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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12984/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l'INPS contestava alla società omissioni contributive per manodopera agricola alle dipendenze, con recupero di sgravi/benefici contributivi per zone svantaggiate e applicazione del relativo regime sanzionatorio. La Corte d'appello ha confermato solo parzialmente l'opposizione della società. In cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 198 e 416 c.p.c., sostenendo che l'onere di provare i requisiti dei benefici contributivi non gravasse su di lei e che il verbale ispettivo non potesse fondare da solo la decisione, oltre a contestare l'utilizzabilità di DMAG acquisiti in perizia; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 116, comma 8, l. n. 388/2000, perché sarebbe stato applicato il regime sanzionatorio dell'evasione in assenza di domanda riconvenzionale dell'INPS, nonostante il verbale parlasse di omissione; (3) violazione degli artt. 4 d.l. n. 71/1993 e 6 d.l. n. 338/1989, per il criterio di quantificazione del recupero degli sgravi; (4) e (5) omessa pronuncia su dedotte violazioni della l. n. 241/1990 e sulla richiesta di richiamo del CTU; (6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa all'onere della prova, affermando che, in materia di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, è l'impresa che invoca il beneficio a doverne provare i presupposti; ha dichiarato inammissibile la restante parte del motivo per mancato confronto con la ratio decidendi sulla acquisibilità d'ufficio della documentazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo perché relativi a questioni non devolute in appello e quindi coperte da giudicato interno; ha ritenuto infondato il quinto motivo, desumendosi dalla motivazione un rigetto implicito dell'istanza di richiamo del CTU; ha ritenuto inammissibile il sesto motivo perché il mancato esercizio del potere discrezionale di compensare le spese non è censurabile in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità, poiché l'INPS non ha svolto apprezzabile attività difensiva; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per il beneficio grava sull'impresa che lo invoca, sia quanto alla spettanza sia quanto alla misura.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'acquisizione e il valore probatorio degli atti; la Corte non accoglie la censura perché non confrontata con la ratio decidendi sulla acquisibilità d'ufficio della documentazione già allegata.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ne rileva la deduzione non risolutiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure fondate su omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza e/o riguardavano questioni non devolute in appello.

  • art. 116, comma 8, l. n. 388/2000

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 4, d.l. n. 71/1993

    Invocato per il criterio di recupero degli sgravi contributivi; la questione è stata ritenuta inammissibile per novità in appello.

  • art. 6, d.l. n. 338/1989

    Invocato insieme all'art. 4 d.l. n. 71/1993 per la quantificazione del recupero; la censura non è stata esaminata nel merito per giudicato interno.

  • legge n. 241/1990

    La dedotta violazione non è stata scrutinata nel merito perché la relativa questione non risultava devoluta in appello.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile poiché la compensazione o il suo mancato esercizio rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Il mancato uso del potere di compensazione delle spese non è censurabile in cassazione, neppure per difetto di motivazione.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi; il mancato confronto comporta inammissibilità per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, il soggetto che pretende il beneficio deve dimostrare tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla disciplina agevolativa, anche quando il giudizio riguardi solo la misura del beneficio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è ammissibile solo se si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica delle argomentazioni decisive integra inammissibilità per difetto di autosufficienza funzionale del motivo.
  • Questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, essendo coperte da giudicato interno.
  • L'omessa pronuncia può essere validamente denunciata solo quando la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito; se la motivazione complessiva mostra un rigetto implicito della richiesta, il vizio non sussiste.
  • La scelta di compensare o meno le spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è di regola censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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