Cassazione Civile, Ordinanza n. 22601/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, deducendo che il rapporto intercorso con la società fosse di natura subordinata: inizialmente come impiegato di 1° livello dal 1993 e, dal 2004, come dirigente. Sulla base di tale assunto chiedeva l'ammissione al passivo in privilegio di un credito per differenze retributive non corrisposte per oltre 388 mila euro, o, in subordine, per circa 78 mila euro. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provata la subordinazione, valorizzando le deposizioni testimoniali, la documentazione acquisita, la circostanza che il soggetto era stato socio con quota del 10%, consigliere e vicepresidente del consiglio di amministrazione tra il 2006 e il 2010, nonché direttore tecnico dal 2004 al 2010 con incarico qualificato come lavoro autonomo professionale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, per mancato raffronto tra lavoro subordinato e autonomo e per l'asserita mancata considerazione dell'assenza di un progetto; (2) vizio motivazionale per avere il tribunale attribuito rilievo a un iniziale contratto di collaborazione autonoma; (3) violazione dell'art. 279 c.p.c. per avere considerato una ordinanza di ammissione di ctu come sentenza parziale; (4) omesso esame e contraddittorietà della motivazione sugli indici della subordinazione e sull'inserimento nell'organizzazione aziendale; (5) omessa motivazione sul periodo in cui il rapporto sarebbe stato dirigenziale; (6) motivazione insufficiente sulla compatibilità tra cariche sociali e lavoro subordinato; (7) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai compensi asseritamente dovuti per lavoro autonomo, contestando anche il mancato riconoscimento del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato, in particolare, che alcune censure introducevano questioni nuove rispetto alla domanda originaria, altre miravano a ottenere una nuova valutazione del merito non consentita in cassazione, e altre ancora attribuivano erroneamente valore decisorio a un'ordinanza istruttoria di mera ammissione di ctu, priva di contenuto decisorio. La Corte ha inoltre osservato che il tribunale aveva correttamente escluso la prova della subordinazione, anche in relazione a una figura apicale come quella dirigenziale, e che non risultava provato neppure il credito per prestazioni autonome, essendo la documentazione prodotta limitata a note pro forma e non a fatture. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per la nozione di prestatore di lavoro subordinato; la Corte non ne applica una lettura diversa da quella del giudice di merito, ritenendo insindacabile la valutazione di fatto sulla subordinazione.
Richiamato in contrapposizione al lavoro subordinato per la qualificazione del rapporto come autonomo, ma la censura è dichiarata inammissibile o comunque volta a una rivalutazione del merito.
Menzi0nato nel primo motivo in relazione all'assenza del progetto nei rapporti di collaborazione; la Corte rileva la novità della questione rispetto alla domanda introduttiva.
La Corte ribadisce che solo i provvedimenti con contenuto decisorio hanno natura di sentenza; un'ordinanza che ammette una ctu contabile e individua ipotesi di calcolo non ha efficacia decisoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per censurare violazioni di legge; la Corte dichiara inammissibili i motivi quando in realtà sollecitano una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente la rivalutazione delle prove o la proposizione di una diversa lettura del merito.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte osserva che il credito era contestato e che spettava alla parte istante fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che, sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Per qualificare un provvedimento come sentenza o ordinanza occorre guardare al suo contenuto decisorio e all'effetto giuridico prodotto, non alla sua forma o intestazione; un'ordinanza meramente istruttoria non è autonomamente impugnabile come decisione di merito.
- La subordinazione del rapporto di lavoro, anche ove il prestatore rivesta una posizione apicale o dirigenziale, deve risultare da elementi probatori idonei a dimostrare l'assoggettamento al potere direttivo datoriale, anche se attenuato; la mera qualificazione formale del rapporto non è decisiva.
- Quando un credito è contestato, la parte che chiede l'ammissione al passivo deve fornire prova adeguata dei fatti costitutivi del credito; documentazione meramente pro forma, priva di riscontro fattuale, non è di per sé sufficiente.
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