Sentenza del 26/05/2025 n. 14012 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva dall’impugnazione, davanti alla CTP di Napoli, di cartelle conosciute tramite estratto di ruolo e asseritamente mai notificate. La società contestava l’omessa notificazione, la prescrizione delle pretese tributarie e la decadenza dal potere impositivo. I carichi, per complessivi 367.789,91 euro, erano stati prodotti da Equitalia a sostegno dell’istanza di fallimento, poi dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 234/2016 del 28 luglio 2016. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché la società risultava cancellata dal registro delle imprese; la CTR aveva poi dichiarato inammissibile l’appello della società fallita per carenza di legittimazione, respingendo inoltre l’eccezione sulla procura al difensore di libero foro dell’Agenzia. In Cassazione gli ex soci hanno contestato, da un lato, la legittimità della difesa dell’Agenzia tramite avvocato del libero foro e, dall’altro, l’esclusione della legittimazione della società fallita: il curatore non aveva promosso l’impugnazione e la società sosteneva di poter agire in via suppletiva, anche in forza della reviviscenza quinquennale prevista per le società estinte ai fini fiscali. Hanno inoltre dedotto l’interesse concreto a contestare i carichi, anche per contrastare il presupposto del fallimento e accedere alle definizioni agevolate. La Corte ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti l’ampliamento dei casi di impugnazione diretta introdotto dal D.Lgs. 110/2024 e ha riconosciuto che l’interesse a evitare o revocare il fallimento è assimilabile a quello previsto per le procedure di crisi d’impresa.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo e respinto il primo. Ha stabilito che il debitore fallito può agire in via suppletiva quando il curatore non compie l’attività giudiziale astrattamente possibile, indipendentemente dalle ragioni dell’inerzia o da una valutazione del curatore sull’opportunità dell’azione. Ha inoltre rilevato che, per effetto dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, l’estinzione della società è differita di cinque anni nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti indicati dalla norma, con conservazione dei poteri di rappresentanza del liquidatore. La censura sulla difesa dell’Agenzia è stata respinta: davanti al giudice tributario l’Agenzia può avvalersi di un avvocato del libero foro senza necessità di una specifica delibera. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 12 D.Lgs. 110/2024
La norma in questione, dunque, ha introdotto ulteriori specifiche ipotesi per l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, configurata dalle sezioni unite di questa Corte come facoltà rimessa alla parte, alternativa rispetto alla tutela differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. n. 546/1992.
L’estratto di ruolo non è impugnabile in quanto tale; ruolo e cartella che si assume invalidamente notificata possono invece essere impugnati direttamente se il debitore dimostra un pregiudizio derivante dall’iscrizione. Le nuove ipotesi di pregiudizio introdotte nel 2024 si applicano anche ai giudizi pendenti.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992
La norma in questione, dunque, ha introdotto ulteriori specifiche ipotesi per l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, configurata dalle sezioni unite di questa Corte come facoltà rimessa alla parte, alternativa rispetto alla tutela differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. n. 546/1992.
La possibilità di impugnazione immediata del ruolo e della cartella non notificata costituisce un’alternativa alla tutela differita prevista dalla disciplina processuale tributaria.
Oltre a dette ipotesi, la giurisprudenza ha enucleato un'ultima valvola di sicurezza derogatoria, riconoscendo al fallito una legittimazione processuale di rimessa nell'ipotesi dell'inerzia, da parte del curatore, rispetto a rapporti e situazioni giuridicamente rilevanti.
La perdita della capacità processuale del fallito rispetto ai rapporti patrimoniali acquisiti alla procedura non esclude una legittimazione suppletiva quando il curatore ometta di agire. Ai fini di tale legittimazione è sufficiente l’oggettivo mancato compimento dell’attività giudiziale possibile, senza che rilevino le ragioni dell’inerzia.
La dichiarazione di fallimento non scaturisce un effetto ablatorio della titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, che continuano a far capo al debitore, il quale subisce la sottrazione, a far data dall'apertura del concorso, della disponibilità del suo patrimonio, la cui amministrazione transita in mano al curatore, che, in forza dell'art. 31 legge fall. (art. 128 L.f.), ha il potere di gestirli in via esclusiva.
Il fallimento non trasferisce al curatore la titolarità dei rapporti patrimoniali del debitore, ma gli attribuisce in via esclusiva la loro amministrazione; da ciò discende, di regola, la sostituzione processuale del curatore nelle controversie che li riguardano.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014
La sentenza impugnata risulta non coerente neppure laddove esclude la legittimazione della società cancellata dal registro delle imprese in data 17 settembre 2015, per i crediti insorti prima della dichiarazione di fallimento (anno 2016), non avendo considerato gli effetti del D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, il quale ha disposto, nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, il differimento quinquennale, dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, cod. civ.
Nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti creditori o di riscossione contemplati dalla norma, gli effetti dell’estinzione della società sono differiti di cinque anni dalla richiesta di cancellazione, per le obbligazioni tributarie e contributive. Durante tale periodo resta rilevante la rappresentanza della società ai fini sostanziali e processuali.
Art. 43, comma 4, R.D. 1611/1933
Come rimarcato da questa Corte con riferimento al mandato difensivo rilasciato per giudizi introdotti davanti alle Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia), la base convenzionale cui allude la stessa disposizione di interpretazione autentica (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies, conv. in legge 28 giugno 2019, n. 58) espressamente esclude, in detti casi, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (v. Cass., 19 luglio 2023, n. 21370, cit.; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058; Cass., 19 novembre 2024, n. 29779), così che il ricorso alla difesa prestata da avvocato del libero foro nemmeno necessita di apposita delibera dell'Ente (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4).
Nei giudizi tributari l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di un avvocato del libero foro senza la delibera motivata prevista in via generale dall’art. 43, comma 4, poiché la convenzione esclude in tali giudizi il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera. prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
L’Agenzia può essere rappresentata dall’Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione o per questioni di massima o di particolare rilievo economico; negli altri casi può scegliere un avvocato del libero foro, senza formalità o delibera, nel rispetto dei criteri normativi richiamati.
Art. 1, comma 5, D.L. 193/2016
Gli atti di carattere generale previsti dalla disciplina dell’Agenzia costituiscono il riferimento per la scelta dei difensori del libero foro, nel rispetto dei criteri richiamati dalla Corte.
Massime di principio
- La modifica normativa che amplia i casi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata si applica anche ai giudizi già pendenti, perché l’interesse ad agire è una condizione dinamica valutabile fino alla decisione.
- L’estratto di ruolo, considerato isolatamente, è un atto interno e non è impugnabile. La contestazione diretta di ruolo e cartella non notificata richiede la prova di un pregiudizio concreto rientrante nelle ipotesi previste dalla legge; l’interesse a evitare o revocare una procedura fallimentare può integrare il pregiudizio previsto per le procedure di crisi d’impresa.
- Il fallito può agire in via suppletiva per tutelare i rapporti patrimoniali compresi nella procedura quando il curatore non promuova un’azione giudiziaria astrattamente possibile. È sufficiente l’inerzia oggettiva: non occorre dimostrare che il curatore abbia abbandonato consapevolmente la controversia o che la sua scelta sia priva di valutazione.
- Per le società cancellate, nei rapporti tributari e contributivi con gli enti indicati dall’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, l’estinzione produce effetti solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione; la cancellazione, quindi, non esclude automaticamente la rappresentanza e la legittimazione rilevanti in quel periodo.
- Nei giudizi tributari l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può farsi assistere da un avvocato del libero foro senza produrre una specifica delibera motivata.
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