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Sentenza

Sentenza del 26/05/2025 n. 13935 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Piemonte che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento relativo al 2006. Contestava che F. avesse diritto a scomputare dall’IRES le ritenute operate dalle banche sugli interessi attivi maturati sui fondi regionali: secondo l’Ufficio, gli interessi appartenevano alla Regione, esente da IRES, e le ritenute erano quindi a titolo d’imposta, non d’acconto. Deduceva inoltre che l’art. 39 della legge n. 342/2000 assoggettasse i fondi pubblici alla disciplina dell’art. 74 TUIR e che, in quanto società in house e mandataria senza rappresentanza, F. fosse priva di autonoma soggettività fiscale. La società sosteneva invece di poter gestire liberamente le somme e di essere titolare dei rapporti bancari e dei relativi redditi.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione depositata il 26 maggio 2025, ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia e confermato la decisione della CTR. Ha stabilito che F. possedeva gli interessi perché aveva la disponibilità del capitale e dei frutti e poteva gestirli in nome e per conto proprio; che l’art. 39 della legge n. 342/2000 riguarda una diversa fattispecie di fondi pubblici vincolati e non si applica ai fondi gestiti liberamente da F.; e che la natura in house non elimina l’autonoma soggettività giuridica e tributaria della società. Le ritenute bancarie erano dunque a titolo d’acconto e potevano essere scomputate. L’istanza di riunione con un altro giudizio è stata respinta, per diversità delle sentenze e degli avvisi impugnati. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: 23.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta.

Norme richiamate

  • Art. 44, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a). D.P.R. n. 917/1986, in tema di redditi di capitali costituiti da interessi attivi sulle somme di danaro depositate in conti correnti bancari la nozione di possesso del reddito si identifica con la disponibilità materiale del capitale e degli interessi e con la possibilità di gestire l'uno e gli altri in nome e per conto proprio

    Per gli interessi attivi su depositi bancari, il possesso del reddito rilevante fiscalmente spetta a chi ha disponibilità materiale del capitale e degli interessi e può gestirli in nome e per conto proprio. Nel caso concreto, titolarità dei conti e libertà di impiego delle somme attribuivano tale possesso a F.

  • Art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342

    La norma, in definitiva, nacque per disciplinare un'ipotesi completamente diversa da quella per cui è causa: invero, contrariamente a quanto avviene nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, gli interessi maturati sul capitale dei fondi statali erano tenuti presso conti infruttiferi della Tesoreria dello Stato (nella specie, invece, gli interessi vengono tenuti sugli stessi conti correnti bancari sui quali giacciono le somme destinate ai beneficiari delle agevolazioni); inoltre, ciò che maggiormente rileva, gli interessi erano vincolati a specifiche finalità ed utilizzati dal gestore solo a seguito di autorizzazione dei Ministeri competenti (nella specie, invece, la F. ha piena libertà di gestire gli stessi, senza bisogno di autorizzazione alcuna).

    La disposizione regola i fondi pubblici di agevolazione con caratteristiche diverse da quelle del caso deciso, in particolare fondi vincolati e interessi utilizzabili dal gestore solo previa autorizzazione. Non consente quindi di ricondurre automaticamente alla Regione gli interessi prodotti da somme che la società gestisce liberamente.

  • Art. 74, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    l'art. 26, comma quarto, cit. prevede tale tipo di ritenuta solo nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tra i quali rientra la Regione ex art. 74 t.u.i.r., ma non già la F., dall'ente partecipata, non essendo possibile una interpretazione estensiva di una norma di carattere derogatorio della disciplina sulla soggettività passiva dell'imposta.

    L’esclusione dall’imposizione prevista per la Regione non si estende alla società partecipata. La norma derogatoria sulla soggettività passiva va applicata ai soggetti che vi rientrano, senza estenderla alla società in house per il solo legame con l’ente pubblico.

  • Art. 26, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    l'art. 26, comma quarto, cit. prevede tale tipo di ritenuta solo nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tra i quali rientra la Regione ex art. 74 t.u.i.r., ma non già la F., dall'ente partecipata, non essendo possibile una interpretazione estensiva di una norma di carattere derogatorio della disciplina sulla soggettività passiva dell'imposta.

    La ritenuta a titolo d’imposta si applica soltanto quando il reddito è percepito da un soggetto esente dall’imposta sul reddito. Poiché F. è autonomo soggetto passivo e non è compresa tra gli enti esenti, nel caso concreto la ritenuta è a titolo d’acconto.

  • Art. 1705 c.c.

    La disposizione è richiamata nelle censure dell’Agenzia sulla qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza, ma la Corte risolve la controversia in base alla concreta disponibilità e gestione delle somme e alla soggettività autonoma di F.; non accoglie quindi la tesi che la sola forma del mandato attribuisca alla Regione il possesso degli interessi.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il motivo, subito superando l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, in quanto conforme all'art. 366 cod. proc. civ., è infondato.

    La Corte ritiene che il motivo di ricorso soddisfi i requisiti di specificità e contenuto prescritti per il ricorso per cassazione; l’esame nel merito, tuttavia, conduce al suo rigetto.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'articolo 13 comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

    Nel caso deciso non è dovuto l’ulteriore contributo unificato per il ricorso respinto, poiché l’Agenzia delle Entrate è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

Massime di principio

  • Per individuare chi possiede fiscalmente gli interessi di un conto, non è decisiva soltanto la provenienza pubblica del capitale: contano la titolarità dei rapporti bancari e, soprattutto, la concreta facoltà di disporre delle somme e dei relativi frutti.
  • Se il gestore può impiegare liberamente le risorse e gli interessi senza autorizzazione dell’ente pubblico, gli interessi possono costituire reddito proprio del gestore; la conclusione può essere diversa quando i fondi e i frutti sono vincolati a finalità specifiche e il loro uso richiede autorizzazione.
  • L’esenzione fiscale dell’ente pubblico non si estende automaticamente a una società partecipata o in house. Quest’ultima conserva, sul piano giuridico e tributario, una soggettività autonoma, anche quando l’ente esercita su di essa un controllo analogo.
  • La ritenuta alla fonte a titolo d’imposta richiede che il percettore rientri tra i soggetti esenti individuati dalla legge; se il reddito appartiene a una società imponibile, la ritenuta è a titolo d’acconto e può essere scomputata secondo le regole applicabili.
  • Una norma riferita a fondi pubblici vincolati non va estesa a fattispecie diverse solo perché anche queste coinvolgono risorse pubbliche: occorre verificare struttura del fondo, titolarità dei conti, vincoli di destinazione e poteri effettivi del gestore.

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