Cassazione Civile, Ordinanza n. 41303/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una società correntista e di alcuni garanti, in relazione ai saldi debitori di due conti correnti. Il tribunale, dopo avere dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, aveva revocato il decreto ingiuntivo e accertato il debito residuo. In appello gli opponenti avevano sostenuto che, nella verifica dell'usura, dovessero considerarsi tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, inclusa la commissione di massimo scoperto, e avevano censurato la decisione che reputava generica la contestazione sulla cms. In cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 644, comma 4, c.p. per avere la banca applicato commissioni di massimo scoperto tali da, sommate agli interessi, superare il tasso soglia; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 1418, comma 2, c.c., omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., sostenendo la nullità della clausola di cms perché prevista in percentuale fissa dell'1,05% trimestrale senza indicazione della base di calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per i rapporti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, la verifica dell'usura deve avvenire mediante separata comparazione del TEG degli interessi con il tasso soglia e della cms con la relativa cms soglia, senza sommatoria automatica tra interessi e commissione. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva accertato che il tasso degli interessi applicato sullo scoperto non aveva natura usuraria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non avevano superato l'accertamento di merito secondo cui dagli estratti conto non risultava alcuna richiesta o applicazione di commissioni di massimo scoperto da parte della banca. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La verifica dell'usura nei rapporti bancari va condotta secondo il criterio vigente ratione temporis; per i contratti anteriori all'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008 non è consentita la sommatoria indistinta tra interessi e commissione di massimo scoperto, dovendosi operare una separata comparazione.
È richiamato come base della dedotta nullità della clausola di cms per asserita mancanza di causa e/o indeterminatezza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
La doglianza di omessa pronuncia è stata reputata non ammissibile perché non supportata da specifica critica all'accertamento di merito sulla mancata applicazione della cms.
L'interesse ad agire per la nullità della clausola è stato contestato in relazione alla mancata prova dell'effettiva applicazione della commissione di massimo scoperto.
art. 2-bis del d.l. n. 185/2008
Per i rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, la commissione di massimo scoperto resta soggetta a un autonomo confronto con la relativa soglia, non a inclusione nel TEG degli interessi.
Costituisce la disciplina di riferimento per la determinazione del tasso soglia e del tasso effettivo globale medio ai fini della verifica dell'usura presunta.
art. 2, comma 1, l. n. 108 del 1996
I decreti ministeriali emanati ai sensi di tale disposizione servono a ricavare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia e la cms soglia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nei rapporti bancari anteriori all'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, la verifica dell'usura va effettuata con separata comparazione tra interessi corrispettivi e tasso soglia, da un lato, e commissione di massimo scoperto e relativa soglia, dall'altro, senza sommare automaticamente i due oneri.
- La censura sulla clausola di commissione di massimo scoperto richiede una specifica allegazione e prova della sua effettiva applicazione; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il giudice di merito accerta che la banca non ha mai richiesto né addebitato la commissione di massimo scoperto, la domanda di nullità della relativa clausola può difettare di interesse concreto.
- In cassazione non è sufficiente richiamare in astratto la nullità di una clausola contrattuale: occorre confrontarsi puntualmente con gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
- La violazione della disciplina antiusura va valutata secondo la normativa vigente nel periodo di esecuzione del rapporto, con applicazione del criterio di calcolo previsto ratione temporis.
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