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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27308/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA e IRPEF anno 2003, notificata a seguito di una sentenza tributaria ormai passata in giudicato, deducendo: vizi di notifica della cartella; mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; omessa previa notifica dell'intimazione di pagamento; difetto di legittimazione del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso di accertamento presupposto per asserita carenza di qualifica dirigenziale; difetto di motivazione della cartella, soprattutto quanto agli interessi e alle sanzioni. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la CTR avesse esaminato questioni non proposte e avesse utilizzato una motivazione riferibile ad altra sentenza; 2) violazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, sostenendo l'inesistenza della notifica e l'inapplicabilità della sanatoria, oltre al difetto di qualifica del soggetto notificatore e a irregolarità della ricevuta di ritorno; 3) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'atto impositivo, perché la CTR avrebbe liquidato come pretestuosa la censura sulla mancanza di potere dirigenziale; 4) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione della cartella per gli importi iscritti a titolo di sanzioni e interessi, contestando la genericità del calcolo e denunciando anatocismo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello aveva effettivamente esaminato i motivi di gravame e il richiamo a una notifica a mani del portiere era solo un refuso privo di incidenza sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non era stata trascritta integralmente la relata di notifica, e in parte infondato, poiché la cartella era stata notificata mediante spedizione diretta a mezzo posta ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973 e, comunque, la nullità della notifica sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo. Il terzo motivo è stato respinto con integrazione della motivazione ex art. 384 c.p.c., precisando che la censura sulla carenza di potere/sottoscrizione dell'avviso di accertamento non era deducibile contro la cartella, dovendo essere proposta contro l'atto presupposto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto né prodotto il contenuto della cartella nella parte relativa agli interessi e alle sanzioni; in ogni caso, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la cartella segue un atto che ha già determinato il quantum del debito, basta il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli ulteriori interessi maturati. È stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione perché la CTR aveva esaminato i motivi di gravame effettivamente dedotti.

  • art. 39 del d.P.R. 636/1972

    Citato nel primo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nel merito della decisione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo quale norma di rinvio processuale del processo tributario.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La cartella può essere notificata mediante spedizione diretta a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione; il rinvio contenuto nel comma 5 consente l'applicazione delle regole sulle notificazioni, ma nel caso concreto la notifica risultava effettuata correttamente ai sensi del comma 2.

  • art. 156 c.p.c.

    Applicabile, per il rinvio normativo, alla nullità della notificazione della cartella di pagamento, con sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per escludere la sanatoria, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 60, lettera b) bis, d.P.R. 600/1973

    Indicato dalla Corte come disciplina diversa, riferita alla notificazione a mezzo consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario da parte del messo notificatore.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Richiamato per la censura sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto la questione non deducibile in sede di impugnazione della cartella, perché andava fatta valere contro l'atto presupposto.

  • art. 7 l. 212/2000

    La cartella deve essere motivata; in tema di interessi, il richiamo all'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo possono essere sufficienti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in materia di obbligo di motivazione degli atti amministrativi, anche con riferimento alla cartella di pagamento.

  • art. 384 c.p.c.

    Usato per integrare la motivazione della decisione, pur confermandone il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La mancata trascrizione o produzione del documento rilevante (cartella/notifica) comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di un vizio di notifica richiede l'osservanza rigorosa dell'onere di autosufficienza: la relata di notifica va trascritta integralmente o comunque riprodotta nei suoi passaggi essenziali, perché la sua omissione impedisce il controllo della Corte.
  • La cartella di pagamento notificata a mezzo spedizione diretta per posta dall'agente della riscossione è disciplinata dall'art. 26 d.P.R. 602/1973; non è necessario confondere tale modalità con quella, diversa, della consegna tramite messo notificatore a persona diversa dal destinatario.
  • La nullità della notificazione della cartella di pagamento può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando la disciplina tributaria richiama, anche per relationem, le norme processuali sulle notificazioni.
  • Le eccezioni riferite alla validità dell'atto impositivo presupposto, come quelle sulla sottoscrizione o sulla qualifica del firmatario, devono essere fatte valere contro l'atto presupposto e non possono essere introdotte per la prima volta contro la cartella di pagamento.
  • In tema di motivazione della cartella relativa a interessi maturati dopo un precedente atto impositivo, è sufficiente il richiamo dell'atto precedente e l'indicazione dell'ulteriore importo richiesto; non è necessaria la specificazione analitica dei singoli tassi applicati o delle modalità di calcolo, salvo che la cartella sia il primo atto con cui gli interessi vengono richiesti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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