Cassazione Civile, Ordinanza n. 14522/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, perché proveniente dal difensore munito di poteri e accettata dalla controparte parimenti munita di poteri, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto il pagamento di canoni di affitto non corrisposti. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato il credito vantato dai locatori nei confronti della società conduttrice e dei soci/legali rappresentanti, confermando sostanzialmente la debenza delle somme per canoni e operando una diversa quantificazione di rivalutazione e interessi. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ma prima della decisione il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, ove formulata ritualemente e prima della decisione, produce l’effetto estintivo del processo.
art. 391 c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese secondo la statuizione resa nel provvedimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proveniente dal difensore munito dei necessari poteri e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
- Ai fini dell’effetto estintivo è sufficiente che la rinuncia sia rituale e pervenga alla Corte prima della celebrazione della decisione.
- Nel giudizio di cassazione estinto per rinuncia non viene adottata una regolazione delle spese quando la decisione rechi tale specifica conseguenza processuale.
Come è indicizzato
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