Cassazione Civile, Ordinanza n. 12981/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti a progetto stipulati tra una società e un tecnico informatico. In primo grado la domanda del lavoratore era stata respinta; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, accertando che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time dal 1/7/2011 al 13/11/2012, con inquadramento nel terzo livello CCNL commercio, e ha condannato la società e un terzo soggetto in solido al pagamento di differenze retributive e TFR. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha contestato la qualificazione dei contratti a progetto, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente riconvertito i rapporti senza adeguato accertamento istruttorio e senza considerare la volontà contrattuale, deducendo violazione delle norme sul lavoro a progetto, interpretazione del contratto e nullità; (2) ha denunciato omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi in ordine alle mansioni e all'inquadramento, lamentando anche violazione dell'onere probatorio e del CCNL commercio; (3) ha censurato l'omessa pronuncia sulle contestazioni relative ai conteggi; (4) ha dedotto violazione delle regole probatorie e processuali per il mancato accoglimento delle istanze istruttorie e della richiesta di CTU contabile. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile, in parte, il terzo, nonché in parte inammissibile e in parte infondato il quarto, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente accertato, sulla base del testo dei contratti/progetti, l'assenza dei requisiti di specificità e autonomia richiesti per il contratto a progetto, la coincidenza dell'attività svolta con l'ordinaria attività d'impresa e la correttezza dell'inquadramento al terzo livello secondo il procedimento trifasico di qualificazione; inoltre aveva motivatamente respinto la CTU per difetto di ulteriori contestazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva accertato la subordinazione del rapporto, la nullità/inidoneità dei contratti a progetto per mancanza dei requisiti di specificità e autonomia del progetto, nonché l'inquadramento del lavoratore nel terzo livello CCNL commercio e la condanna al pagamento di differenze retributive e TFR. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la decisione in camera di consiglio con riserva della motivazione.
il contratto a progetto richiede uno specifico progetto o programma di lavoro, con attività chiaramente descritta, identificata e funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale, gestita autonomamente dal collaboratore; non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale né in compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
la mancanza dei requisiti legali del progetto comporta l'inidoneità del contratto a progetto ai fini della qualificazione del rapporto secondo la disciplina legale richiamata dalla Corte.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di contratti a progetto.
ha abrogato l'art. 61 del d.lgs. 276/2003 nell'ambito del Jobs Act.
le modifiche introdotte hanno specificato che il progetto non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente né in compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
richiamato nel ricorso come parametro di interpretazione del contenuto contrattuale.
richiamato nel ricorso in relazione alla dedotta nullità/invalidità della clausola o del contratto.
art. 11 preleggi
richiamato nel ricorso in relazione all'interpretazione e applicazione temporale delle norme.
art. 41 Cost.
richiamato nel ricorso a sostegno della libertà di iniziativa economica e dell'autonomia organizzativa dell'impresa.
evocato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato quanto al riparto dell'onere della prova in tema di mansioni, inquadramento e conteggi.
art. 100 CCNL Commercio
richiamato per la determinazione dell'inquadramento contrattuale del lavoratore.
richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio e alle allegazioni delle parti.
richiamato in relazione al prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
richiamato in relazione alle presunzioni e alla prova dei fatti posti a base della domanda o delle contestazioni.
applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto a progetto, ai fini della validità della fattispecie, il progetto deve essere specifico, chiaramente individuato e funzionalmente orientato a un risultato finale; non è sufficiente che coincida con l'ordinaria attività dell'impresa o con la mera esecuzione di compiti ripetitivi.
- La verifica della legittimità del contratto a progetto può essere compiuta sulla base del testo contrattuale e della documentazione prodotta, quando la prova del progetto è richiesta ad probationem; il giudice di merito può quindi escludere ulteriori prove se il quadro documentale è già idoneo a fondare l'accertamento.
- Se il progetto è generico, si sovrappone all'oggetto sociale del committente o maschera attività ordinarie dell'impresa, viene meno il requisito legale che giustifica la collaborazione a progetto, con conseguente riqualificazione del rapporto secondo la disciplina applicabile.
- L'inquadramento del lavoratore va operato mediante l'accertamento delle mansioni concretamente svolte e il raffronto con le declaratorie del CCNL applicabile; il giudice di merito non incorre in vizio di motivazione se ricostruisce l'inquadramento sulla base dei contratti e delle mansioni ivi descritte.
- Le censure in cassazione che denunciano omessa pronuncia o omesso esame devono indicare con precisione il fatto decisivo, gli atti rilevanti e la loro effettiva trascrizione o localizzazione; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La richiesta di CTU contabile può essere respinta dal giudice di merito quando manchino ulteriori contestazioni specifiche sui conteggi e la decisione risulti già adeguatamente fondata sul materiale documentale e sulle allegazioni delle parti.
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