Cassazione Civile, Ordinanza n. 31203/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un ente previdenziale aveva presentato istanza di rimborso per l’anno d’imposta 2005, sostenendo di aver dichiarato per errore, tra i redditi imponibili, l’intero corrispettivo dei canoni di locazione di immobili di interesse storico-artistico di sua proprietà, anziché la minor base imponibile calcolata secondo il criterio della c.d. rendita figurativa previsto dall’art. 11 della l. n. 413/1991. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione l’ente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 11 l. n. 413/1991, 43 e 90 TUIR, assumendo che l’agevolazione per gli immobili storici dovesse applicarsi anche ai canoni di locazione percepiti nell’ambito dell’attività dell’ente, trattandosi di un regime sostitutivo svincolato dal valore locativo reale; con il secondo deduceva violazione delle medesime norme e degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato l’ente come soggetto commerciale e gli immobili come beni oggetto di impresa, mentre l’ente ha natura non commerciale e previdenziale, e invocando inoltre un preteso giudicato esterno su annualità diversa che avrebbe già riconosciuto tale natura non imprenditoriale e la qualificazione fondiaria dei redditi da locazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: l’agevolazione di cui all’art. 11 l. n. 413/1991 riguarda i redditi fondiari e non i ricavi d’impresa, poiché la ratio della norma è compensare i maggiori costi di manutenzione degli immobili vincolati, costi che nei redditi di impresa sono già deducibili. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la natura imprenditoriale dell’attività di gestione e locazione immobiliare svolta da un ente previdenziale non commerciale deve essere provata dall’amministrazione finanziaria, e che, in difetto di tale prova, i canoni devono essere qualificati come redditi fondiari, con conseguente applicazione del regime agevolativo sugli immobili storico-artistici. La Corte ha inoltre escluso che il giudicato formatosi su una diversa annualità potesse estendersi automaticamente all’annualità in contestazione, poiché la spettanza del beneficio dipende dalla concreta situazione del singolo periodo d’imposta. Accolto il secondo motivo, la sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo la domanda di rimborso dell’ente. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia.
Norme richiamate
L’agevolazione per gli immobili di interesse storico o artistico si applica ai redditi fondiari; non si estende ai ricavi derivanti da locazione svolta nell’ambito di un’attività d’impresa, perché la ratio è compensare i maggiori costi di manutenzione, già deducibili nell’impresa.
Richiamato insieme all’art. 90 TUIR per sostenere la corretta qualificazione del reddito da locazione e la non imponibilità nella misura contestata; la Corte lo menziona nel quadro della controversia ma non ne ricava una regola autonoma specifica.
Richiamato nel motivo di ricorso per la qualificazione fiscale dei beni e dei redditi; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma della disposizione, limitandosi a collocarla nel sistema dei redditi fondiari e d’impresa.
Invocato come vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il ricorso viene accolto per la diversa questione della qualificazione del reddito e dell’onere probatorio.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte decide la causa per accoglimento del secondo motivo senza soffermarsi su un autonomo difetto motivazionale.
L’onere di provare la natura imprenditoriale dell’attività immobiliare incombe sull’amministrazione finanziaria che intenda negare il regime fondiario e l’agevolazione; il giudicato su annualità diverse non sostituisce tale prova.
Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza e deciso nel merito, accogliendo la domanda introduttiva.
art. 3 l. n. 1089 del 1939
È richiamata per definire gli immobili di interesse storico o artistico cui si applica il regime agevolativo.
Indicato come disposizione attualmente corrispondente al vincolo storico-artistico degli immobili.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 509/1994
Richiamato per evidenziare che l’ente previdenziale opera in condizioni di equilibrio di bilancio e svolge un’attività istituzionalmente non imprenditoriale.
artt. 2 e 3 d.lgs. n. 509/1994
Richiamati per la vigilanza ministeriale sull’ente e per il suo assetto istituzionale non commerciale.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 509/1994
Richiamato per sottolineare che l’attività dell’ente è vincolata nei fini e nell’attività dalla legge.
art. 21, d.l. c.p.s. n. 233/1946
Richiamato come base dell’assetto previdenziale obbligatorio dell’ente, rilevante per escluderne la natura imprenditoriale.
Massime di principio
- L’agevolazione fiscale prevista per gli immobili di interesse storico o artistico si applica ai redditi fondiari, non ai ricavi d’impresa; se la locazione è svolta nell’ambito di un’attività imprenditoriale, il regime agevolativo è escluso perché i costi di manutenzione sono già deducibili secondo le regole ordinarie dell’impresa.
- Quando l’amministrazione finanziaria contesta a un ente non commerciale la natura fondiaria dei proventi da locazione, è a suo carico provare la concreta natura imprenditoriale dell’attività esercitata nel singolo periodo d’imposta.
- Il giudicato formatosi su una diversa annualità d’imposta non si estende automaticamente ad annualità successive o precedenti, ove la spettanza del beneficio dipenda da una verifica in concreto della situazione reddituale e dell’attività svolta in ciascun esercizio.
- La qualificazione fiscale dei proventi da locazione va fatta distinguendo tra gestione imprenditoriale e mero godimento del bene: solo nel primo caso i canoni assumono natura di ricavi; nel secondo restano redditi fondiari e possono beneficiare del trattamento agevolato se ricorrono gli ulteriori presupposti di legge.
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