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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41173/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a una sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, invece, aveva ritenuto illegittima la pretesa fiscale sul presupposto che la sentenza civile posta a base della tassazione fosse stata successivamente riformata in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che, essendo definitivo il giudicato formatosi sull’impugnazione dell’atto prodromico, non potevano essere dedotti contro la cartella vizi riferibili all’avviso di liquidazione; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 37 del d.P.R. 131/1986 e dell’art. 2697 c.c., censurando la CTR per aver annullato la cartella sulla base di una sentenza d’appello non passata in giudicato, poiché poi cassata con rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che la sentenza civile che definisce, anche solo parzialmente, il giudizio è soggetta a imposta di registro anche se impugnata o ancora impugnabile; l’ufficio può quindi emettere legittimamente l’avviso di liquidazione, impugnabile solo per vizi propri. La successiva riforma della sentenza tassata, fino alla formazione del giudicato, non travolge l’avviso di liquidazione già emesso, ma dà luogo soltanto a un autonomo diritto al conguaglio o al rimborso da far valere con separata iniziativa. Poiché la CTR aveva annullato la cartella fondandosi su una decisione di appello non definitiva, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per sostenere che l’impugnazione della cartella non può estendersi a vizi propri dell’atto prodromico già definiti con giudicato.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all’art. 19 per eccepire l’inammissibilità delle doglianze contro la cartella riferite all’atto precedente.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per valorizzare l’efficacia del giudicato formatosi sull’impugnazione dell’atto prodromico.

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (...) sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"

    La sentenza civile che definisce il giudizio è tassabile anche prima del passaggio in giudicato; l’eventuale riforma successiva rileva solo ai fini del conguaglio o del rimborso, non dell’avviso di liquidazione già legittimamente emesso.

  • art. 77 d.P.R. 131/1986

    Richiamato per indicare che il rimborso spettante al contribuente va chiesto all’ufficio che ha riscosso l’imposta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull’onere della prova, in relazione alla necessità di verificare il passaggio in giudicato della decisione invocata dal contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata quale norma processuale che sorregge i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la sentenza civile che definisce anche solo parzialmente il giudizio è soggetta a tassazione anche se non definitiva, perché l’eventuale impugnazione non impedisce la liquidazione dell’imposta.
  • L’avviso di liquidazione emesso su una sentenza tassabile è impugnabile solo per vizi propri dell’atto, del procedimento o dei presupposti dell’imposizione; non può essere travolto dalla mera deduzione di vicende successive della sentenza tassata.
  • La riforma o cassazione successiva della sentenza registrata non incide automaticamente sull’avviso di liquidazione già emesso, ma fonda esclusivamente un autonomo diritto al conguaglio o al rimborso da esercitare con separata domanda.
  • Quando la parte invoca una decisione sopravvenuta per contestare la pretesa fiscale, il giudice deve verificare se quella decisione sia passata in giudicato, poiché solo il giudicato può incidere sui rapporti definiti in via autonoma dalla normativa di registro.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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