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Sentenza

Sentenza del 26/05/2025 n. 13933 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2007-2010. Contestava, con tre motivi, che F. S.p.A. avesse diritto a scomputare dall’imposta le ritenute sugli interessi attivi maturati sui fondi regionali: secondo l’Ufficio, gli interessi appartenevano alla Regione, soggetto esente dall’IRES, e le ritenute erano quindi a titolo d’imposta, non d’acconto. Invocava inoltre l’art. 39 della legge n. 342/2000 e sosteneva che la natura di società in house e di mandataria senza rappresentanza escludesse l’autonomia della società e la sua soggettività tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione, con sentenza depositata il 26 maggio 2025, ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che, per gli interessi attivi sui conti correnti, il possesso del reddito si individui nella disponibilità del capitale e degli interessi e nella possibilità di gestirli in nome e per conto proprio: tali condizioni ricorrevano per F., titolare dei conti e libera di impiegare le somme senza autorizzazione regionale. Ha inoltre escluso che l’art. 39 della legge n. 342/2000 si applichi a questa situazione, distinta da quella dei fondi pubblici vincolati e gestiti secondo specifiche autorizzazioni; la ritenuta era dunque d’acconto, non d’imposta. Infine, la natura in house non elimina l’autonoma soggettività giuridica e tributaria della società. La ricorrente è stata condannata a pagare a F. S.p.A. le spese di legittimità: 28.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 44, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a). D.P.R. n. 917/1986, in tema di redditi di capitali costituiti da interessi attivi sulle somme di danaro depositate in conti correnti bancari la nozione di 'possesso del reddito' si identifica con la disponibilità materiale del capitale e degli interessi e con la possibilità di gestire l'uno e gli altri in nome e per conto proprio

    Per gli interessi attivi su depositi bancari, il soggetto che possiede fiscalmente il reddito è chi ha la disponibilità materiale del capitale e degli interessi e può gestirli in nome e per conto proprio. Nel caso deciso, tali elementi erano riconducibili alla società.

  • Art. 39, legge n. 342/2000

    La norma, in definitiva, nacque per disciplinare un'ipotesi completamente diversa da quella per cui è causa: invero, contrariamente a quanto avviene nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, gli interessi maturati sul capitale dei fondi statali erano tenuti presso conti infruttiferi della Tesoreria dello Stato (nella specie, invece, gli interessi vengono tenuti sugli stessi conti correnti bancari sui quali giacciono le somme destinate ai beneficiari delle agevolazioni); inoltre, ciò che maggiormente rileva, gli interessi erano vincolati a specifiche finalità ed utilizzati dal gestore solo a seguito di autorizzazione dei Ministeri competenti (nella specie, invece, la F. ha piena libertà di gestire gli stessi, senza bisogno di autorizzazione alcuna).

    La disciplina dei fondi pubblici di agevolazione non si estende automaticamente a qualsiasi fondo di provenienza pubblica affidato a un gestore. È decisiva la differenza tra somme vincolate, custodite in conti infruttiferi e utilizzabili solo previa autorizzazione, e somme i cui interessi il gestore può impiegare liberamente.

  • Art. 74, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    l'art. 26, comma quarto, cit. prevede tale tipo di ritenuta solo nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tra i quali rientra la Regione ex art. 74 t.u.i.r., ma non già la F., dall'ente partecipata, non essendo possibile una interpretazione estensiva di una norma di carattere derogatorio della disciplina sulla soggettività passiva dell'imposta.

    L’esclusione dalla soggettività passiva prevista per gli enti pubblici non si estende alla società partecipata: la sua distinta personalità giuridica impedisce di assimilarla alla Regione ai fini dell’esenzione.

  • Art. 26, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    Fatta questa premessa, deve convenirsi ulteriormente con la CTR quando afferma che le ritenute operate nella specie sui detti interessi attivi dalle banche non possono essere considerate a titolo di imposta, in quanto l'art. 26, comma quarto, cit. prevede tale tipo di ritenuta solo nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tra i quali rientra la Regione ex art. 74 t.u.i.r., ma non già la F., dall'ente partecipata, non essendo possibile una interpretazione estensiva di una norma di carattere derogatorio della disciplina sulla soggettività passiva dell'imposta.

    La ritenuta a titolo d’imposta opera, secondo la decisione, nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sui redditi. Non può essere estesa alla società partecipata, che è un soggetto distinto dalla Regione e resta autonomamente assoggettato al regime tributario.

  • Art. 1705 c.c.

    La disposizione è esaminata nell’ambito della tesi dell’Agenzia sul mandato senza rappresentanza. La decisione, tuttavia, attribuisce rilievo alla concreta disponibilità del capitale e alla libertà gestionale della società, elementi che consentono di riferire a F. il possesso degli interessi.

  • Art. 1713 c.c.

    La norma è richiamata nel motivo dell’Agenzia relativo al mandato e all’obbligo di rendiconto, ma la Corte rigetta la censura valorizzando la disponibilità e l’autonomia di gestione delle somme da parte di F.

  • Art. 1 e art. 6, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    L' art. 1 del t.u.i.r. prevede, quale presupposto dell'imposta sui redditi, il possesso di redditi di denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6. Nell'art. 6 i redditi sono classificati in: fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e diversi.

    Il presupposto dell’imposizione sui redditi è il possesso di un reddito appartenente a una delle categorie previste dal TUIR. Nel caso concreto, gli interessi bancari sono redditi di capitale e il loro possesso va individuato secondo i criteri precisati dalla Corte.

  • Art. 366 c.p.c.

    La Corte ha superato le eccezioni di inammissibilità del primo e del secondo motivo, rilevando che le censure erano conformi ai requisiti di specificità previsti per il ricorso per cassazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    I motivi dell’Agenzia erano proposti per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte li ha esaminati nel merito e li ha rigettati.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' articolo 13 comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall' art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012 ( Cass. 29/01/2016, n. 1778 ).

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Agenzia soccombente, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Per gli interessi attivi su conti correnti, il possesso fiscale del reddito non dipende soltanto dalla provenienza originaria del capitale: occorre verificare chi abbia la disponibilità concreta delle somme e degli interessi e la facoltà di gestirli in proprio.
  • La qualificazione di un rapporto come mandato senza rappresentanza o la provenienza pubblica dei fondi non sono, da sole, decisive. Rilevano le concrete clausole contrattuali e i vincoli effettivi: libertà di investimento e assenza di autorizzazioni possono indicare che gli interessi sono reddito del gestore.
  • Una società in house resta, sul piano giuridico e tributario, un centro autonomo di imputazione distinto dall’ente pubblico partecipante. Il controllo analogo non basta a trasferire all’ente i redditi della società o a estendere a essa l’esenzione prevista per l’ente.
  • La disciplina sui fondi pubblici di agevolazione va applicata nei limiti della situazione che regola: non è automaticamente estensibile a fondi gestiti liberamente dal soggetto affidatario, quando gli interessi non sono vincolati e non occorre l’autorizzazione dell’ente per impiegarli.
  • La ritenuta a titolo d’imposta prevista per soggetti esenti non può essere estesa, in via interpretativa, a una società partecipata che conserva autonoma soggettività tributaria; in tale situazione la ritenuta può essere a titolo d’acconto.

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