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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41174/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava l'indebita detrazione dell'IVA e i correlati costi su fatture riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, concernenti la concessione in leasing di macchinari. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo che la collocazione dei macchinari ricevuti in leasing presso sedi operative diverse dalla sede legale escludesse la fittizietà dell'operazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva un solo motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del D.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., 19 e 54 del D.P.R. 633/1972 e 4 e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente posto a suo carico la prova che i macchinari non fossero mai entrati nella disponibilità della contribuente, mentre, una volta provata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza delle operazioni, gravava sulla contribuente dimostrare l'effettività delle stesse.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in tema di IVA e operazioni oggettivamente inesistenti, quando l'Amministrazione finanziaria abbia fornito prova dell'inesistenza dell'operazione, anche attraverso elementi indiziari gravi come la qualificazione del fornitore come cartiera o società fantasma, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni per conservare il diritto alla detrazione dell'IVA e alla deduzione dei costi. Tale onere non può dirsi assolto con la sola fattura, né con la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. Nel caso concreto, la CTR si era attenuta a questo principio, valorizzando la documentazione prodotta dalla società e il contrasto con gli esiti delle indagini della polizia tributaria. Perciò il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l'Amministrazione finanziaria dimostri l'oggettiva inesistenza delle operazioni contestate, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle stesse si sposta sul contribuente che intenda conservare la detrazione dell'imposta e la deduzione dei costi.
  • La prova dell'effettività dell'operazione non può essere fornita soltanto mediante la fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche in presenza di operazioni fittizie.
  • Il giudice di merito che, a fronte di una prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione, valorizzi elementi documentali contrari e ritenga superata la contestazione dell'Ufficio, si conforma al corretto riparto dell'onere probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità, è infondato il motivo che pretenda di ribaltare sull'Amministrazione la prova di fatti negativi ulteriori quando questa abbia già assolto l'onere di dimostrare l'inesistenza oggettiva dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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