Sentenza del 26/05/2025 n. 14025 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento IMU per le annualità 2014-2018. La società contestava, con il primo motivo, la condanna alle spese del primo grado, sostenendo che la CTR avesse integrato una sentenza della CTP asseritamente priva di motivazione e che, quindi, non potesse confermare quella statuizione. Con il secondo motivo sosteneva che il regime dell’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 — che consente di versare l’IMU sugli immobili della procedura al momento della loro cessione, senza interessi e sanzioni — dovesse applicarsi anche all’amministrazione straordinaria regolata dal D.Lgs. n. 270/1999, quando il programma non preveda la continuità aziendale e abbia finalità liquidatoria. Invocava inoltre le norme sull’amministrazione straordinaria, la legge fallimentare e l’art. 112 c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Sul primo, ha ritenuto corretta la decisione della CTR: la sentenza di primo grado era adeguatamente motivata e, in ogni caso, la totale soccombenza della contribuente giustificava la condanna alle spese di entrambi i gradi ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Sul secondo, ha stabilito che il regime IMU invocato è un’agevolazione eccezionale, soggetta a interpretazione stretta: il riferimento normativo a fallimento e liquidazione coatta amministrativa non consente di estenderlo, neppure in via analogica o estensiva, all’amministrazione straordinaria, anche se liquidatoria. Il rinvio dell’art. 36 del D.Lgs. n. 270/1999 alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa riguarda gli aspetti della procedura non regolati espressamente e non rende automaticamente applicabili tutte le disposizioni riferite a quest’ultima. La società è stata condannata a versare 2.500 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto. Il Comune, rimasto intimato, non ha ottenuto una liquidazione di spese in suo favore.
Norme richiamate
Art. 91 c.p.c.
in ragione della totale soccombenza di parte contribuente, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state, nel rispetto del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., poste a carico della stessa.
La parte totalmente soccombente può essere condannata alle spese di entrambi i gradi; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto corretta la statuizione a carico della società.
Art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992
la disciplina dell'art. 10 D.Lgs. 504/1992, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e poiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non è possibile farne applicazione analogica ovvero "estensiva" all'amministrazione straordinaria anche allorquando abbia finalità liquidatoria.
Il differimento del versamento IMU previsto per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa è un regime agevolativo eccezionale. Non può essere esteso all’amministrazione straordinaria, neppure se questa ha esclusiva finalità liquidatoria.
Art. 36 D.Lgs. n. 270/1999
il rinvio di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 270 del 1999 non è dirimente.
Il rinvio alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa opera, in quanto compatibili, per regolare gli aspetti procedurali dell’amministrazione straordinaria non disciplinati dal decreto; non comporta l’applicazione automatica di ogni regime fiscale previsto per la liquidazione coatta.
Art. 73 D.Lgs. n. 270/1999
Né rileva, in modo determinante, che il Tribunale competente abbia dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa e disposto la dismissione dei beni per il soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo (art. 73 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270), atteso che l'eccezionalità dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prescinde dai possibili sbocchi procedurali dell'amministrazione straordinaria.
La cessazione dell’esercizio dell’impresa e la liquidazione dei beni nell’amministrazione straordinaria non modificano l’ambito soggettivo dell’agevolazione IMU, che resta limitata alle procedure espressamente indicate dalla legge.
Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile
A conferma di tale conclusione oltre al rilievo della inapplicabilità dell'art. 10 citato al di fuori dei casi espressamente contemplati in virtù dell'art. 14 delle preleggi, va richiamato, in modo significativo, l'art. 1, comma 768, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La norma agevolativa non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti, coerentemente con il divieto di estendere per analogia le disposizioni eccezionali.
Art. 1, comma 768, ultimo periodo, legge n. 160/2019
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
La disciplina della nuova IMU mantiene il differimento per fallimento e liquidazione coatta amministrativa senza includere l’amministrazione straordinaria. La Corte valorizza questa scelta legislativa come conferma del carattere circoscritto del beneficio.
Art. 96, quarto comma, c.p.c.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al versamento della somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.
A seguito del rigetto del ricorso, la società è stata condannata al pagamento di 2.500 euro alla Cassa delle ammende in applicazione della disposizione richiamata.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e ove dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Art. 380-bis c.p.c.
Nel procedimento di definizione accelerata la decisione richiesta dalla parte dopo la proposta del consigliere può condurre, in caso di rigetto del ricorso, alla condanna prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c.; nel caso concreto l’ente impositore era rimasto intimato.
Massime di principio
- Un beneficio fiscale che deroga al regime ordinario va interpretato restrittivamente: non si estende per analogia a soggetti o procedure non espressamente indicati dalla legge, anche quando appaiano funzionalmente simili.
- La finalità liquidatoria di una procedura concorsuale non basta, da sola, a renderla equivalente alle procedure cui la norma fiscale riserva un trattamento agevolato.
- Un rinvio normativo alle regole di un’altra procedura concorsuale non comporta automaticamente l’estensione di ogni norma fiscale riferita a quest’ultima; occorre verificare l’ambito e la funzione del rinvio.
- La condanna alle spese segue la soccombenza: se il contribuente perde integralmente la controversia, le spese dei gradi di merito possono essere poste a suo carico anche quando la decisione d’appello confermi quella di primo grado.
- Il rigetto integrale del ricorso per cassazione può comportare, oltre alle conseguenze sulle spese, la condanna pecuniaria prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c. e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.
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