Sentenza del 26/05/2025 n. 14024 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione di Napoli, n. 6244/22/2021, depositata il 28 luglio 2021 e pronunciata in sede di rinvio, in materia di TARSU. Nel corso del giudizio ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata («rottamazione quater») prevista dall’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 e di aver versato integralmente, in un’unica rata, tutte le somme dovute. Ha quindi chiesto l’estinzione del giudizio; il Comune non ha sollevato eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 25 febbraio 2025 depositata il 26 maggio 2025, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022. Le spese sono state compensate. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso non accolto: l’estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improponibilità e la disposizione, eccezionale e di stretta interpretazione, non si applica a questa fattispecie. Il merito della controversia TARSU non è stato deciso.
Norme richiamate
Art. 1, commi 231-252, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (definizione agevolata o «rottamazione quater»)
La definizione agevolata ha consentito alla contribuente di regolare integralmente le somme dovute; il pagamento documentato ha determinato la rinuncia al ricorso e l’estinzione del giudizio secondo il comma 236.
Art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ne discende che nulla avendo eccepito l'ente impositore, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, legge cit., con compensazione delle spese di lite.
Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata e versa integralmente le somme dovute, e l’ente impositore non solleva eccezioni, il giudizio si estingue; nel caso deciso le spese sono state compensate.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;
Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando il giudizio termina con l’estinzione: tale esito è distinto dal rigetto, dall’inammissibilità e dall’improponibilità, e la norma, di carattere eccezionale e sanzionatorio, non può essere estesa a casi non previsti.
Massime di principio
- Se, durante un giudizio tributario, il contribuente aderisce alla rottamazione quater e prova di aver pagato integralmente le somme dovute, l’adesione può condurre all’estinzione del giudizio secondo la disciplina della definizione agevolata; è rilevante che l’ente impositore non abbia eccepito alcunché.
- L’estinzione per rinuncia collegata alla definizione agevolata non costituisce una decisione sul merito della pretesa tributaria: non equivale a una vittoria nel merito né per il contribuente né per l’ente.
- In caso di estinzione, il contributo unificato aggiuntivo previsto per l’impugnazione non accolta non si applica automaticamente: la disposizione riguarda gli esiti indicati dalla legge e, avendo natura eccezionale, va interpretata restrittivamente.
- La compensazione delle spese è la statuizione adottata in questo caso; non comporta, da sola, una regola generale secondo cui le spese siano sempre compensate quando il giudizio si estingue.
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