Cassazione Civile, Ordinanza n. 12989/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice addetta come infermiera è stata licenziata per giustificato motivo soggettivo dopo che la datrice di lavoro le aveva contestato, sulla base di una comunicazione dei Carabinieri e di testimonianze, di ospitare nella propria abitazione quattro donne anziane non autosufficienti, con l'ausilio di altre due persone addette alla loro cura, igiene, somministrazione dei pasti e dei medicinali, senza autorizzazioni amministrative o sanitarie e in violazione di una previsione del CCNL che sanzionava lo svolgimento di attività continuativa privata o per conto terzi. Nei precedenti gradi di merito l'impugnativa del licenziamento era stata respinta. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dell'art. 5 L. n. 604/1966, sostenendo che la comunicazione dei Carabinieri non fosse atto pubblico con fede privilegiata e che la Corte territoriale avesse impropriamente invertito l'onere della prova; 2) violazione dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 41 del CCNL applicato, lamentando che il giudice di merito avesse escluso una concreta valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva, nonostante la clausola collettiva richiedesse comunque un notevole inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la Corte d'appello non aveva attribuito fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., alla comunicazione dei Carabinieri, ma l'aveva valutata insieme alle altre risultanze istruttorie, in particolare alle testimonianze e alle ammissioni della lavoratrice, per ritenere provata la continuità e l'organizzazione dell'attività contestata. Ha poi escluso la violazione dell'art. 5 L. n. 604/1966, osservando che il giudice di merito non aveva posto a carico della lavoratrice una prova impropria, ma aveva tratto il proprio convincimento dal complesso delle prove. Quanto alla proporzionalità, la Corte ha ribadito che le previsioni del contratto collettivo in materia disciplinare non vincolano il giudice in modo assoluto: anche quando il fatto è sussumibile in una clausola collettiva che prevede il licenziamento, resta necessario accertare in concreto la gravità del comportamento e la proporzione della sanzione; nel caso di specie tale valutazione era stata comunque compiuta, valorizzando il carattere continuativo, organizzato e remunerato dell'attività svolta. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2699 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la comunicazione dei Carabinieri non fosse atto pubblico; la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse fatto applicazione della fede privilegiata in senso proprio.
art. 2700 c.c.
È stato escluso che la comunicazione di servizio dei Carabinieri fosse stata considerata come atto pubblico assistito da fede privilegiata per tutti i suoi contenuti; il giudice di merito l'ha valutata come elemento probatorio unitamente agli altri.
art. 5 L. n. 604/1966
La Corte ha ritenuto che non fosse stata violata la regola sull'onere della prova in tema di licenziamento, poiché la Corte d'appello ha fondato la decisione sulle prove acquisite e non su una impropria inversione dell'onere probatorio.
art. 2106 c.c.
Richiamato in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare; la Corte ha ribadito che il giudice deve comunque verificare la gravità concreta dell'inadempimento e la proporzione del licenziamento.
art. 41 CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP, all'ARIS e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi
lettera K; quinto capoverso: "Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo"; tra le ipotesi elencate, lo "svolgimento di attività continuativa privata, o comunque per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale"
La clausola collettiva non esaurisce il controllo giudiziale: la tipizzazione contrattuale ha valenza esemplificativa e il giudice deve comunque accertare in concreto il notevole inadempimento e la proporzionalità della sanzione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare, la contestazione e la valutazione probatoria del fatto possono fondarsi su un complesso di elementi istruttori, e non su una singola fonte documentale, senza che ciò implichi automaticamente l'applicazione della fede privilegiata propria dell'atto pubblico.
- I documenti formati dalla polizia giudiziaria o da organi di polizia fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale; per gli ulteriori accertamenti o informazioni acquisite il loro contenuto mantiene un'attendibilità che può essere contrastata con prova contraria.
- In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, le clausole del contratto collettivo che tipizzano determinate infrazioni hanno valore orientativo/esemplificativo e non vincolano rigidamente il giudice, il quale deve sempre verificare la gravità concreta della condotta e la proporzionalità della sanzione espulsiva.
- La verifica della proporzionalità della sanzione disciplinare non è esclusa dal mero fatto che la condotta sia prevista dal contratto collettivo tra quelle punibili con il licenziamento, dovendosi accertare se il comportamento integri in concreto un notevole inadempimento.
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