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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34045/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo proposta da una professionista contro la pretesa dell'INPS di contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. I giudici di merito avevano escluso il credito contributivo ritenendo non provata dall'INPS l'abitualità dell'attività professionale e valorizzando, come indice della natura occasionale dell'attività, il fatto che il reddito prodotto fosse inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia previdenziale e fiscale, sostenendo che per il professionista iscritto all'albo l'abitualità dell'attività sarebbe requisito immanente e non potrebbe essere esclusa in base al solo reddito inferiore alla soglia richiamata, soglia che varrebbe invece per attività professionali svolte in forma occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS, osservando che la sentenza impugnata non aveva fatto derivare automaticamente la occasionalità dell'attività dal solo dato reddituale, ma aveva utilizzato il reddito annuo inferiore a 5.000 euro come indice, nel quadro di un accertamento in fatto, della mancata ricorrenza del requisito dell'abitualità. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata sussiste solo se l'attività professionale sia abituale, intesa come scelta ex ante del libero professionista, e non già come conseguenza ex post desumibile dal reddito prodotto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'obbligo di contribuzione alla Gestione separata per il professionista non dipende automaticamente dal possesso dell'iscrizione all'albo, ma richiede la verifica dell'effettivo esercizio abituale dell'attività professionale.
  • L'abitualità dell'attività va accertata come scelta professionale ex ante e con valutazione complessiva del concreto svolgimento dell'attività, non come semplice conseguenza ex post del reddito prodotto.
  • Il reddito inferiore alla soglia prevista per le attività professionali occasionali non è di per sé sufficiente a fondare l'obbligo contributivo o a escludere l'occasionalità; esso può operare solo come indice nell'ambito dell'accertamento di fatto.
  • Quando la decisione di merito fonda l'esclusione della contribuzione su un apprezzamento fattuale coerente con i criteri di legge, la censura di violazione di legge è infondata se mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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