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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27274/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall’acquisto di un autocaravan che, secondo la prospettazione dell’originario attore, sarebbe stato sottoposto a sequestro penale perché recante un numero di telaio contraffatto, con conseguente impossibilità di utilizzo del bene e danno risarcibile. In primo grado il venditore era stato condannato al risarcimento e la domanda di manleva verso la società che avrebbe incaricato di reperire acquirenti era stata rigettata. In appello, l’acquirente aveva impugnato solo la liquidazione del danno, mentre il venditore aveva proposto appello incidentale chiedendo la totale riforma della decisione. La Corte d’appello ha accolto l’incidentale, ha rigettato integralmente le domande dell’acquirente e ha condannato gli eredi a restituire quanto già percepito dal de cuius. In cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il bene era stato irremediabilmente sottratto per fatto non imputabile all’acquirente e che si trattava di vendita di aliud pro alio; 2) omesso/apparente/contraddittorio esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., tra cui l’assoluzione del venditore per prescrizione, le istanze di dissequestro, il definitivo spossessamento del bene e la diminuzione del suo valore. La Cassazione ha però rilevato che la Corte d’appello aveva escluso in fatto che fosse stata provata la circostanza costitutiva della domanda, cioè che il contratto avesse ad oggetto un veicolo con telaio contraffatto sottoposto a sequestro; conseguentemente ha ritenuto insussistente l’inadempimento del venditore e infondata la tesi dell’aliud pro alio. Ha inoltre osservato che la valutazione dell’assoluzione per prescrizione era stata comunque considerata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché essi miravano a contestare un accertamento di fatto della Corte d’appello, la quale aveva escluso che fosse stata fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ossia la vendita di un autocaravan con numero di telaio contraffatto e sottoposto a sequestro penale. Escluso tale fatto, la domanda risarcitoria non poteva essere accolta e non vi era spazio né per la risoluzione del contratto né per la configurazione di una vendita di aliud pro alio. La Corte ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del difensore antistatario del controricorrente, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la risoluzione del contratto per inadempimento; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché mancava la prova dell’inadempimento dedotto.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sugli effetti della risoluzione; la Corte non ha applicato la norma perché ha escluso in radice il presupposto della risoluzione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Invocato per lamentare violazione di legge; la Corte ha osservato che le doglianze miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che le circostanze indicate o erano irrilevanti nel processo o risultavano già considerate dal giudice di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento o per la risoluzione per inadempimento deve provare il fatto costitutivo della propria domanda; se il giudice di merito esclude tale prova, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
  • La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto decisivo; non sussiste quando il fatto è stato considerato dal giudice o quando la circostanza prospettata è incompatibile con l’accertamento di fatto effettuato.
  • La qualificazione della vendita come aliud pro alio presuppone la dimostrazione che il bene trasferito sia diverso, per identità o funzione, da quello pattuito; in mancanza di prova del difetto genetico del bene venduto, la censura è infondata.
  • Quando il giudice di merito esclude che sia provata la circostanza base dell’inadempimento, non possono trovare accoglimento né la domanda di risoluzione né quella di risarcimento fondate su quello stesso inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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