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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41171/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA applicata con aliquota ordinaria in relazione al trasferimento di proprietà di un immobile che era stato assoggettato ad IVA con aliquota agevolata. La società contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario provinciale, ottenendo accoglimento sulla base di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo che sospendeva l'esecutività della variazione catastale. In appello, il giudice regionale ha accolto il gravame dell'Agenzia ritenendo irrilevante quel provvedimento cautelare. La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva esaminato tutte le questioni già prospettate dalla parte privata, in particolare l'eccezione di giudicato, la carenza di legittimazione passiva e la dedotta duplicazione dell'imposta. La Corte ha rilevato che il motivo era privo di specificità perché il ricorrente non aveva trascritto né le difese e eccezioni formulate nei gradi di merito né quelle asseritamente riproposte in appello, impedendo così il controllo sul vizio di omessa pronuncia; ha inoltre osservato che, trattandosi di parte vittoriosa in primo grado, quelle eccezioni assorbite avrebbero dovuto essere specificamente riproposte in appello e correttamente riprodotte nel ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non fosse scrutinabile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché mancava la trascrizione delle domande/eccezioni rilevanti e delle sedi processuali in cui erano state formulate o riproposte. Conseguentemente ha condannato la curatela ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia può essere dedotto anche rispetto a un'eccezione, ma solo se questa sia stata formulata in modo inequivoco e sia specificamente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con indicazione dell'atto o del verbale in cui è stata proposta.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    È invocato come norma sul motivo di ricorso per cassazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e riproduzione degli atti e delle eccezioni rilevanti; la loro mancata trascrizione impedisce il controllo di legittimità e comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base del richiamo all'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di omessa pronuncia su un'eccezione è deducibile solo se l'eccezione risulti formulata in modo chiaro e inequivoco e sia riportata nel ricorso con precisione, indicando l'atto processuale o il verbale in cui fu proposta.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità: la mancata trascrizione delle difese, delle eccezioni e delle riproposizioni in appello preclude alla Corte ogni verifica sul contenuto effettivo della doglianza.
  • La parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente in appello le questioni assorbite; in difetto, non può poi dolersi in cassazione della loro omessa considerazione senza dimostrare che esse erano effettivamente entrate nel thema decidendum del grado di appello.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve in una censura non autosufficiente, la Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali dedotte e dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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