'illegittimità dell'appalto e non dimostrata l'ingerenza della committente nell'organizzazione e gestione del personale dell'appaltatrice, né la commistione tra le due società, valorizzando invece l'autonoma consistenza economica e organizzativa dell'appaltatrice. In cassazione, un primo gruppo di ricorrenti ha poi rinunciato al ricorso. Il secondo gruppo ha proposto tre motivi centrati sull'omesso esame di fatti decisivi e sulla valutazione delle prove, tutti diretti a rimettere in discussione il merito dell'accertamento circa la genuinità dell'appalto; un quarto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, dell'art. 416 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., contestando la qualificazione dell'appalto come lecito. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero sostanzialmente a una nuova valutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità, e che comunque non fossero stati indicati fatti storici decisivi omessi ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso principale a seguito della rinuncia intervenuta nelle more, e ha rigettato il ricorso incidentale, qualificato come tale il secondo ricorso proposto nel medesimo giudizio. Ha inoltre condannato i ricorrenti principali, in solido, alle spese del giudizio estinto e i ricorrenti incidentali, in solido, alle spese relative al ricorso incidentale, dando altresì atto, per questi ultimi, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della corte d'appello, favorevole alla società committente, è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 371 c.p.c.

    Nel processo con pluralità di parti, i successivi ricorsi contro la medesima sentenza devono essere proposti nella forma del ricorso incidentale, a pena di decadenza, salvo conversione se proposti entro il termine di quaranta giorni dal primo ricorso principale.

  • art. 333 c.p.c.

    È richiamato in coordinamento con l'art. 371 c.p.c. per affermare che gli ulteriori ricorsi avverso la stessa sentenza vanno incanalati nel procedimento già instaurato.

  • art. 335 c.p.c.

    Si richiama la riunione dei ricorsi quando il secondo atto sia convertibile in ricorso incidentale e proposto tempestivamente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    È evocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'appalto di manodopera, ma la censura è respinta perché sollecita una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.

  • art. 416 c.p.c.

    È richiamato insieme alle altre norme invocate nel motivo sulla pretesa appalto illecito, ma senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la parte che deduce un fatto decisivo omesso deve allegarlo e provarne la decisività; nel caso concreto ciò non è avvenuto.

  • art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, risultante dagli atti o dalla sentenza e discusso tra le parti; non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La decisività del fatto omesso deve essere specificamente allegata e dimostrata dalla parte ricorrente, che deve indicare in modo puntuale quale fatto storico sia stato trascurato e perché la sua considerazione avrebbe necessariamente condotto a un diverso esito della controversia.
  • In sede di legittimità, sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Nei procedimenti con pluralità di parti, i ricorsi successivi contro la stessa sentenza devono essere veicolati nel procedimento già instaurato come ricorso incidentale, con possibilità di conversione se tempestivamente proposti, mentre la rinuncia al ricorso principale determina l'estinzione del relativo giudizio.
  • Per contestare la genuinità di un appalto e sostenere l'esistenza di un rapporto di lavoro diretto con il committente, occorre dimostrare in modo concreto l'ingerenza del committente nell'organizzazione e gestione del personale dell'appaltatore o altri elementi sintomatici dell'illecito appalto; in mancanza, il giudizio di merito che escluda tali presupposti non è sindacabile in cassazione come mera questione di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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