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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41170/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo appello contro la decisione di primo grado resa su un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP relativo all'anno 2012, fondato sulla ripresa a tassazione di costi ritenuti inerenti a operazioni inesistenti. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato falsa applicazione dell'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018, conv. in L. 136/2018, sostenendo che la sospensione straordinaria di nove mesi dei termini di impugnazione operasse automaticamente per le controversie definibili, senza richiedere la previa presentazione dell'istanza di definizione agevolata, e quindi che l'appello notificato il 26 giugno 2019 fosse tempestivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la sospensione straordinaria dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018 opera automaticamente per le controversie rientranti nel perimetro della definizione agevolata e non è subordinata alla presentazione dell'istanza o al pagamento delle somme dovute. Poiché il termine lungo di impugnazione della sentenza di primo grado era scaduto durante il periodo di operatività della sospensione, l'appello doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie tributarie definibili opera automaticamente quando la lite rientra nel perimetro normativo, senza che sia necessaria la formale presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
  • Ai fini della sospensione dei termini ex art. 6, comma 11, D.L. 119/2018, rileva la proponibilità della definizione agevolata e non la sua effettiva attivazione tramite domanda o pagamento.
  • La sospensione straordinaria dei termini processuali si distingue dalla sospensione del processo: la prima incide sui termini di impugnazione, riassunzione e controricorso ed è rilevabile d'ufficio, la seconda richiede l'istanza della parte.
  • Se il termine lungo di impugnazione scade nel periodo di efficacia della sospensione straordinaria, il termine resta prorogato di nove mesi e l'impugnazione proposta entro tale nuova scadenza è tempestiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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