Cassazione Civile, Ordinanza n. 22594/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni autisti e conducenti di linea, con residenza di servizio presso una stazione ferroviaria, avevano agito per ottenere dall'azienda il pagamento dell'indennità di trasferta prevista dall'art. 20/A del CCNL Autoferrotranvieri 1976. Sostenevano di essere stati assegnati dal 2007 a un deposito/rimessa situato in altro comune, a distanza superiore a tre chilometri dalla precedente residenza di servizio, e che ciò integrasse i presupposti contrattuali per l'indennità. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la prestazione, svolta da oltre cinque anni sempre presso quel luogo, non fosse una trasferta ma un trasferimento stabile della residenza di servizio, con conseguente insussistenza del diritto all'indennità. Nel ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita introduzione in appello di una nuova difesa sulla natura stabile del mutamento della residenza di servizio; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata distribuzione degli oneri probatori e mancata considerazione della non contestazione dei turni e delle modalità di lavoro; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 20/A del contratto collettivo, nonché vizio motivazionale, sostenendo che il cambio di residenza di servizio non era stato formalmente comunicato e che, essendo la distanza superiore a tre chilometri, l'indennità spettasse comunque.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la novità della difesa svolta in appello, qualificandola comunque come mera difesa sulle condizioni di erogabilità dell'indennità, rilevabile anche d'ufficio se desumibile dagli atti. Ha ritenuto inconferente la censura sull'art. 115 c.p.c., perché la decisione di merito non era fondata su un difetto di prova sui turni o sulle modalità di lavoro, ma sull'assenza dei presupposti sostanziali della trasferta. Quanto alla disciplina collettiva, ha confermato l'interpretazione della Corte territoriale: la trasferta richiede uno spostamento temporaneo, in esecuzione di un ordine di servizio, al di fuori della sede abituale; se invece il luogo presso cui il lavoratore presta stabilmente servizio diventa la nuova residenza di servizio, manca la scissione tra sede ordinaria e luogo di lavoro e l'indennità non è dovuta. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Il divieto di nova non impedisce la considerazione di una mera difesa sulle condizioni di erogabilità di un'emolumento, soprattutto quando i fatti risultano già dagli atti e la questione può essere rilevata anche d'ufficio.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è inconferente quando la decisione non dipende dalla ripartizione dell'onere probatorio su singoli fatti, ma dall'assenza dei presupposti sostanziali del diritto azionato.
art. 20/A CCNL Autoferrotranvieri 1976
L'indennità di trasferta spetta solo quando il lavoratore, per ordine di servizio e per ragioni di lavoro, debba recarsi temporaneamente fuori dalla residenza di servizio assegnata; non è dovuta se il mutamento del luogo di lavoro è ormai stabile e la nuova sede è divenuta la residenza di servizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- L'indennità di trasferta presuppone una prestazione temporaneamente svolta in luogo diverso dalla sede abituale, nell'interesse del datore di lavoro, e serve a compensare il maggiore disagio e le spese conseguenti allo spostamento.
- La trasferta si distingue dal trasferimento perché implica temporaneità; quando il lavoratore presta stabilmente servizio in un diverso luogo per un periodo apprezzabile, manca il presupposto della trasferta anche se la sede originaria non risulta formalmente richiamata.
- Le questioni relative alle condizioni di erogabilità di un trattamento economico possono essere considerate dal giudice anche come mere difese o eccezioni in senso lato, se i fatti sono già emergenti dagli atti del processo.
- Una censura ex art. 115 c.p.c. è inconferente se la sentenza impugnata non fonda la decisione su una vera ripartizione dell'onere della prova, ma sull'insussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato.
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