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Sentenza

Sentenza del 26/05/2025 n. 14015 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato per quattro motivi la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4070/16/2019, depositata il 4 luglio 2019, relativa all’IMU 2011. Nel corso del giudizio di cassazione ha dichiarato di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, di avere pagato le rate scadute del piano di dilazione e, con memoria del 23 gennaio 2025, ha confermato espressamente la volontà di rinunciare al ricorso e chiesto l’estinzione del giudizio. Roma Capitale non ha sollevato eccezioni.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con decisione assunta il 25 febbraio 2025 e depositata il 26 maggio 2025, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato integralmente le spese. Non ha esaminato nel merito i quattro motivi contro la decisione della CTR. Ha inoltre chiarito che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197

    La società ha riferito di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge e di avere versato le rate scadute; la Corte, tuttavia, ha definito il giudizio in ragione della rinuncia espressa, senza decidere questioni sull’applicazione della definizione agevolata.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;

    L’ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica quando il giudizio termina per estinzione conseguente alla rinuncia: la previsione, di natura sanzionatoria ed eccezionale, è interpretata restrittivamente e riguarda le ipotesi indicate dalla norma, non l’estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e univoca al ricorso, accompagnata dalla richiesta di estinzione e non contestata dalla controparte, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio; il merito delle censure non viene quindi deciso.
  • In caso di estinzione per rinuncia, l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile non è dovuto.
  • La compensazione delle spese è una statuizione specifica della decisione: non va presunta automaticamente in ogni giudizio estinto per rinuncia.

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