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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27278/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società impugnava sei intimazioni di pagamento e le sottese cartelle, deducendo vizi di notifica, decadenza, prescrizione e inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva ritenuto valide le notifiche eseguite per irreperibilità assoluta, aveva accolto solo la doglianza relativa a una cartella ICI, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, e per il resto aveva escluso la prescrizione dei crediti. In cassazione la società proponeva cinque motivi: 1) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 per asserita decadenza dalla notifica di due cartelle tributarie, motivo dichiarato nuovo rispetto al giudizio di merito; 2) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione a due cartelle per diritti camerali, deducendo sia la prescrizione del credito dalla data dell’omesso versamento sia la prescrizione quinquennale dalla notifica della cartella all’intimazione; 3) omessa pronuncia e vizi di notifica su due cartelle, con doglianza ritenuta inammissibile perché cumulava vizi eterogenei e, per il profilo motivazionale, non rispettava i limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; 4) omessa pronuncia sul difetto di qualifica dei messi notificatori su tre cartelle, motivo riqualificato come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e accolto; 5) violazione dell’art. 2948 c.c. per la prescrizione quinquennale degli interessi relativi a quattro intimazioni, motivo accolto quanto agli interessi sui crediti erariali e assorbito per i contributi camerali. L’agente della riscossione resisteva e proponeva ricorso incidentale sostenendo che il credito ICI fosse soggetto a prescrizione decennale ex artt. 2946, 2948 e 2953 c.c. e artt. 19 e 20 d.lgs. 46/1999; la Corte ha respinto tale doglianza, ribadendo la prescrizione quinquennale dell’ICI in assenza di titolo giudiziale.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, ha rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo nei profili non assorbiti; ha rigettato integralmente il ricorso incidentale dell’agente della riscossione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alle questioni accolte: prescrizione quinquennale dei diritti camerali, omessa pronuncia sul difetto di qualifica dei notificatori e prescrizione quinquennale degli interessi relativi ai crediti erariali. È stato inoltre affermato che, per l’ICI, resta fermo il termine quinquennale di prescrizione, sicché il motivo incidentale è stato respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La censura fondata su questa norma è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile perché non proposta nei gradi di merito nel modo in cui è stata prospettata in cassazione.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Si applica ai crediti periodici, compresi il diritto camerale e gli interessi, con prescrizione quinquennale; per l’ICI il termine è quinquennale in quanto tributo periodico.

  • art. 2946 c.c.

    Non trova applicazione ai diritti camerali e all’ICI quando il credito abbia natura periodica; la CTR è stata censurata per avere applicato il termine decennale.

  • art. 2953 c.c.

    Non opera in assenza di un accertamento giurisdizionale definitivo; la mancata opposizione alla cartella non trasforma la prescrizione breve in ordinaria decennale.

  • art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 600/1973

    Richiamato per la notifica degli atti in caso di irreperibilità assoluta; la CTR ha ritenuto valide le notifiche eseguite secondo tale procedura.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Norma evocata in relazione alla notifica delle cartelle e alla qualità dei soggetti notificatori.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di valutazione della prova e dei fatti dedotti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere probatorio sulla regolarità delle notifiche e sulla qualità dei notificatori.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha riqualificato il quarto motivo come denuncia di omessa pronuncia, rilevando la mancanza di decisione della CTR sull’eccezione relativa al difetto di qualifica dei notificatori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per i motivi di violazione di legge; non consente di introdurre in cassazione questioni nuove non devolute nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Rileva solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare insufficienze motivazionali o questioni giuridiche sotto forma di omesso esame.

  • art. 18 l. 580/1993

    Il diritto camerale è qualificato come tributo periodico destinato al finanziamento ordinario delle Camere di commercio.

  • art. 13 l. 289/2002

    La Corte lo richiama per ribadire la natura tributaria del diritto camerale e l’estensione alle Camere di commercio della disciplina dei tributi locali.

  • art. 5-quater d.l. 282/2002

    Ha esteso alle Camere di commercio la disciplina dell’art. 13 l. 289/2002 con riferimento al diritto annuale.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Richiamato come indice del termine quinquennale per le sanzioni tributarie, coerente con la prescrizione breve applicabile ai diritti camerali e ai loro accessori.

  • art. 10 d.M. 54/2005

    Prevede la decadenza per la notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni relative all’omesso versamento dei diritti camerali e la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione.

  • artt. 19 e 20 d.lgs. 46/1999

    Invocati dall’agente della riscossione per sostenere la prescrizione decennale del credito ICI, tesi disattesa dalla Corte.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato in relazione alla disciplina del contributo unificato e alla sua non applicazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione soccombente, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato per la parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La censura di cassazione che introduca un profilo normativo o una questione non devoluta nei precedenti gradi di merito è inammissibile, anche se formulata come violazione di legge o omessa pronuncia.
  • Per i crediti aventi natura periodica o di durata, come il diritto camerale e gli interessi, trova applicazione la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c., non la prescrizione ordinaria decennale.
  • La mancata opposizione a una cartella di pagamento non determina, di regola, la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Gli interessi hanno autonomia rispetto al capitale: la loro prescrizione è regolata dal termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c., a prescindere dalla natura del credito principale.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per insufficienza della motivazione o per la mancata considerazione di singole argomentazioni difensive.
  • La mescolanza, in un unico motivo, di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi senza chiara separazione delle censure rende il motivo inammissibile.
  • L’omessa pronuncia su una specifica eccezione ritualmente proposta integra vizio di cui all’art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
  • In materia di notifica degli atti della riscossione, la validità della procedura deve essere valutata alla luce delle norme speciali richiamate, ma la contestazione della qualità dei notificatori va esaminata espressamente dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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