Cassazione Civile, Ordinanza n. 27273/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso monitorio proposto da una struttura sanitaria privata per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo relativo a prestazioni sanitarie erogate in favore della ASL in un arco temporale pluriennale. La ASL, in opposizione, aveva contestato solo in parte la pretesa, sostenendo che alcune somme erano già state pagate, che altre non erano dovute per superamento dei tetti di spesa e che gli adeguamenti tariffari richiesti non potevano determinare il superamento di tali tetti; contestava inoltre gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, riconoscendo un credito ridotto e gli interessi. In appello principale la struttura sanitaria chiedeva il riconoscimento di ulteriori importi tariffari; la ASL proponeva appello incidentale sul quantum e sugli interessi. La Corte d’appello, dopo aver sollevato d’ufficio la questione della necessità di un contratto scritto anche in regime di accreditamento, ha rigettato l’appello e, per effetto, la domanda di pagamento, ritenendo non provata la sussistenza di un valido rapporto negoziale scritto. In cassazione la struttura sanitaria ha dedotto: violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per il rilievo officioso non chiarito; omesso esame di una dichiarazione della ASL circa l’avvenuto pagamento del dovuto per gli anni 2007-2010; violazione del giudicato interno e delle regole del processo impugnatorio, perché il Tribunale aveva già riconosciuto l’esistenza del rapporto contrattuale senza che la ASL avesse impugnato tale statuizione con appello incidentale. La ricorrente ha anche depositato in cassazione i contratti scritti, sostenendo di non aver potuto produrli prima per mancata concessione di un termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione. Ha affermato che, nel giudizio di appello, la questione della nullità del rapporto per difetto di forma scritta era preclusa dal giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado, che aveva implicitamente riconosciuto l’esistenza di contratti scritti e la debenza di un importo capitale determinato. Poiché la ASL non aveva proposto appello incidentale sul punto, la Corte territoriale non poteva rimettere in discussione né l’esistenza del contratto né l’importo già riconosciuto. Sono stati dichiarati assorbiti il primo e il secondo motivo. La Corte di rinvio dovrà esaminare nel merito gli appelli principale e incidentale alla luce del giudicato interno, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In cassazione non sono ammissibili documenti nuovi che servano a provare i fatti costitutivi della pretesa, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata e all’ammissibilità del ricorso o del controricorso.
Il giudice può porre d’ufficio una questione alle parti per consentire il contraddittorio, ma nel caso concreto la questione è stata ritenuta comunque preclusa dal giudicato interno.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al contraddittorio e alla difesa, ma la decisione si fonda soprattutto sulla preclusione processuale derivante dal giudicato interno.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per denunciare la violazione delle regole processuali sul chiesto e pronunciato e sul giudicato interno.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Utilizzato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo dedotto dalla ricorrente.
Richiamato per qualificare l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ASL.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha precisato che nel processo in corso rileva più propriamente il giudicato interno ex artt. 324 e 329 c.p.c.
La mancata impugnazione di capi autonomi della sentenza di primo grado ha determinato la formazione del giudicato interno.
L’appello incidentale era necessario per rimettere in discussione i capi della decisione di primo grado favorevoli alla controparte; in mancanza, essi sono divenuti intangibili.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la decisione si incentra sulla preclusione derivante dal giudicato interno.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che ciò diventi decisivo nella ratio decidendi.
La questione degli interessi moratori ex decreto legislativo 231/2002 resta assorbita dall’accoglimento del terzo motivo e dovrà essere riesaminata in rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice può rilevare d’ufficio la nullità di un contratto, ma tale potere è precluso quando la validità del rapporto sia già stata positivamente superata nella decisione di primo grado e su quel capo si sia formato giudicato interno per mancata impugnazione.
- Quando la sentenza di primo grado contiene un accertamento, anche implicito, favorevole a una parte sulla sussistenza del rapporto contrattuale e sulla debenza del credito, la controparte che voglia contestarlo deve proporre appello incidentale; in difetto, il capo diventa intangibile in appello.
- La rilevabilità officiosa di una questione non consente di aggirare le preclusioni derivanti dalla formazione progressiva del giudicato interno.
- In cassazione non è consentito depositare per la prima volta documenti diretti a provare i fatti costitutivi della pretesa, perché l’art. 372 c.p.c. ammette solo i documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata e all’ammissibilità del ricorso o del controricorso.
- In presenza di un motivo di ricorso fondato e assorbente che investe il capo decisivo della sentenza impugnata, gli altri motivi restano assorbiti e il giudice di legittimità dispone cassazione con rinvio per un nuovo esame nel rispetto del giudicato interno già formatosi.
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