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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14524/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo notificato per il mancato pagamento di una cartella relativa a IVA non versata per un determinato anno d’imposta. Il contribuente, entro 90 giorni dalla comunicazione preventiva di fermo, aveva presentato istanza di annullamento ex art. 1, commi 537 ss., L. n. 228/2012, deducendo due profili: la tardività della notifica della cartella rispetto ai termini decadenziali e l’impignorabilità/inespropriabilità del veicolo perché bene strumentale all’attività di impresa individuale. L’istanza non riceveva alcun riscontro da parte dell’ente creditore o dell’agente della riscossione. Successivamente il contribuente, constatando che la cartella era ancora iscritta a ruolo, proponeva ricorso contro la cartella sostenendo che, per effetto del silenzio serbato sull’istanza, il debito dovesse intendersi annullato di diritto decorso il termine di 220 giorni previsto dalla disciplina allora vigente. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che l’istanza fosse sufficientemente specifica e che il mancato riscontro avesse determinato l’annullamento automatico della cartella. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012, sostenendo che la procedura speciale di sospensione/annullamento automatico è limitata alle cause tipizzate di non esigibilità del credito e non può essere usata per far valere vizi della cartella o decadenze che andavano contestate con gli ordinari rimedi impugnatori nel termine di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’agente della riscossione. Ha affermato che la procedura di annullamento/sospensione automatica prevista dall’art. 1, commi 537-543, L. n. 228/2012 opera solo quando l’istanza del contribuente deduca una delle cause tipizzate di non esigibilità del credito sotteso, ovvero una causa comunque riconducibile a fatti estintivi del credito o a provvedimenti amministrativi o giudiziari che ne incidano sull’esigibilità. Non è invece consentito utilizzare tale procedura per far valere vizi della cartella o dell’atto impositivo, come la pretesa decadenza per tardiva notifica, che devono essere fatti valere con gli ordinari rimedi e nei termini di decadenza previsti dal processo tributario. Di conseguenza, la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto l’annullamento di diritto della cartella per il solo mancato riscontro all’istanza è stata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537 ss., L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La procedura speciale di sospensione/annullamento del carico è utilizzabile solo per le cause di non esigibilità tassativamente tipizzate o comunque riconducibili a fatti estintivi del credito o a provvedimenti che incidano sulla sua esigibilità; il silenzio dell’ente determina l’annullamento solo entro questo perimetro.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La dedotta decadenza per tardiva notifica della cartella è un vizio da far valere secondo la disciplina ordinaria, non attraverso la procedura speciale di cui alla L. n. 228/2012.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le contestazioni relative alla validità/impugnabilità della cartella devono essere proposte con gli ordinari rimedi del processo tributario.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I vizi dell’atto impositivo sono soggetti ai termini decadenziali di impugnazione e non possono essere recuperati mediante l’istanza speciale di sospensione/annullamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione utilizzato per denunciare la violazione/falsa applicazione della normativa sulla riscossione.

Massime di principio

  • La procedura di sospensione e annullamento del carico ex L. n. 228/2012 ha natura speciale e non generale: può operare solo nei casi espressamente previsti dalla norma o comunque riconducibili a cause di non esigibilità del credito.
  • L’istanza del contribuente non può essere trasformata in uno strumento surrettizio per eludere le preclusioni e i termini decadenziali dell’impugnazione tributaria degli atti impositivi.
  • La clausola generale sulle "cause di non esigibilità" va letta in continuità con le ipotesi tipizzate della norma e riguarda fatti estintivi del credito o provvedimenti amministrativi/processuali che incidono sull’esigibilità, non i meri vizi dell’atto.
  • Il mancato riscontro dell’ente all’istanza produce l’annullamento automatico solo se l’istanza rientra nell’ambito applicativo tipico della disciplina; al di fuori di esso, il silenzio non può caducare il ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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