Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28805/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per l'anno 2010, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo mancante la preventiva comunicazione di irregolarità. In appello, invece, la CGT di secondo grado della Puglia ha riformato la decisione, ritenendo che la comunicazione ex art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 non fosse dovuta in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e che l'omissione non comportasse la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto, formalmente ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e, in sostanza, l'omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla carenza di motivazione della cartella in punto interessi; con il secondo ha denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto per non avere il giudice d'appello considerato l'obbligo di motivazione specifica degli interessi richiesti, assumendo che la cartella non fosse preceduta da un atto fiscale già recante l'individuazione del debito d'imposta e degli interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente omesso, non essendo sufficiente una generica doglianza sulla motivazione della cartella; inoltre, la censura di omessa pronuncia era comunque inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati trascritti nel ricorso gli atti e le allegazioni rilevanti. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non ha indicato con precisione le norme violate, non ha raffrontato le norme con la decisione impugnata e non ha chiarito dove la questione fosse stata riproposta in appello, limitandosi a richiami giurisprudenziali astratti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la società ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende, nonché agli ulteriori oneri ex d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Nel testo novellato il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare una insufficiente o carente motivazione o la mancata considerazione di elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico: chi deduce la violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'onere di specificità impone di indicare e riportare compiutamente gli atti e i documenti rilevanti su cui il motivo si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Gli atti e i documenti posti a base del ricorso devono essere specificamente indicati e depositati secondo le forme di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta in giudizio e sia puntualmente riportata nel ricorso, con indicazione dell'atto o del verbale in cui è stata formulata.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    La preventiva comunicazione di irregolarità non è dovuta quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella può essere emessa all'esito del controllo automatizzato in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai pagamenti dovuti.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    L'omissione della comunicazione di irregolarità non comporta, di per sé, la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le condanne ulteriori previste per la responsabilità aggravata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata in conformità alla proposta del consigliere delegato, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto in caso di definizione conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso; non è sufficiente denunciare una generica insufficienza della motivazione o una diversa valutazione delle risultanze.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non trascrive in modo puntuale la domanda o eccezione asseritamente ignorata e non indica l'atto processuale in cui è stata proposta.
  • La deduzione della violazione di legge in cassazione esige specificità: occorre indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il concreto contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis, la mancata comunicazione di irregolarità non determina automaticamente l'illegittimità della cartella, quando non ricorrano incertezze rilevanti nella dichiarazione e non è dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
  • Quando il giudizio di cassazione è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.