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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22595/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un precedente giudizio definito con condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente di una somma di denaro, a seguito del ricalcolo operato in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Messina. La sentenza d'appello, pur confermando la condanna della società, ha disposto la compensazione parziale delle spese dell'intero giudizio e ha liquidato i compensi in misura ritenuta dal ricorrente inferiore a quella dovuta. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 nella parte in cui la corte territoriale avrebbe erroneamente regolato e quantificato le spese di lite; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la condotta processuale della società e la pretesa infondatezza e strumentalità delle sue iniziative avrebbero imposto una diversa regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha osservato che la corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sia la scelta di compensare per metà le spese dell'intero giudizio, valorizzando la precedente parziale compensazione già operata in primo grado per l'annullamento dei decreti ingiuntivi originari e la riduzione del dovuto per aliunde perceptum, sia la concreta liquidazione dei compensi, ritenendo la controversia relativamente semplice e, per il solo grado di appello, più complessa per il numero dei motivi e per l'uso di collegamenti ipertestuali alla produzione. La Cassazione ha ribadito che il sindacato di legittimità sulle spese di lite è limitato a evitare che le spese gravino sulla parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione della compensazione totale o parziale per giusti motivi e la concreta quantificazione dei compensi rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione delle norme sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla condotta processuale della controparte

  • art. 91 c.p.c.

    regola la soccombenza nelle spese; la Corte ne richiama l'applicazione ma afferma che la compensazione parziale resta apprezzamento discrezionale del giudice di merito nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa

  • D.M. n. 55 del 2014

    norma richiamata per la determinazione dei compensi di lite; la quantificazione concreta è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Cass. n. 26912/2020

    richiamata per il principio sul limitato sindacato di legittimità in tema di spese di lite

  • Cass. n. 21420/2021

    richiamata per il medesimo principio

  • Cass. n. 26544/2024

    richiamata per il medesimo principio

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla regolazione delle spese di lite è ammissibile solo nei limiti in cui si assuma che esse siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione di compensazione totale o parziale per giusti motivi appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
  • La concreta liquidazione dei compensi di lite, quando sia sorretta da motivazione non illogica e coerente con la complessità della controversia e dell'attività difensiva, non è suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità.
  • Ai fini della regolazione delle spese dell'intero processo, il giudice d'appello può valorizzare l'esito complessivo della lite e le ragioni già poste a base di eventuali compensazioni operate nei gradi precedenti.
  • La maggiore o minore complessità della causa, il numero dei motivi di impugnazione e le caratteristiche dell'attività difensiva possono giustificare una liquidazione dei compensi anche inferiore o prossima ai parametri medi, se il giudice ne dia conto in modo congruo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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