Cassazione Civile, Ordinanza n. 22592/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore addetto a mansioni di bracciante agricolo, assunto in più periodi non continuativi con contratto a tempo determinato e inquadrato come operaio di Area 3 del CCNL Agricoltura, aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per complessivi euro 32.276,67, comprendenti compenso per lavoro straordinario, differenze sulle mensilità aggiuntive e sul trattamento di fine rapporto. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che non fosse stata fornita prova sufficiente dei fatti costitutivi della pretesa, in particolare dello svolgimento di lavoro straordinario. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 10, comma 5, d.lgs. 124/2004, sostenendo l'erronea valutazione dell'efficacia probatoria del verbale dell'Ispettorato del lavoro, e la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo al disconoscimento della dichiarazione liberatoria prodotta dal datore di lavoro in copia nel corso dell'interrogatorio formale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in base al precedente richiamato e alla proposta del consigliere, i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza o compiuti dai verbalizzanti, mentre le ulteriori circostanze accertate o riferite da terzi sono liberamente valutabili dal giudice insieme alle altre prove. La dichiarazione sfavorevole resa dal datore di lavoro al verbale ispettivo non vale come confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma resta prova liberamente apprezzabile. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato e confrontato le differenti rationes di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Vengono scrutinati i motivi di ricorso per violazione di legge e per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo ex n. 5 è dichiarato inammissibile per doppia conforme quando non siano indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.
In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado siano diverse.
art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004
La Corte richiama la norma nel censurare la tesi del ricorrente sull'efficacia probatoria del verbale ispettivo, ribadendo che tale verbale ha efficacia piena solo per i fatti attestati come direttamente percepiti o compiuti dai verbalizzanti.
Poiché il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta e il ricorso è rigettato, vengono applicate le condanne pecuniarie previste dai commi terzo e quarto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- I verbali redatti dagli ispettori del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che i verbalizzanti attestino come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti; per le altre circostanze, incluse le dichiarazioni di terzi riportate nel verbale, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie.
- La dichiarazione resa dal datore di lavoro in sede ispettiva non ha, di per sé, efficacia di confessione stragiudiziale piena nel giudizio tra le parti, perché l'ispettore non rappresenta sostanzialmente la pubblica amministrazione come destinataria degli effetti favorevoli e manca l'animus confitendi.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, in caso di doppia conforme, se il ricorrente non confronta specificamente le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello dimostrando che esse siano tra loro diverse.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e viene rigettato in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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