Cassazione Civile, Ordinanza n. 34045/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo proposta da una professionista contro la pretesa dell'INPS di contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. I giudici di merito avevano escluso il credito contributivo ritenendo non provata dall'INPS l'abitualità dell'attività professionale e valorizzando, come indice della natura occasionale dell'attività, il fatto che il reddito prodotto fosse inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia previdenziale e fiscale, sostenendo che per il professionista iscritto all'albo l'abitualità dell'attività sarebbe requisito immanente e non potrebbe essere esclusa in base al solo reddito inferiore alla soglia richiamata, soglia che varrebbe invece per attività professionali svolte in forma occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS, osservando che la sentenza impugnata non aveva fatto derivare automaticamente la occasionalità dell'attività dal solo dato reddituale, ma aveva utilizzato il reddito annuo inferiore a 5.000 euro come indice, nel quadro di un accertamento in fatto, della mancata ricorrenza del requisito dell'abitualità. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata sussiste solo se l'attività professionale sia abituale, intesa come scelta ex ante del libero professionista, e non già come conseguenza ex post desumibile dal reddito prodotto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
istituisce la Gestione separata e l'obbligo contributivo per i soggetti ivi indicati, subordinato nel caso esaminato al requisito dell'abitualità dell'attività professionale
art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato dall'INPS nel ricorso quale disciplina pertinente al regime contributivo, senza accoglimento della tesi dell'ente
richiamato come norma sulla qualificazione dei redditi professionali, non decisiva ai fini dell'obbligo contributivo nel caso concreto
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980
richiamati a sostegno del motivo dell'INPS, ma non ritenuti idonei a sovvertire l'accertamento di merito
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
la soglia reddituale è rilevante per l'assoggettamento a contribuzione delle attività professionali svolte in forma occasionale, non come criterio automatico per escludere o affermare l'abitualità dell'attività
art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
richiamato nel ricorso come norma di sistema, senza rilievo decisivo nella decisione
norma sul procedimento camerale non partecipato e sulla proposta del relatore
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'obbligo di contribuzione alla Gestione separata per il professionista non dipende automaticamente dal possesso dell'iscrizione all'albo, ma richiede la verifica dell'effettivo esercizio abituale dell'attività professionale.
- L'abitualità dell'attività va accertata come scelta professionale ex ante e con valutazione complessiva del concreto svolgimento dell'attività, non come semplice conseguenza ex post del reddito prodotto.
- Il reddito inferiore alla soglia prevista per le attività professionali occasionali non è di per sé sufficiente a fondare l'obbligo contributivo o a escludere l'occasionalità; esso può operare solo come indice nell'ambito dell'accertamento di fatto.
- Quando la decisione di merito fonda l'esclusione della contribuzione su un apprezzamento fattuale coerente con i criteri di legge, la censura di violazione di legge è infondata se mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →