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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29239/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione, con cui venivano rideterminati Ires, Irap e Iva per maggiori ricavi ritenuti derivare dalla vendita di più unità immobiliari di un complesso edilizio. L'Ufficio aveva valorizzato le dichiarazioni rese da alcuni acquirenti, dalle quali emergevano corrispettivi effettivi superiori a quelli indicati negli atti notarili, nonché gli elementi desumibili dai valori catastali e OMI. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, il vizio di motivazione dell'avviso perché fondato su rinvio per relationem al pvc e la necessità di riconoscere comunque una deduzione forfettaria dei costi. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato integralmente il ricorso originario della contribuente. In cassazione la società ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, ritenuto non specifico; (2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 53 Cost., perché l'accertamento sarebbe stato confermato senza abbattimento forfettario dei costi, nonostante il principio di capacità contributiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, rilevando che la critica era chiaramente rivolta alla statuizione di primo grado che aveva accolto il vizio di motivazione dell'avviso, e che l'appello si confrontava adeguatamente con la ratio della decisione impugnata. La Corte ha inoltre ribadito che la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando il pvc sia ritualmente notificato e già conosciuto dal contribuente, poiché il rinvio non richiede autonoma ripetizione degli elementi già noti. Quanto al secondo motivo, ha qualificato l'accertamento come analitico-induttivo, non come induttivo puro: in tale ipotesi non spetta all'Ufficio riconoscere forfettariamente costi, ma incombe sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili afferenti ai maggiori ricavi. Poiché la società non aveva allegato né provato tali costi, la censura è stata respinta. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello tributario è ammissibile se contiene una critica riconoscibile alla decisione di primo grado; non occorre una formulazione formalistica quando la censura investe chiaramente la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata prospettata come vizio della sentenza impugnata, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem riguarda solo i documenti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nell'accertamento analitico-induttivo non è dovuta una deduzione forfettaria dei costi da parte dell'Ufficio; l'onere di provare costi deducibili grava sul contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva non impone, nell'accertamento analitico-induttivo, l'abbattimento forfettario dei ricavi in mancanza di prova dei costi deducibili.

  • art. 2729 c.c.

    Gli elementi utilizzati per la ripresa a tassazione sono stati considerati indizi idonei a integrare una presunzione grave, precisa e concordante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello è specifico quando si confronta in modo intelligibile con la statuizione di primo grado; l'inammissibilità non può essere dichiarata se la critica investe la ratio della decisione impugnata.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida se il contribuente ha già piena e legale conoscenza degli atti richiamati, poiché il rinvio soddisfa l'obbligo motivazionale senza sacrificare il contraddittorio.
  • L'accertamento analitico-induttivo consente la ricostruzione dei maggiori ricavi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; in tale contesto non grava sull'Ufficio un obbligo di abbattimento forfettario dei costi.
  • Solo nell'accertamento induttivo puro l'Ufficio deve riconoscere una deduzione percentuale forfettaria dei costi; nell'accertamento analitico o analitico-induttivo il contribuente deve provare i costi deducibili correlati ai maggiori ricavi.
  • La mera invocazione del principio di capacità contributiva non basta a ottenere la riduzione forfettaria dei ricavi accertati se il contribuente non allega e prova specifici costi deducibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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