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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12978/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008, 2009 e 2010. La domanda della lavoratrice era stata respinta in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la parte fosse decaduta dall'impugnazione del provvedimento amministrativo dell'INPS che l'aveva cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli e che, per effetto di tale decadenza, avesse perso il diritto alla prestazione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 32 l. n. 264/1949, 12 R.D. n. 1249/1940, l. n. 2248/1865 all. E e art. 2697 c.c., sostenendo che l'iscrizione negli elenchi agricoli ha sola funzione di agevolazione probatoria e non costitutiva del rapporto assicurativo; quindi la decadenza dall'impugnazione amministrativa non avrebbe impedito l'accertamento giudiziale del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato e del correlato diritto alla prestazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c. per le spese, assumendo che, se l'appello fosse stato accolto, l'INPS avrebbe dovuto essere condannato alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale e che, ove il provvedimento di esclusione non sia impugnato nel termine decadenziale previsto dall'art. 22 d.l. n. 7/1970, convertito con modificazioni nella l. n. 83/1970, la decadenza sostanziale preclude definitivamente la possibilità di far valere in giudizio il diritto alla prestazione. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva negato l'indennità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese, richiamata la dichiarazione ex art. 152 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 264/1949

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla funzione dell'iscrizione negli elenchi agricoli; la Corte non ne dà un'interpretazione autonoma, ritenendo decisivo il termine decadenziale di impugnazione del provvedimento di esclusione.

  • art. 12 R.D. n. 1249/1940

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura meramente probatoria dell'iscrizione negli elenchi; la Corte ribadisce però che l'iscrizione resta presupposto della prestazione previdenziale.

  • l. n. 2248/1865 all. E

    norma invocata nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura, ritenendo precluso l'accertamento del diritto per effetto della decadenza nonostante il profilo probatorio.

  • art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970

    stabilisce il termine decadenziale per impugnare il provvedimento di esclusione dagli elenchi agricoli; la sua mancata osservanza comporta decadenza sostanziale e preclusione definitiva dell'azione per la prestazione.

  • art. 91 c.p.c.

    norma sulle spese di lite richiamata nel secondo motivo, rimasto assorbito dal rigetto del primo.

  • art. 152 c.p.c.

    richiamato per escludere la regolazione delle spese, essendo stata già positivamente vagliata la relativa dichiarazione.

Massime di principio

  • L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, pur avendo una funzione di agevolazione probatoria, costituisce comunque presupposto per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali agricole.
  • La mancata impugnazione, nel termine di decadenza previsto dalla legge, del provvedimento amministrativo di esclusione dagli elenchi agricoli determina una decadenza sostanziale che preclude definitivamente l'azione giudiziale volta a ottenere la prestazione previdenziale correlata.
  • In presenza di una decadenza sostanziale dall'impugnazione dell'atto amministrativo presupposto, non è consentito superare la preclusione mediante il solo accertamento giudiziale del rapporto di lavoro sottostante ai fini della prestazione.
  • Il motivo relativo alle spese resta assorbito quando il ricorso principale venga rigettato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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