Cassazione Civile, Ordinanza n. 22593/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli da una società all’esito di un episodio verificatosi nel parcheggio aziendale prima dell’inizio del turno di lavoro: secondo la contestazione, il lavoratore, dopo essere sceso da un’auto condotta da terzi, si sarebbe avvicinato all’auto di un collega, vi avrebbe sputato sopra, avrebbe colpito con un calcio lo specchietto anteriore sinistro e lo avrebbe poi staccato con le mani portandolo via. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento, escludendo che la condotta potesse rientrare tra le ipotesi del CCNL sanzionate in via conservativa e valorizzando invece la gravità dell’episodio e il contrasto con le regole di convivenza civile, morale ed etica. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2119 c.c. e della disciplina collettiva applicabile, nonché falsa applicazione delle regole ermeneutiche ex art. 1362 c.c., sostenendo che la condotta doveva essere ricondotta alle fattispecie punite con sanzione conservativa dagli artt. 53, lett. h), e 54 del CCNL Gomma Plastica Industria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, per avere la Corte territoriale escluso la tutela reintegratoria nonostante il fatto contestato fosse, a suo dire, sussumibile in una previsione contrattuale punita con sanzione conservativa, ancorché formulata con clausola elastica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui il termine "mancanze" dell’art. 53 CCNL si riferirebbe solo a condotte omissive: per la Cassazione esso comprende anche condotte commissive, e il sistema contrattuale mostra che la gravità è criterio interno sia alle sanzioni conservative sia a quelle espulsive, non il discrimine assoluto tra le due categorie. Ha inoltre osservato che l’art. 54 CCNL prevede il licenziamento per "gravi infrazioni" o per azioni delittuose in connessione con il rapporto di lavoro, connessione non valorizzata nella sentenza impugnata, mentre l’episodio era avvenuto prima dell’inizio dell’orario di lavoro. La sentenza di appello è stata quindi cassata limitatamente alle censure accolte, con rinvio ad altra Corte d’appello per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ne fornisce una autonoma interpretazione generale, ma valuta la legittimità del licenziamento alla luce della disciplina collettiva e della corretta sussunzione della condotta.
Le regole di interpretazione letterale e sistematica del contratto collettivo devono essere applicate considerando il significato delle parole e il contesto complessivo della disciplina, non isolando singole espressioni.
CCNL Gomma Plastica - Industria, art. 52
"a seconda della gravità delle mancanze"
La gravità è criterio generale di graduazione di tutte le infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, anche conservative.
CCNL Gomma Plastica - Industria, art. 53, lett. h)
"in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene"
La parola "mancanze" non indica soltanto omissioni, ma anche condotte attive; la disposizione prevede sanzioni conservative graduabili per gravità.
CCNL Gomma Plastica - Industria, art. 54, comma 1
"licenziamento per mancanze"; "gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro"; "azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro"
La previsione espulsiva riguarda le ipotesi espressamente indicate, ma richiede la verifica della gravità e, per le azioni delittuose, della connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
L. 300/1970, art. 18, commi 4 e 5
La tutela reintegratoria non può essere esclusa quando il fatto contestato sia sussumibile in una fattispecie contrattuale punita con sanzione conservativa.
È richiamata come legge modificativa dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nel regime applicabile al licenziamento impugnato.
Cass. n. 17337 del 2016
È richiamata per sottolineare l’esigenza della connessione della condotta con lo svolgimento del rapporto di lavoro ai fini della sanzione espulsiva prevista dal CCNL.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare, la qualificazione della condotta deve essere compiuta prima di tutto alla luce del testo e del sistema della disciplina collettiva applicabile, secondo criteri letterali e sistematici, senza isolare singole parole dal contesto normativo complessivo.
- L’espressione contrattuale "mancanze" può comprendere sia condotte omissive sia condotte commissive, se il significato letterale e il contesto regolamentare depongono in tal senso.
- Se il contratto collettivo prevede sanzioni conservative e sanzioni espulsive, la gravità della condotta non è necessariamente il discrimine assoluto tra le due categorie: può operare anche come criterio di graduazione interno alle sanzioni conservative.
- La legittimità del licenziamento per giusta causa o per infrazione grave richiede che la condotta sia effettivamente sussumibile nella previsione espulsiva e, quando previsto dal contratto collettivo, che sussista la connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
- In tema di tutela contro il licenziamento illegittimo, la reintegrazione non può essere negata se il fatto addebitato rientra in una fattispecie tipizzata dal contratto collettivo come punibile con sanzione conservativa, anche quando la clausola sia formulata in termini elastici.
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