Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14521/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia. La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era stata ritualmente depositata dal difensore munito di procura speciale e che era stata accettata dalla controparte, con conseguente sussistenza delle condizioni di cui all'art. 390 c.p.c. In applicazione dell'art. 391 c.p.c., la Corte ha escluso ogni pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia traeva origine da una condanna di primo grado al pagamento di un'indennità di occupazione, oltre al maggior danno, per l'occupazione illegittima di un immobile appartenente a un fondo immobiliare gestito in origine da una SGR e, successivamente, da altra SGR. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello delle società occupanti perché proposto nei confronti della sola società subentrata nella gestione, ritenuta estranea al primo grado e quindi priva di legittimazione passiva nel giudizio di gravame. Le società soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma in seguito hanno rinunciato al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è efficace se proviene dal difensore munito di procura speciale riferita alla rinuncia ed è ritualmente comunicata, determinando l'estinzione del processo quando accettata dalla controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non viene adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se effettuata con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla parte intimata, determina l'estinzione del processo.
  • La rinuncia rituale al ricorso rende superfluo l'esame dei motivi di impugnazione, poiché il giudizio si chiude senza decisione sul merito delle censure.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, non va adottata alcuna statuizione sulle spese se la Corte applica la disciplina processuale richiamata nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.