Cassazione Civile, Ordinanza n. 41169/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La lite origina dalla condanna, da parte della Corte dei conti, di un professore universitario a restituire all'università di appartenenza euro 76.195,50, oltre accessori, per avere trattenuto compensi percepiti tra il 2006 e il 2009 nello svolgimento di attività libero-professionali extraistituzionali svolte senza la previa autorizzazione richiesta dalla disciplina sull'incompatibilità dei dipendenti pubblici e dei professori universitari a tempo pieno. In appello la condanna è stata confermata. Con il ricorso per cassazione il docente deduceva, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che il comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. 165/2001, introdotto nel 2012 e che attribuisce espressamente alla giurisdizione contabile l'omesso versamento dei compensi da parte del dipendente pubblico indebito percettore, non potesse applicarsi a fatti anteriori; aggiungeva che, in assenza di ulteriori danni specificamente allegati e contestati, la controversia sarebbe appartenuta al giudice ordinario. Con il secondo motivo lamentava la denegata giustizia per omessa pronuncia su alcune censure di appello, relative alla disciplina dell'art. 11 d.P.R. 382/1980 e all'applicabilità del regime più favorevole introdotto dalla legge 240/2010, deducendo che il giudice contabile non avesse esaminato punti essenziali della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la giurisdizione della Corte dei conti sulle azioni promosse dal pubblico ministero contabile contro il dipendente pubblico che non versi i compensi per incarichi non autorizzati esisteva già in base all'orientamento giurisprudenziale consolidato; il comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 ha natura ricognitiva e non innovativa, sicché la giurisdizione contabile sussiste anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ha inoltre escluso che fosse necessario allegare ulteriori voci di danno, come danno all'immagine o da disservizio, perché la violazione del dovere di autorizzazione e del conseguente obbligo di riversamento integra già il presupposto dell'azione contabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia su censure di appello o la carenza motivazionale del giudice contabile attengono ai limiti interni della giurisdizione e costituiscono, al più, errores in procedendo o in iudicando, non deducibili in cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., salvo il caso, non ricorrente, di rifiuto o diniego di giurisdizione in senso proprio. È stata altresì disposta, quanto al contributo unificato, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza [...] In caso di inosservanza del divieto [...] il compenso dovuto [...] deve essere versato [...] nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza
La norma impone la previa autorizzazione per gli incarichi retribuiti e, in caso di violazione, il versamento dei compensi all'amministrazione di appartenenza; la Corte la considera presupposto della responsabilità per omesso riversamento.
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti
La disposizione è interpretata come ricognitiva di un orientamento giurisprudenziale già esistente e quindi applicabile anche a fatti anteriori alla sua introduzione.
art. 11 d.P.R. n. 382 del 1980
È richiamato dal ricorrente quale disciplina delle incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno, ma la Corte non ne accoglie la diversa lettura proposta ai fini del difetto di giurisdizione.
art. 111, ottavo comma, Cost.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non sono sindacabili in questa sede errores in iudicando o in procedendo travestiti da vizi di giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
È invocato come base del motivo di ricorso per difetto di giurisdizione.
Conferma che il sindacato della Cassazione sulle sentenze del giudice speciale è limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 207 d.lgs. n. 174 del 2016
È richiamato quale norma del codice di giustizia contabile che limita il ricorso per cassazione ai motivi inerenti alla giurisdizione.
È evocato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità retroattiva della novella del 2012.
art. 6, comma 10, legge n. 240 del 2010
È menzionato dal ricorrente in relazione alla pretesa applicazione di un trattamento più favorevole agli incarichi anteriori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L'azione contabile promossa contro il dipendente pubblico che abbia percepito compensi per incarichi extraistituzionali non autorizzati rientra nella giurisdizione della Corte dei conti anche se i fatti sono anteriori all'introduzione del comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. 165/2001, quando tale disposizione sia meramente ricognitiva di un orientamento già consolidato.
- Per integrare la giurisdizione contabile in materia di omesso riversamento dei compensi percepiti in violazione del regime delle incompatibilità non è necessario allegare e provare ulteriori danni diversi dalla mancata restituzione delle somme, come danno all'immagine o da disservizio.
- Nel giudizio di cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti sono deducibili soltanto i motivi inerenti alla giurisdizione in senso proprio; non possono essere fatti valere come vizi di giurisdizione l'omessa pronuncia su specifiche censure, la carenza di motivazione o altri errores in procedendo o in iudicando che attengono ai limiti interni della giurisdizione.
- Il rifiuto o diniego di giurisdizione è configurabile solo quando il giudice speciale neghi la propria giurisdizione ritenendo la situazione soggettiva azionata priva di tutela in astratto o appartenente ad altro plesso giurisdizionale; non è sufficiente una mera omissione di esame di questioni di merito.
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