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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12991/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di scuola pubblica aveva domandato un giorno di assenza per il 24 aprile 2015 invocando un permesso retribuito per motivi personali o familiari. Il dirigente scolastico aveva negato il permesso e sull’assenza era stata operata una trattenuta sulla retribuzione. Il lavoratore aveva quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego e la restituzione della somma trattenuta. In appello la domanda era stata respinta; in cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi connessi, la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e della disciplina del CCNL scuola 2006/2009: da un lato ha sostenuto che la corte territoriale avesse erroneamente applicato regole relative alle ferie invece che ai permessi retribuiti ex art. 15, comma 2, CCNL; dall’altro ha affermato che per ottenere il permesso sarebbe sufficiente indicare un motivo personale o familiare, senza necessità di specificazione e senza un potere di sindacato discrezionale del dirigente oltre il controllo formale della richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, affermando che la disciplina applicabile era quella dell’art. 15, comma 2, del CCNL comparto scuola 2006/2009, la quale subordina il diritto ai tre giorni di permesso retribuito alla ricorrenza di motivi personali o familiari da documentare anche mediante autocertificazione. Da ciò la Corte ha desunto che il motivo dell’assenza deve essere comunque adeguatamente specificato e idoneo a giustificare l’indisponibilità a prestare servizio, e che il dirigente scolastico conserva il potere di valutarne l’opportunità mediante bilanciamento delle contrapposte esigenze. Nel caso concreto, la giustificazione addotta era stata reputata non sufficiente, perché non specificata e documentata in modo adeguato. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché le amministrazioni resistenti non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico del contratto collettivo, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della disciplina contrattuale applicabile.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato tra i canoni interpretativi invocati dal ricorrente; la Corte ha confermato la lettura sistematica del CCNL operata dal giudice di merito.

  • art. 1366 c.c.

    invocato dal ricorrente nella seconda censura; non è stato accolto perché la Corte ha ritenuto legittimo richiedere una motivazione specifica del permesso.

  • art. 1369 c.c.

    richiamato ai fini dell’interpretazione contrattuale, ma non idoneo a sovvertire la lettura della clausola collettiva adottata dalla Corte.

  • art. 1371 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ha accolto una interpretazione favorevole al lavoratore, valorizzando invece il testo della clausola contrattuale.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di porre a fondamento della decisione una motivazione diversa da quella della sentenza impugnata, purché conduca al medesimo esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 15, comma 2, CCNL comparto scuola 2006/2009

    la norma è stata interpretata nel senso che i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari richiedono una motivazione specifica e documentata, e che il dirigente scolastico può valutarne l’opportunità sulla base delle esigenze contrapposte.

  • art. 5 del CCI relativo all’Istituto Tecnico Industriale "E. Molinari"

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina applicabile fosse quella dei permessi e non quella delle ferie.

  • artt. 13 e 15 del CCNL per il comparto Scuola 2006/2009

    richiamati nel ricorso per sostenere la corretta disciplina dei permessi retribuiti; la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 15, comma 2, nel senso sopra indicato.

Massime di principio

  • Quando una clausola collettiva riconosce un permesso retribuito per motivi personali o familiari, il diritto non si esaurisce in una generica dichiarazione di volontà, ma presuppone che il motivo dell’assenza sia specificato in modo sufficiente da renderlo idoneo a giustificare la mancata prestazione.
  • La documentazione del motivo, anche mediante autocertificazione se prevista, deve riguardare un’esigenza concreta e non meramente assertiva; in difetto, il datore di lavoro o il dirigente preposto può negare il permesso.
  • In presenza di una clausola contrattuale che rimette la concessione del permesso a una valutazione dell’organo competente, tale valutazione non è meramente formale ma può comprendere un giudizio di opportunità e bilanciamento tra le esigenze del lavoratore e quelle organizzative del servizio.
  • In cassazione, la Corte può fondare la decisione anche su una motivazione diversa da quella del giudice di merito, se il risultato conclusivo resta il medesimo e la soluzione è giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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