Cassazione Civile, Ordinanza n. 41172/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di un terreno impugnava un avviso di accertamento con cui la Regione le chiedeva il pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica di rifiuti solidi, con sanzioni e interessi, ritenendola soggetto passivo in quanto proprietaria dell'area su cui era stata realizzata una discarica abusiva. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell'art. 3, commi 26 e 32, della L. n. 549/1995 e dell'art. 52 della L.R. Lombardia n. 10/2003. Sosteneva che la Regione non potesse integrare o modificare la disciplina statale del tributo, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, e che la responsabilità del proprietario del terreno fosse solo sussidiaria, cioè operante soltanto dopo l'infruttuoso tentativo di recupero del tributo nei confronti dell'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, pur essendo corretta la premessa secondo cui il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è tributo statale e non tributo proprio della Regione, la normativa regionale non aveva innovato la disciplina statale quanto all'individuazione del soggetto passivo. Dalla lettura coordinata dell'art. 3, comma 32, L. n. 549/1995 e dell'art. 52 L.R. n. 10/2003 emerge che l'utilizzatore del terreno o, in mancanza, il proprietario risponde in solido solo se non dimostra di avere denunciato la discarica abusiva prima della constatazione delle violazioni. Poiché la società non aveva dedotto né la concessione del fondo a terzi né l'avvenuta denuncia, l'Ufficio aveva legittimamente rivolto la pretesa al proprietario del fondo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione anche dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3, commi 26 e 32, L. 549/1995
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è dovuto da chi esercita l'attività di discarica abusiva o abbandona i rifiuti; l'utilizzatore del terreno o, in mancanza, il proprietario è tenuto in solido al pagamento del tributo e delle sanzioni se non prova di avere presentato denuncia della discarica abusiva prima della constatazione delle violazioni.
art. 52 L.R. Lombardia n. 10/2003
Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido...
La disciplina regionale è sovrapponibile a quella statale e non introduce modifiche additive o integrative nella individuazione del soggetto passivo; il proprietario risponde in solido in assenza di prova della preventiva denuncia.
art. 117 Cost.
La disciplina del tributo speciale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato; la Regione può intervenire solo nei limiti consentiti dalla legge statale.
art. 119 Cost.
I tributi istituiti e disciplinati da leggi statali anteriori alla riforma costituzionale non diventano tributi propri regionali per il solo fatto che il gettito sia attribuito alle Regioni.
È richiamata la procedura camerale non partecipata per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi conserva natura statale, anche se il relativo gettito sia attribuito alla Regione; la potestà legislativa regionale è ammessa solo nei limiti fissati dalla legge statale.
- La responsabilità del proprietario del terreno su cui insiste una discarica abusiva non è automatica, ma opera in via solidale nei termini previsti dalla disciplina speciale, con possibilità di liberazione mediante prova della preventiva denuncia della discarica alle autorità competenti.
- Nella disciplina del tributo sui rifiuti, la formula 'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, proprietario' individua soggetti alternativi e non consente di estendere la pretesa in modo diverso da quanto previsto dalla legge statale.
- Quando il contribuente contesti l'imposizione sul presupposto della sussidiarietà della responsabilità del proprietario, è decisivo allegare e dimostrare sia l'eventuale disponibilità del fondo da parte di terzi sia l'avvenuta denuncia preventiva dell'abuso.
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