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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14519/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa dopo controlli automatizzati sulle dichiarazioni IRAP e UNICO relative all’anno d’imposta 2011. L’ufficio aveva inviato due comunicazioni di irregolarità, poi la contribuente aveva chiesto la rateazione, decadendo successivamente dal beneficio; l’agente della riscossione aveva quindi iscritto a ruolo le somme dovute, comprese le sanzioni per intero, notificando la cartella. La società ha dedotto in cassazione cinque motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo, sostenendo che la decadenza dalla rateazione dovesse essere preceduta da interlocuzione; 2) difetto di motivazione della cartella, perché emessa dopo la decadenza dalla rateazione e priva di adeguata spiegazione dei conteggi, specie sugli interessi; 3) omessa pronuncia sul motivo relativo all’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. e della norma che impone l’indicazione del responsabile del procedimento, per avere la CTR ritenuto non provato il decesso del funzionario indicato in cartella; 5) mancata prova della sottoscrizione del ruolo e mancata allegazione delle comunicazioni di irregolarità richiamate nella cartella. L’agente della riscossione si è costituito con controricorso, ma la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di valida rappresentanza tecnica in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’agente della riscossione, perché la costituzione davanti alla Corte di cassazione con avvocato del libero foro non era consentita in difetto dei presupposti previsti per il patrocinio. Nel merito, ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso la necessità del contraddittorio preventivo nel caso di cartella emessa dopo controllo automatizzato e mancato pagamento rateale di somme già dichiarate dalla stessa contribuente; ha affermato che la cartella era sufficientemente motivata, specie quanto agli interessi, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla motivazione delle pretese accessorie; ha ritenuto insussistente l’omessa pronuncia, osservando che la CTR si era comunque espressa sul responsabile del procedimento; ha escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c. e ritenuto irrilevante, ai fini della validità della cartella, il decesso del funzionario indicato, ove successivo alla formazione dell’atto; ha infine affermato che l’omessa sottoscrizione del ruolo non comporta nullità, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo competente, con onere del contribuente di provare specifici elementi contrari, e che la cartella vale come notificazione del ruolo, sicché non era dovuta l’allegazione del ruolo stesso.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Il controllo automatizzato delle dichiarazioni può costituire il presupposto della pretesa iscritta a ruolo senza necessità di un ulteriore atto impositivo precedente alla cartella.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Il controllo automatizzato IVA può fondare la cartella emessa in esito all’omesso versamento delle somme dichiarate.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997

    La Corte esclude che, nel caso di specie, la decadenza dalla rateazione richieda un previo contraddittorio ulteriore rispetto alle comunicazioni di irregolarità già inviate.

  • art. 6-bis L. n. 212 del 2000

    È richiamato come conferma dell’esclusione del contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione.

  • artt. 5, 6 e 10 L. n. 212 del 2000

    Le norme sullo statuto del contribuente sono state invocate per sostenere il diritto al contraddittorio, ma la Corte ne ha escluso la violazione nel caso concreto.

  • artt. 1, 7 e 10 L. n. 241 del 1990

    Richiamati dalla ricorrente per il difetto di motivazione e di partecipazione procedimentale; la Corte ha ritenuto la cartella adeguatamente motivata e non necessitante di ulteriore contraddittorio.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per la validità della cartella non è indispensabile indicare gli estremi esatti dell’atto presupposto, essendo sufficiente una riferibilità univoca che consenta al contribuente di individuarlo.

  • art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973

    Costituisce la base giuridica dell’obbligazione di interessi iscritti a ruolo; se indicata in cartella, consente di comprendere la pretesa accessoria.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    L’omessa sottoscrizione del ruolo non è sanzionata, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, salvo prova contraria specifica del contribuente.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007

    La cartella deve indicare, a pena di nullità, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazione; è sufficiente l’indicazione della persona responsabile, non necessariamente della funzione apicale.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova della sottoscrizione del ruolo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di non contestazione, poiché il decesso del funzionario non era un fatto incontestato o comunque non era decisivo nei termini prospettati.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la CTR aveva comunque preso posizione sul punto del responsabile del procedimento.

  • art. 21-octies L. n. 241 del 1990

    Richiamato per affermare l’irrilevanza dei vizi formali di atti vincolati in assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo, escludendo la necessità di ulteriore allegazione del ruolo al contribuente.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Citato per distinguere l’ipoteca, che richiede contraddittorio preventivo, dalla cartella di pagamento, che ha funzione diversa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016

    Richiamato per il regime del patrocinio di Agenzia delle Entrate-Riscossione in cassazione.

  • art. 76 d.l. n. 73 del 2021 conv. in l. n. 106 del 2021

    Norma sul subentro universale di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti di Riscossione Sicilia s.p.a.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    Richiamato come possibile base della delibera motivata che consente il patrocinio del libero foro in cassazione.

Massime di principio

  • Nel caso di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazioni del contribuente e successiva decadenza dalla rateazione, il contraddittorio preventivo non è necessario quando la pretesa deriva da dati già dichiarati dalla parte e da atti già comunicati all’interessato.
  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando consente al contribuente di individuare, anche per relationem, il debito preteso e la sua base normativa; per gli interessi, è necessario indicare natura della pretesa, imposta di riferimento, decorrenza e fondamento normativo, non i singoli dettagli matematici di calcolo o tutti i tassi applicati nel tempo.
  • L’indicazione del responsabile del procedimento richiesta a pena di nullità dalla disciplina sulle cartelle di pagamento deve riferirsi alla persona responsabile del procedimento; non è richiesta la sola menzione della carica apicale, purché l’atto consenta la trasparenza e l’identificazione del soggetto responsabile.
  • La nullità della cartella non discende automaticamente dal decesso del funzionario indicato come responsabile, se tale evento è successivo alla formazione dell’atto; per incidere sulla validità sarebbe necessario che il decesso o l’inesistenza del responsabile precedessero l’emissione della cartella.
  • Per i ruoli d’imposta, l’omessa sottoscrizione non comporta di per sé invalidità dell’atto, operando la presunzione di provenienza dell’atto dall’organo competente; spetta al contribuente fornire prova contraria specifica e non limitarsi a contestazioni generiche.
  • La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo nei confronti del destinatario, sicché non è necessario allegare separatamente il ruolo per soddisfare l’obbligo informativo e difensivo del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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