Cassazione Civile, Ordinanza n. 24351/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2012 nei confronti di una società, con recupero di maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva e contestazione di costi ritenuti non documentati. L’Ufficio aveva proceduto dopo la mancata risposta della contribuente all’invito a produrre documentazione ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, ricostruendo i ricavi con metodo induttivo puro sulla base dei dati dello "spesometro integrato". La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, annullando la ripresa sui maggiori ricavi e confermando quella sui costi; la CTR aveva poi rigettato gli appelli di entrambe le parti. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze e sul processo tributario, sostenendo che la CTR avesse mal valutato la produzione documentale e reso una motivazione contraddittoria; con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 32 e 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo la legittimità dell’accertamento induttivo puro fondato su presunzioni semplici e sulla documentazione estratta dallo spesometro, allegata all’atto di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente a superare la soglia del "minimo costituzionale" e quindi non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di motivazione per relationem degli atti tributari, non è necessario allegare integralmente il documento richiamato, essendo sufficiente la riproduzione o l’allegazione della parte essenziale idonea a consentire al contribuente e al giudice la verifica della pretesa; la CTR aveva erroneamente ritenuto illegittimo l’operato dell’Ufficio per mancata produzione dell’intero spesometro, senza considerare il prospetto di dettaglio allegato e la sufficienza della motivazione dell’avviso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
l’invito a fornire dati e notizie consente, in caso di mancata risposta, di fondare il successivo accertamento su dati e presunzioni desunti dall’attività istruttoria.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
legittima l’accertamento induttivo puro, che consente di prescindere dalle scritture contabili e di determinare il reddito sulla base di elementi anche meramente indiziari.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata quale base dell’invito a esibire documentazione nell’ambito del controllo IVA.
art. 111 Cost.
la motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; è nulla solo se meramente apparente o incomprensibile.
richiamato tra le norme sulla disciplina del processo tributario e della motivazione della sentenza.
richiamato tra le norme sulla disciplina del processo tributario e della motivazione della sentenza.
richiamato in tema di contenuto e motivazione della sentenza tributaria.
richiamato quale norma sulla struttura e motivazione della sentenza.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla motivazione apparente, ma non risulta decisivo nella ratio della decisione.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
richiamato per l’onere della prova, ma la Corte centra la ratio sulla sufficienza della motivazione per relationem e sulla legittimità dell’accertamento induttivo.
richiamato per chiarire che l’accertamento induttivo può fondarsi anche su elementi non pienamente idonei a integrare presunzioni ordinarie.
richiamato per ribadire che l’accertamento induttivo puro può basarsi su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, mediante richiamo ad altri atti o documenti, se questi sono allegati o riprodotti nel contenuto essenziale.
Massime di principio
- L’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di prescindere dalle scritture contabili e di fondare la pretesa anche su elementi meramente indiziari o su presunzioni "supersemplici", quando la documentazione disponibile è inattendibile o manca la collaborazione del contribuente.
- In tema di motivazione degli atti tributari, il richiamo per relationem a dati o documenti esterni è legittimo se l’atto notificato riproduce o allega il contenuto essenziale del documento richiamato, in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuare i passaggi rilevanti e controllare la pretesa fiscale.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio o non raggiunge il minimo costituzionale; non basta che la parte soccombente non condivida la valutazione del giudice di merito.
- Se l’ufficio allega in giudizio l’estratto o il prospetto essenziale della banca dati utilizzata per l’accertamento, non può pretendersi la produzione integrale dell’intero archivio o della banca dati, purché il materiale prodotto renda verificabile la ricostruzione del reddito contestato.
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