Cassazione Civile, Ordinanza n. 14515/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 35-ter l. n. 354/1975; al giudice del rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Un soggetto che aveva subito un periodo di custodia cautelare in carcere dal 7/01/2022 all’1/06/2022, ritenuto svolto in condizioni degradanti e violative dell’art. 3 CEDU, ha chiesto al Tribunale di Brescia il risarcimento ex art. 35-ter l. n. 354/1975, nella misura di euro 8,00 al giorno per 145 giorni, per complessivi euro 1.160,00. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda, osservando che al momento della proposizione l’interessato era agli arresti domiciliari e che, pertanto, avrebbe dovuto rivolgersi al magistrato di sorveglianza ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 35-ter. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto, con due motivi ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35-ter l. n. 354/1975: con il primo ha censurato l’equiparazione degli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere, in contrasto con il dato letterale della norma; con il secondo ha censurato la dichiarazione di inammissibilità, sostenendo che il giudice avrebbe comunque dovuto decidere nel merito. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. e ha accolto il primo motivo, ritenendo che il comma 3 dell’art. 35-ter consenta l’azione dinanzi al tribunale civile solo a chi si trovi o si sia trovato in custodia cautelare in carcere, non anche a chi sia agli arresti domiciliari; la lettura del Tribunale era contraria al dato letterale, illogica perché rischiava di lasciare il soggetto privo di rimedio, e non poteva essere giustificata dal richiamo all’art. 656, comma 10 c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
la norma distingue tra domanda al magistrato di sorveglianza, esperibile dal detenuto, e azione al tribunale del capoluogo del distretto, esperibile solo da chi abbia subito il pregiudizio in custodia cautelare in carcere non computabile nella pena o da chi abbia terminato di espiare la pena detentiva in carcere; il comma 3 non si estende agli arresti domiciliari
art. 3 CEDU
costituisce il parametro convenzionale delle condizioni di detenzione tali da fondare il pregiudizio risarcibile
art. 111, comma 7, Cost.
consente il ricorso straordinario per cassazione contro decreti definitivi e decisori che incidano su diritti soggettivi con efficacia di giudicato
è il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato dal Tribunale ma ritenuto non pertinente, perché disciplina una fattispecie diversa di esecuzione della pena detentiva
Massime di principio
- L’azione risarcitoria ex art. 35-ter, comma 3, l. n. 354/1975 è esperibile davanti al tribunale civile solo nei casi espressamente previsti dalla norma: custodia cautelare in carcere non computabile nella pena da espiare o avvenuta espiazione della pena detentiva in carcere.
- La locuzione "custodia cautelare in carcere" non può essere estesa in via interpretativa alla diversa misura degli arresti domiciliari, in presenza di un testo normativo univoco.
- Quando un’interpretazione della disciplina sui rimedi contro il sovraffollamento carcerario conduce a lasciare il soggetto privo di un rimedio effettivo, tale lettura è incompatibile con la ratio legis e con l’esigenza di tutela effettiva richiesta dalla giurisprudenza della CEDU.
- Un riferimento a norme dell’esecuzione penale diverse e riferite a fattispecie differenti non può essere utilizzato per ampliare o alterare i presupposti soggettivi di accesso al rimedio previsto dall’art. 35-ter O.P.
- Il decreto che decide sull’istanza ex art. 35-ter, comma 3, l. n. 354/1975 è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. quando abbia carattere definitivo e decisorio.
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