Cassazione Civile, Ordinanza n. 14550/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'imposta di registro in misura ordinaria, negando l'agevolazione per la piccola proprietà contadina prevista dall'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, in relazione a una compravendita di terreno del 2 marzo 2017. La contribuente sosteneva che il fondo avesse natura agricola e che spettasse il regime agevolato. In appello, però, la Corte tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia ritenendo mancante il requisito oggettivo, perché il terreno non risultava qualificato come agricolo dagli strumenti urbanistici vigenti, essendo inserito in un'area con destinazione compatibile con valorizzazione ambientale, tutela del suolo e attività turistiche e del tempo libero. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omesso esame della perizia di parte asseverata; 3) violazione dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, sostenendo che bastasse la mera consentita utilizzazione agricola del terreno; 4) omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per mancato contraddittorio endoprocedimentale; 5) omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per difetto di motivazione; 6) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del nuovo motivo dell'Ufficio relativo al requisito soggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e inammissibile il sesto perché non colpiva la ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse sorretta da motivazione sufficiente e non apparente, che la perizia di parte fosse stata comunque considerata, che l'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 richieda la formale qualificazione agricola del terreno da parte degli strumenti urbanistici vigenti e non la sola concreta o astratta utilizzabilità agricola, e che non vi fosse obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nel caso di imposta non armonizzata. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso, reputandolo adeguatamente motivato, e ha dichiarato inammissibile la censura sul requisito soggettivo perché la decisione di merito era fondata solo sulla mancanza del requisito oggettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La censura di nullità per motivazione apparente è respinta perché la sentenza tributaria conteneva un'adeguata esposizione delle ragioni della decisione.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se espone gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre confutare ogni singolo argomento difensivo.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Non può essere usato per trasformare il ricorso in una critica alla valutazione di merito o per censurare motivazioni non meramente apparenti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009
"terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti"
L'agevolazione per la piccola proprietà contadina spetta solo se il terreno è formalmente qualificato agricolo dagli strumenti urbanistici vigenti; non basta che l'uso agricolo sia consentito o che il bene sia in concreto utilizzato agricolarmente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è infondata perché la Corte territoriale ha applicato correttamente il requisito normativo della qualificazione agricola formale.
L'omessa pronuncia può essere scrutinata in cassazione solo se la censura incide sulla ratio decidendi o, se necessario, è rimediabile senza ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Non introducono un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del contraddittorio, ma non ritenuto idoneo a fondare un obbligo generalizzato nel caso concreto.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del contraddittorio, ma non ritenuto idoneo a fondare un obbligo generalizzato nel caso concreto.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato dalla parte ricorrente, ma non interpretato nel senso di imporre in via generale il contraddittorio preventivo.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
La sua disciplina è limitata agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente e non si estende alle verifiche "a tavolino".
La Corte può decidere nel merito la questione di diritto relativa all'omessa pronuncia, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Il preteso difetto di motivazione dell'avviso è escluso perché l'atto spiega compiutamente il recupero a tassazione e il diniego dell'agevolazione.
L'avviso di liquidazione è ritenuto sufficientemente motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto dell'imposizione.
Richiamato come base della tassazione ordinaria applicata in assenza dei presupposti per l'agevolazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la motivazione della sentenza è censurabile solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- L'omesso esame di un elemento istruttorio non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ponderazione delle prove, attività riservate al giudice di merito.
- L'agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina richiede che il terreno sia espressamente qualificato agricolo dagli strumenti urbanistici vigenti; la mera compatibilità con usi agricoli o la concreta destinazione agricola non bastano.
- Nel processo tributario, per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione di legge.
- L'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando indica il presupposto fattuale e giuridico del recupero a tassazione e del diniego dell'agevolazione, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione del contribuente.
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