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Legge

L.R. Sicilia 2/2007

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007

Normativa regionaleL.R. Sicilia 2/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria della Regione Siciliana per il 2007: definisce saldi di bilancio, residui attivi e passivi, nuove tasse e limiti di spesa, interventi di razionalizzazione su amministrazione, sanità, enti e servizi locali. Molte misure sono temporalmente circoscritte al triennio 2007-2009 o all’esercizio 2007; l’efficacia generale decorre dall’1 gennaio 2007, salvo diversa previsione.

Manovra finanziaria regionale siciliana 2007

Manovra programmatica e finanziaria 2007 della Regione Siciliana

Il provvedimento disciplina la manovra finanziaria regionale per il 2007, con effetti anche sul bilancio pluriennale 2008-2009, e introduce un ampio insieme di misure di contenimento della spesa, riordino organizzativo, disciplina sanitaria e interventi per enti locali, rifiuti, urbanistica e altri settori. La legge si applica nel territorio della Regione Siciliana.

Equilibri di bilancio, operazioni finanziarie e residui

La legge fissa il saldo netto da finanziare per il 2007 e i saldi netti da impiegare per il 2008 e 2009, tenendo conto degli effetti della manovra sul bilancio regionale. L’Assessorato del bilancio e delle finanze è autorizzato a effettuare operazioni finanziarie per il cofinanziamento del Programma operativo regionale 2007-2013, mentre il Ragioniere generale può contrarre mutui e compiere altre operazioni per l’attualizzazione di entrate da trasferimenti poliennali dello Stato, nel solo esercizio 2007.

Sono inoltre disciplinate le eliminazioni contabili di:

  • residui attivi accertati fino al 2005, per i quali al 31 dicembre 2006 non esistono crediti certi da riscuotere;
  • somme perente relative a impegni assunti fino al 1996 non reiscritte entro il 2006;
  • impegni di parte corrente fino al 2005 e di conto capitale fino al 2004 privi, al 31 dicembre 2006, di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Restano salvi i casi in cui il progetto dell’opera sia esecutivo e la gara sia già stata indetta, e sono previste modalità di pagamento o reiscrizione per i casi in cui permanga l’obbligo della Regione o sia documentata l’interruzione della prescrizione. Le disposizioni si applicano anche all’Azienda delle foreste demaniali.

Tasse e contributi regionali

La legge abroga, in materia di tasse sulle concessioni governative regionali, alcune voci tariffarie riferite ad autorizzazioni per complessi ricettivi complementari, vivai e funivie di interesse regionale. Le nuove previsioni si applicano dall’entrata in vigore della legge.

È inoltre istituita una tassa di concessione regionale di 600 euro:

  • per il riconoscimento degli stabilimenti destinati alla produzione, trasformazione e commercio all’ingrosso di alimenti di origine animale;
  • per l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori di analisi per l’autocontrollo e l’HACCP.

La tassa è dovuta al momento della richiesta del nuovo riconoscimento o della prima iscrizione, nonché nei casi di modifica di elementi essenziali dell’impresa.

Contabilità degli enti e differimento di termini

Gli enti che applicano il regolamento contabile di cui al DPR n. 97/2003, o che devono adeguarvisi, possono differire al 1° gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni regionali richiamate in materia di contabilità economica.

Patto di stabilità regionale e limiti di spesa per enti partecipati

Per il triennio 2007-2009, società partecipate, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, che ricevono trasferimenti regionali, devono contenere la spesa corrente entro il limite degli impegni e pagamenti 2005 ridotti del 10%, con esclusione di stipendi, pensioni e spese obbligatorie.

Per il solo 2007:

  • è vietata l’assunzione di personale;
  • sono ammessi contratti a termine entro il limite del 50% della spesa 2005;
  • le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, fiere, pubblicità e rappresentanza non possono superare il 40% della spesa 2005;
  • gli incarichi di studio e consulenza esterni non possono superare il 50% della spesa 2005.

Sono previsti obblighi di adeguamento dei bilanci entro 30 giorni, comunicazione dei risparmi alla Regione, denuncia da parte degli organi di controllo interno e riduzione dei trasferimenti regionali successivi in caso di inosservanza. Le misure non si applicano ai soggetti che avevano già concluso le procedure per il rinnovo dei contratti a termine al momento dell’entrata in vigore della legge, né a quelli istituiti dopo il 2004, che comunque devono contenere la spesa.

Riduzione dei compensi e contenimento della spesa interna all’amministrazione

I compensi dei direttori generali delle aziende sanitarie, del CEFPAS e dell’Istituto zooprofilattico restano quelli in essere, ridotti del 10% per il triennio 2007-2009, con obbligo di rinegoziazione dei contratti entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge.

Per l’Amministrazione regionale sono previste misure di contenimento della spesa corrente, tra cui:

  • obbligo per dirigenti e amministratori di adottare comportamenti selettivi e di riprogrammare iniziative onerose;
  • istituzione di un fondo per eventuali maggiori spese per consumi intermedi;
  • autorizzazione al Ragioniere generale a trasferire somme dal fondo alle unità di bilancio, su richiesta motivata e in presenza di obblighi contrattuali;
  • obbligo di impegnare mensilmente importi non superiori a un dodicesimo della spesa prevista, con varie esclusioni per spese fisse, obbligatorie o non frazionabili;
  • facoltà di sospendere temporaneamente impegni o pagamenti se l’andamento della spesa non rispetta i limiti.

Sono inoltre qualificati come obiettivi prioritari nei contratti dirigenziali i risparmi e i vincoli di spesa, e il mancato rispetto dei limiti genera responsabilità contabile e obbligo di denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.

Organizzazione amministrativa, personale e controlli interni

La legge impone la presentazione di un piano di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale entro 120 giorni, finalizzato a eliminare duplicazioni e razionalizzare strutture e competenze. Fino alla completa riorganizzazione è vietata l’istituzione di nuovi uffici previsti da norme regionali pregresse.

In materia di personale dirigenziale:

  • per i trasferimenti tra strutture regionali, le variazioni di bilancio sono effettuate in modo compensativo previo assenso del dirigente generale della struttura di provenienza;
  • è soppresso il richiamo a una precedente norma regionale del 2004.

Sul versante dei controlli interni, gli organi di controllo delle agenzie, enti e società regionali trasmettono relazioni alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Sicilia; i collegi dei revisori di determinati enti sono integrati da un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza; le strutture di controllo di gestione inviano le relazioni anche alla Corte dei conti; non si applica, per alcuni incarichi di controllo e sorveglianza, il limite che altrimenti varrebbe per i dipendenti regionali.

I collegi dei revisori scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e comunque per non oltre 45 giorni; chi subentra o integra il collegio scade insieme agli altri membri.

Organi e organismi regionali specifici

Il CODIPA viene ridefinito nei suoi componenti e nelle sue funzioni: ne fanno parte i dirigenti dei dipartimenti regionali e il capo di gabinetto del Presidente; è soppressa la precedente previsione di un comitato tecnico distinto; l’esecutivo tecnico è coordinato dal Segretario generale della Presidenza e il comitato si riunisce con cadenza trimestrale.

Per le società a totale o mista partecipazione regionale si applicano i limiti ai compensi e alla composizione dei consigli di amministrazione previsti dalla legge statale 296/2006, con adeguamento degli statuti entro 180 giorni dal decreto presidenziale attuativo.

Il trattamento economico complessivo degli amministratori delle agenzie e degli enti pubblici regionali non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione, salvo limiti inferiori già vigenti.

Per i dirigenti a contratto dell’Amministrazione regionale e degli enti o società controllate o partecipate a maggioranza, l’emolumento massimo è fissato in 250.000 euro annui, con adeguamento dei contratti entro 30 giorni.

Indennità, trattamento economico e procedure amministrative

L’indennità di carica degli amministratori locali è riferita a tutti i compiti e le funzioni previsti dagli statuti degli enti locali.

È soppressa l’indennità di trasferta per i soggetti regionali indicati dalla legge, con applicazione delle corrispondenti disposizioni statali dal 2007.

Entro il 31 dicembre 2007 gli uffici dell’Amministrazione regionale devono adottare procedure informatiche per calcolo e pagamento del trattamento economico, predisposte dalla Ragioneria generale d’intesa con il Dipartimento del personale.

Infermità per causa di servizio

Sono recepite le disposizioni statali in materia di rimborso delle spese di cura ai dipendenti per infermità da causa di servizio, con abrogazione della previgente norma regionale incompatibile.

Informazione e comunicazioni istituzionali

Il Comitato regionale per le comunicazioni viene ampliato e riorganizzato: passa a sette membri nominati dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, che designa anche il presidente del Comitato. I componenti in carica alla data di pubblicazione della legge possono essere confermati per un secondo mandato e restano in carica fino al rinnovo.

Sanità: programmazione, spesa, accreditamento e controlli

La disciplina sanitaria è una delle parti centrali della legge. L’Assessore regionale per la sanità deve assegnare, entro marzo, le risorse alle aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie, CEFPAS e Istituto zooprofilattico per l’anno 2007, e con le stesse modalità per 2008 e 2009, sulla base del piano di risanamento sanitario 2007-2009 e previa negoziazione con i direttori generali. La negoziazione si estende anche a specifiche strutture accreditate o convenzionate individuate dalla legge.

Se il riparto del Fondo sanitario nazionale non è ancora disponibile, il tetto delle risorse regionali è calcolato provvisoriamente sulle risorse del fondo sanitario regionale dell’anno precedente.

Sono stabiliti numerosi vincoli di spesa e di organizzazione:

  • riduzione del 3% della spesa per beni e servizi nel triennio 2007-2009 rispetto al 2005;
  • riduzione del 50% delle consulenze non assistenziali/sanitarie;
  • riduzione del 10% delle consulenze assistenziali e sanitarie;
  • quota di fondo sanitario regionale destinata all’assistenza ospedaliera non superiore al 46% nel 2007, al 45% nel 2008 e al 44% nel 2009;
  • riduzione degli aggregati di spesa per assistenza ospedaliera e specialistica preaccreditata, con nullità delle autorizzazioni eccedenti i tetti provinciali rideterminati;
  • possibilità di utilizzare economie per abbattimento liste d’attesa.

I direttori generali devono contrattare i budget delle strutture private preaccreditate secondo i bisogni della popolazione e i criteri regionali; fino al nuovo piano territoriale di assistenza specialistica ambulatoriale, i budget possono essere assegnati solo ai soggetti preaccreditati/accreditati già esistenti alla data di pubblicazione della legge.

L’Assessore può inoltre fissare ulteriori quote di compartecipazione alla spesa sanitaria per adempiere ai piani di rientro, previo iter istituzionale previsto dalla legge.

Sono previste:

  • assegnazione di accantonamenti per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria;
  • obbligo per le aziende di garantire l’equilibrio economico di bilancio;
  • iscrizione dei risparmi di esercizio nel patrimonio netto e loro destinazione prioritaria alla copertura delle perdite pregresse;
  • assegnazione di specifici obiettivi ai direttori generali, con decadenza automatica in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico;
  • controllo regionale su bilancio di esercizio, atto aziendale e dotazioni organiche, con termini di 90 giorni e possibilità di una sola richiesta di chiarimenti.

La legge dispone inoltre:

  • proroga del divieto previsto da una norma regionale del 2004 fino al 31 dicembre 2007;
  • cessazione delle gestioni liquidatorie delle aziende sanitarie locali dal 1° gennaio 2007, con trasferimento dei debiti residui alle contabilità ordinarie;
  • approvazione del piano di risanamento sanitario 2007-2009 e predisposizione del piano sanitario e socio-sanitario entro il 31 dicembre 2007;
  • sospensione di accordi e convenzioni che abbiano incrementato i budget rispetto al 2005 e rinegoziazione al tetto del 2005 più ISTAT;
  • riduzione del limite di spesa per borse di studio ulteriori, con quota del 60% destinata alle discipline carenti individuate annualmente dall’Assessore;
  • incremento da tre a quattro dodicesimi di un precedente limite di spesa;
  • obbligo di acquisto consorziato di beni e servizi tra aziende sanitarie, con monitoraggio regionale;
  • divieto di pagare prestazioni lavorative aggiuntive fuori dai fondi contrattuali vigenti;
  • disciplina del trattamento e dell’interconnessione dei dati sanitari e dei registri epidemiologici, compreso il ReNCaM e i registri di patologia, come strumenti del sistema informativo sanitario regionale.

Finanziamento sanitario e copertura di disavanzi pregressi

Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende sanitarie e ospedaliere sono destinate nel 2007, fino a 250 milioni di euro, al maggior fabbisogno sanitario regionale; le eventuali eccedenze sono impiegate per compensare perdite e disavanzi già ripianati dalla Regione.

È autorizzato un limite di impegno ventennale di 84 milioni annui per coprire le perdite delle aziende sanitarie cumulative fino al 2005, con copertura a carico del gettito delle tasse automobilistiche regionali.

Per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria 2005, oltre alle restituzioni delle assegnazioni del 2005 da parte dei beneficiari e al gettito di specifiche misure statali, è autorizzato un limite di impegno decennale di 35,8 milioni annui, anch’esso coperto da quote del gettito delle tasse automobilistiche. Sono inoltre previste iscrizioni di somme accertate a chiusura 2006 in un fondo vincolato per regolazioni contabili e finanziamento sanitario.

Enti locali: comuni, province e trasferimenti

Per i comuni, nelle more della definizione della compartecipazione al gettito IRPEF, le assegnazioni annuali 2007-2009 per funzioni amministrative e sostegno allo sviluppo sono quantificate secondo la misura già stabilita per il 2006. Per i comuni sopra i 5.000 abitanti, esclusi quelli delle isole minori, almeno il 7% deve essere destinato a investimenti, con incremento annuale minimo dello 0,5% o nella maggiore misura decisa in Conferenza Regione-Autonomie locali.

È istituito un tavolo di concertazione per l’attuazione della compartecipazione IRPEF.

Per le province, le assegnazioni annuali 2007-2009 sono fissate in 65 milioni di euro, con quota minima del 7% per investimenti e relativo incremento annuale. La ripartizione deve tenere conto anche del gettito dell’imposta sulle assicurazioni riscosso negli esercizi precedenti.

La legge modifica anche il termine di un’altra norma regionale, spostandolo al 31 dicembre 2011 con decorrenza 1° gennaio 2007.

Consorzi di bonifica e settore agricolo

È istituita presso l’Assessorato agricoltura e foreste l’Autorità per la vigilanza e il controllo dei consorzi di bonifica, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. Il decreto assessoriale attuativo deve essere adottato entro 60 giorni, utilizzando personale in servizio. Sono soppressi due commi della disciplina previgente e viene definita la composizione del consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica, composto da cinque membri, tre eletti dai consorziati e due nominati dalla Giunta regionale.

L’Assessorato deve inoltre predisporre entro 120 giorni il piano di classifica e, dopo la definizione dei ricorsi, i consorzi devono convocare l’assemblea per l’elezione degli organi.

L’Ente di Sviluppo Agricolo deve, entro 180 giorni, cedere le partecipazioni detenute e sciogliere società o organismi da esso totalmente controllati, con attribuzione delle funzioni all’ente stesso fino all’effettivo scioglimento.

L’Istituto regionale della Vite e del Vino è riconosciuto come ente di ricerca della Regione Siciliana.

Istituti, fondazioni ed enti collegati

L’Istituto statale dei Sordi di Sicilia diventa Istituto regionale dei Sordi di Sicilia, mentre il Convitto nazionale di Stato audiofonolesi di Marsala diventa Convitto regionale per audiofonolesi. La legge disciplina la composizione e il compenso del collegio dei revisori, con durata quadriennale.

Per le fondazioni ed enti morali costituiti a iniziativa regionale o con apporto iniziale esclusivamente regionale, gli amministratori che abbiano perso la qualifica di membro di diritto e che non percepiscano compensi possono essere confermati al rinnovo delle cariche, mantenendo voto e partecipazione.

È istituita una commissione di cinque membri per la selezione dei componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali.

Sport, beni immobili e altri interventi specifici

La legge prevede un intervento annuale a favore del Club Amatori Sport di Catania per 500 mila euro.

In materia di valorizzazione immobiliare, è esclusa dalla disciplina di alienazione una quota di beni, tra cui Palazzo d’Orléans e i siti presidenziali individuati con delibere di Giunta.

Cantieri di lavoro e sportelli multifunzionali

La disciplina dei cantieri di lavoro viene rimessa alla normativa regionale previgente, con abrogazione della norma del 1998. Il Presidente della Regione deve adottare un regolamento entro 60 giorni per definire l’utilizzo dei fondi, la selezione dei soggetti tramite bando pubblico e le modalità di svolgimento delle attività. I cantieri possono riguardare anche aree a verde cittadino e il recupero di fondi agricoli da destinare al rimboschimento.

Gli sportelli multifunzionali sono prorogati al 31 dicembre 2007, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per preservare i livelli occupazionali e contenere la spesa.

Stabilizzazione del personale e misure sociali

L’Assessorato del lavoro è autorizzato a proseguire gli interventi per i soggetti impegnati in attività socialmente utili. Per favorire la stabilizzazione dei lavoratori coinvolti nei processi di esternalizzazione di servizi delle Università di Palermo, Catania e Messina, i contributi già concessi possono essere erogati per un ulteriore quinquennio, con copertura a valere sul Fondo unico per il precariato.

I benefici regionali per cooperative sono estesi a quelle costituite a maggioranza da persone con handicap, purché con sede legale in Sicilia.

È inoltre finanziata l’attivazione dell’ERSU dell’Università Kore di Enna.

Rifiuti urbani e ambiti territoriali ottimali

La gestione dei rifiuti urbani è riorganizzata su ambiti territoriali ottimali: l’Agenzia per i rifiuti e le acque deve individuarli entro 90 giorni, in numero non superiore al 50% degli ambiti esistenti, cioè 14. I comuni del medesimo ambito costituiscono un consorzio obbligatorio, dotato di personalità giuridica, che assume la funzione di Autorità d’ambito.

La legge detta anche regole su:

  • schema di convenzione tra soci;
  • modalità di scelta degli organi;
  • utilizzo del personale proveniente da enti pubblici;
  • rapporti attivi e passivi delle società d’ambito;
  • regime transitorio per gli affidamenti esistenti;
  • liquidazione delle società d’ambito entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi consigli di amministrazione.

È previsto che le società e autorità d’ambito assumano nuovo personale solo con procedure ad evidenza pubblica. La raccolta differenziata deve raggiungere almeno il 20% nel 2007, il 30% nel 2008, il 50% nel 2009 e il 60% nel 2010.

Urbanistica, edilizia e procedimenti amministrativi

In zona B gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione per alberghi o altre attività di interesse pubblico sono consentiti nei limiti della cubatura esistente; nelle aree costiere richiamate dalla legge regionale n. 78/1976, per edifici preesistenti alla sua entrata in vigore è consentito il cambio di destinazione d’uso per strutture turistico-ricettive.

Sono inoltre disciplinati:

  • il differimento al 31 dicembre 2007 del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia;
  • l’accesso dei comuni a premialità nella ripartizione di risorse economiche;
  • diritti dovuti per attività del Dipartimento urbanistica rese a privati, compreso un contributo pari allo 0,1% dell’importo del progetto per alcune istruttorie;
  • la possibilità di aggiornare biennalmente i diritti.

Agenzia regionale per i rifiuti e le acque

La legge riorganizza l’Agenzia, ridefinendo competenze, articolazioni interne, organi di governo e revisione, durata in carica, incompatibilità, rappresentanza legale e criteri di applicazione della normativa generale sul pubblico impiego. Le competenze relative alle emergenze infrastrutturali sono trasferite alla Protezione civile regionale.

L’Agenzia deve inoltre adottare un tariffario per autorizzazioni, controlli e ispezioni entro 60 giorni, con possibilità di aggiornamento legato all’indice ISTAT.

Valutazione di impatto ambientale

Le spese di istruttoria per la VIA sono rimodulate in modo progressivo in relazione al valore del progetto e possono essere rateizzate fino a 24 mesi, previo rilascio di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

Turismo e diritto allo studio

Le gestioni liquidatorie delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico sono prorogate fino al 30 settembre 2007, data in cui cessano; l’attivazione dei servizi turistici coincide con la chiusura delle gestioni liquidatorie. La gestione degli immobili è affidata al Dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza.

Per il diritto allo studio universitario, l’ammontare della tassa regionale è fissato in 75 euro per l’anno accademico 2007/2008 e in 85 euro dal 2008/2009.

Disposizioni finali e finanziarie

La legge aggiorna numerose norme regionali precedenti, tra cui quelle su contabilità, trasferimenti, fondi, autorizzazioni di spesa, contributi a enti, ricerca, patrimonio, camere di commercio e altre materie settoriali.

Prevede inoltre che:

  • i trasferimenti in favore di alcuni enti siano quantificati annualmente con la legge di bilancio;
  • la legge finanziaria indichi anche le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere su maggiori entrate e risparmi di spesa;
  • i fondi globali e le tabelle allegate determinino gli stanziamenti, le rimodulazioni, le abrogazioni e i limiti di impegno per il triennio 2007-2009.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, ma le disposizioni si applicano in via generale dall’1 gennaio 2007, salvo i casi in cui sia espressamente prevista una decorrenza diversa. Molte misure hanno natura transitoria o limitata al triennio 2007-2009, all’esercizio 2007 o a scadenze puntuali indicate nei singoli settori.

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