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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12992/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte attrice)

La controversia

Un soggetto ha impugnato con regolamento necessario di competenza l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato la litispendenza. Il ricorrente ha dedotto, richiamando gli artt. 39, 40, 295 e 324 c.p.c., che la litispendenza era stata erroneamente affermata: secondo la sua prospettazione, non ricorreva una litispendenza in senso tecnico, perché la causa era già pendente presso il medesimo ufficio giudiziario, sebbene poi fosse transitata in gradi diversi; in tale situazione avrebbero dovuto trovare applicazione le regole sulla riunione e non quelle sulla litispendenza. La resistente si è costituita e la Procura generale ha chiesto l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo di ricorso, ritenendo che la fattispecie non integrasse una litispendenza in senso tecnico, poiché le cause non erano pendenti davanti a uffici diversi ma nello stesso ufficio giudiziario e, per di più, in gradi diversi. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. e del principio richiamato in tema di litispendenza, affermando che in simili ipotesi operano le norme sulla riunione. Conseguentemente ha cassato l'ordinanza impugnata e ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    È stato ritenuto non applicabile perché la situazione processuale non costituiva litispendenza in senso tecnico.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ne ha implicitamente escluso l'operatività come regola della litispendenza, valorizzando invece la disciplina della riunione.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate, senza una specifica statuizione autonoma nel testo riportato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate, senza una specifica statuizione autonoma nel testo riportato.

Massime di principio

  • La litispendenza in senso tecnico presuppone la contemporanea pendenza di cause davanti a uffici giudiziari diversi; quando le controversie insistono sul medesimo ufficio giudiziario, la questione va affrontata con gli strumenti della riunione e non con quelli dell'art. 39 c.p.c.
  • Se il giudice applica la disciplina della litispendenza a una situazione che invece riguarda cause pendenti nello stesso ufficio in gradi diversi, il provvedimento è erroneo e deve essere cassato.
  • Nei casi in cui la causa sia già pendente presso il medesimo tribunale, la prosecuzione del giudizio deve avvenire davanti al giudice adito, non potendo essere dichiarata litispendenza in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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