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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27279/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un terreno presentato come edificabile. Dopo l’acquisto, la società acquirente otteneva inizialmente un titolo edilizio e avviava lavori, ma il Comune annullava in autotutela la concessione perché il venditore aveva già utilizzato la cubatura anche della particella venduta per la costruzione di un fabbricato. La società chiedeva la riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta e, comunque, il risarcimento dei danni per l’inidoneità del bene all’uso edificatorio. Il Tribunale qualificava la vicenda come consegna di aliud pro alio e accoglieva la domanda risarcitoria, liquidando varie voci di danno; la Corte d’appello riduceva la condanna correggendo solo il profilo IVA. Gli eredi del venditore ricorrevano in cassazione con nove motivi, deducendo: ultrapetizione per avere il giudice qualificato d’ufficio la domanda come risarcitoria da aliud pro alio; omesso esame dell’atto di compravendita e della mancata garanzia di edificabilità; tardività/irrilevanza della denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c.; illegittimità della sentenza non definitiva e della rimessione in istruttoria per la liquidazione del quantum; uso improprio della consulenza tecnica d’ufficio come fonte di prova del danno; omessa prova di alcune poste risarcitorie; erronea quantificazione dei lavori; riconoscimento d’ufficio di rivalutazione e interessi; decorrenza degli interessi e applicazione degli artt. 1223, 1224 e 1282 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come azione risarcitoria per consegna di aliud pro alio, qualificazione che il giudice può operare d’ufficio quando i fatti rilevanti emergano dagli atti. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia o ultrapetizione nei capi relativi alla garanzia di edificabilità, alla denuncia dei vizi, alla pronuncia non definitiva, alla consulenza tecnica d’ufficio, alla liquidazione dei danni, nonché al riconoscimento di rivalutazione e interessi. Ha affermato che, nella responsabilità contrattuale da inadempimento, il risarcimento del danno ha natura di debito di valore e comprende rivalutazione monetaria e interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non incorre in ultrapetizione quando qualifica d’ufficio, sulla base dei fatti allegati e acquisiti, la domanda come azione risarcitoria per aliud pro alio; non vi è omessa pronuncia se la Corte d’appello esamina il motivo di gravame con argomentazioni proprie.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione non è apparente se la sentenza d’appello affronta le censure e spiega la propria adesione alle risultanze istruttorie e alla consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 1453 c.c.

    La consegna di aliud pro alio integra inadempimento contrattuale e legittima l’azione di risoluzione o di risarcimento del danno.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nel contesto dell’inadempimento contrattuale, quale parametro della rilevanza dell’inadempimento.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come azione di garanzia per vizi, ma ritenuto non decisivo perché la fattispecie è stata sussunta nell’aliud pro alio.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di riduzione del prezzo per vizi, ma non applicato alla fattispecie qualificata come aliud pro alio.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per il risarcimento del danno da vizi, ma superato dalla qualificazione dell’azione come risarcitoria da inadempimento.

  • art. 1495 c.c.

    Non si applica alla consegna di aliud pro alio, sicché la denuncia dei vizi e i relativi termini di decadenza non sono rilevanti nella fattispecie.

  • art. 278 c.p.c.

    La sentenza non definitiva può essere adottata dal giudice che decida una questione e rimetta la causa in istruttoria per la liquidazione del quantum; non occorre una specifica istanza di parte.

  • art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il giudice può pronunciare sentenza non definitiva quando decide alcune questioni e dispone ulteriori incombenti istruttori per il prosieguo del giudizio.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla consulenza tecnica d’ufficio, ma la Corte ha ritenuto legittimo il suo uso per la quantificazione del danno.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla consulenza tecnica d’ufficio, senza accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice di merito valuta le prove e si avvale della consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno; la censura non può tradursi in una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla consulenza tecnica d’ufficio, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla consulenza tecnica d’ufficio, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel motivo sul criterio di liquidazione; la Corte conferma il risarcimento delle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi riconosciuti sul danno rivalutato hanno funzione compensativa propria del debito di valore e sono distinti dagli interessi moratori.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla decorrenza degli interessi, ma la Corte conferma il cumulo di rivalutazione e interessi compensativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la cosa venduta è priva delle qualità necessarie a realizzare la funzione economico-sociale dedotta in contratto, la vicenda può essere qualificata come consegna di aliud pro alio e non come mero vizio della cosa venduta.
  • Il giudice può qualificare d’ufficio la domanda in termini di aliud pro alio se i fatti costitutivi emergono dagli atti di causa e la parte ha allegato, in sostanza, l’inidoneità funzionale del bene.
  • La disciplina della denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. non si applica alla consegna di aliud pro alio, che resta soggetta alle regole dell’inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c.
  • Nel giudizio di merito il giudice può pronunciare sentenza non definitiva sull’an e proseguire l’istruttoria per la liquidazione del quantum senza necessità di istanza di parte, quando la decisione rientri nei poteri di cui all’art. 279 c.p.c.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può essere utilizzata per la quantificazione del danno e per la valutazione di elementi tecnici del pregiudizio, purché non sostituisca l’onere probatorio sulle circostanze costitutive della domanda.
  • Nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sono componenti dovute del debito di valore e possono essere riconosciuti anche d’ufficio, sulla somma rivalutata anno per anno.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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