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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16706/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativo all'anno 2006, riqualificando un'associazione temporanea di imprese come società di fatto sul presupposto che, in concreto, le imprese raggruppate avessero operato senza un reale distinguo delle opere realizzate e con una sostanziale organizzazione unitaria. I giudici di merito avevano annullato l'atto, ritenendo non provata la pretesa esistenza di una società di fatto e osservando che l'Ufficio si era basato su ricostruzioni ipotetiche prive di riscontro fattuale. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione di legge, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere ostativa alla società di fatto la struttura dell'ATI e il mandato alla capogruppo, mentre il vero tema sarebbe stato il modo concreto di atteggiarsi dell'assetto associativo; con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per violazione di norme processuali, lamentando l'omesso accertamento dell'affectio societatis e una motivazione solo apparente o insufficiente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte riferita all'art. 2697 c.c., perché la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e non denunciava un effettivo errore sul riparto dell'onere probatorio; lo ha inoltre ritenuto infondato quanto al resto, chiarendo che la CTR non aveva escluso in astratto la società di fatto per la sola esistenza dell'ATI, ma aveva semplicemente ritenuto non provata, in concreto, la simulazione o la trasformazione sostanziale dell'ATI in società di fatto. Anche il secondo motivo è stato respinto, perché la motivazione della CTR è stata considerata esistente e intelligibile, dunque conforme al minimo costituzionale richiesto al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato. Non sono state liquidate spese perché la contribuente non ha svolto difese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione soccombente, in ragione del regime di prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto

    è il parametro formale del primo motivo, ma la Corte rileva che la censura, pur prospettata come violazione di legge, tendeva in realtà a contestare la valutazione di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per violazione di norme processuali

    invocato per denunciare un vizio di motivazione e di omessa pronuncia sull'affectio societatis, ma ritenuto infondato perché la sentenza di merito era logicamente motivata.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non anche quando si contesti l'apprezzamento delle prove e la ritenuta insufficienza della prova offerta.

  • art. 2729 c.c.

    la valutazione delle presunzioni richiede l'esame di tutti gli indizi, la selezione di quelli rilevanti per precisione e gravità e la loro valutazione complessiva secondo il criterio della convergenza del molteplice.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in via sistematica per ribadire che la prudente valutazione del giudice opera anche nella selezione e combinazione degli indizi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; sono denunciabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., riducendo il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 55 D.P.R. n. 917/1986

    richiamato come norma sostanziale nella dedotta violazione di legge in tema di reddito d'impresa.

  • art. 5 D.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel motivo come norma in tema di imputazione del reddito e trasparenza, ma senza esito decisivo nel giudizio.

  • art. 6 D.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel motivo insieme agli artt. 55 e 5 TUIR.

  • art. 1325 c.c., n. 2

    richiamato come norma sui requisiti del contratto nella prospettazione dell'Agenzia.

  • art. 2082 c.c.

    richiamato come norma sulla nozione di impresa.

  • art. 2195 c.c.

    richiamato come norma sulle attività soggette a iscrizione e sul tipo di impresa.

  • art. 2247 c.c.

    richiamato come norma sulla società, quale parametro per sostenere la tesi della società di fatto.

  • art. 37 del d.lgs. n. 163/2006

    richiamato quale disciplina ratione temporis delle associazioni temporanee di imprese e del rapporto con la capogruppo.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 36 del medesimo decreto.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'omessa pronuncia/omesso accertamento da parte della CTR.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la pretesa nullità della motivazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'Amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito assegni l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste, invece, se la doglianza mira a censurare la valutazione di sufficienza o attendibilità delle prove.
  • In tema di presunzioni semplici, il giudice deve esaminare tutti gli indizi, scartare quelli irrilevanti e valutare congiuntamente quelli gravi, precisi e concordanti; è errato fermarsi a una lettura atomistica degli indizi.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito o di sostituzione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non il semplice difetto di sufficienza.
  • Se la sentenza di merito espone chiaramente le ragioni del rigetto della pretesa fiscale, non ricorre nullità per motivazione apparente anche quando la parte ricorrente contesti l'omesso esame di un particolare profilo fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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