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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24673/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un consorzio, poi confermato in primo e secondo grado. La CTR aveva ritenuto legittimo il recupero a tassazione di componenti reddituali e di IVA: in particolare, aveva considerato non dimostrata la pretesa neutralità fiscale del consorzio rispetto ai rapporti con le imprese consorziate; aveva ritenuto corretta la ripresa di ricavi relativi a tre fatture emesse dal consorzio; aveva confermato un recupero di imponibile IRES per mancata esibizione della documentazione contabile richiesta; e aveva respinto la censura su IVA sospesa ex art. 6, comma 5, d.P.R. 633/1972. Nel ricorso per cassazione il consorzio deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e nullità dell'avviso per violazione degli artt. 42 e 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che i giudici di merito avevano male interpretato la doglianza relativa al mancato esame di patti consortili, rapporti interni e neutralità fiscale del consorzio; 2) violazione dell'art. 6, comma 5, d.P.R. 633/1972, contestando la ripresa IVA su fatture in sospensione: per una parte dell'importo perché riferito a fatture antecedenti al 2009 non incassate, per un'altra perché si trattava di fatture 2009 cedute pro solvendo a factor e quindi, secondo il ricorrente, non ancora imponibili al momento della cessione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, profili di inammissibilità per doppia conforme e comunque infondatezza, osservando che l'asserita neutralità fiscale del consorzio non era stata adeguatamente allegata e provata, né erano stati indicati gli elementi concreti da cui desumerla. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità nella parte relativa alle fatture anteriori al 2009; mentre, per la parte relativa alle fatture verso la P.A. cedute nell'ambito di un'operazione di factoring, lo ha ritenuto infondato. La Corte ha affermato che la cessione del credito verso la P.A. in factoring, accompagnata dall'incasso del corrispettivo da parte del cedente, fa cessare il regime di sospensione dell'IVA ex art. 6, comma 5, d.P.R. 633/1972, sicché l'imposta diviene esigibile senza attendere il pagamento del debitore ceduto al factor. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente come norma la cui violazione avrebbe determinato la nullità dell'avviso; la Corte non ne accoglie la censura, ritenendo infondato il motivo e rilevando anche profili di inammissibilità.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Invocato dal ricorrente nella doglianza sulla corretta ricostruzione della base imponibile e dei rapporti consortili; la Corte ritiene che la neutralità fiscale non fosse provata dal contribuente.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in relazione alla richiesta dell'amministrazione di esibizione della documentazione contabile; la mancata prova dell'impedimento alla produzione documentale è valorizzata a favore del Fisco.

  • art. 6, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    "l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi"

    La disciplina di sospensione dell'esigibilità dell'IVA si applica alle prestazioni rese in favore dei soggetti pubblici indicati nella norma e tutela il cedente dai ritardi di pagamento della P.A.; tuttavia, la cessione del credito in factoring e l'incasso del corrispettivo da parte del cedente fanno cessare tale regime di favore.

  • art. 32-bis d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    La Corte esclude l'applicabilità della norma al caso concreto perché entrata in vigore successivamente alle operazioni oggetto di accertamento; inoltre la ricostruisce come disciplina distinta e non sovrapponibile all'art. 6, comma 5.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo per omesso esame di fatto decisivo; la censura non supera i rilievi di inammissibilità e infondatezza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del secondo motivo per violazione di legge; il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia per eccepire l'inammissibilità del motivo in presenza di doppia conforme; la Corte dà rilievo ai profili di inammissibilità correlati.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il difetto di specificità del motivo relativo all'IVA di importo riferito a fatture anteriori al 2009; la mancanza di indicazione delle fatture e delle prestazioni impedisce l'esame della censura.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla controricorrente come limite ai motivi nuovi in appello; la Corte non fonda la decisione su tale profilo ma lo menziona nel contraddittorio.

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato per affermare che la cessione del credito produce effetto traslativo consensuale e non è neutralizzata dall'eventuale garanzia pro solvendo.

  • art. 63 della Direttiva 2006/112/CE

    La Corte richiama il principio per cui il fatto generatore dell'IVA coincide con il momento della cessione di beni o prestazione di servizi.

  • art. 66, par. 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per spiegare che il differimento dell'esigibilità è consentito non oltre il momento dell'incasso del prezzo, ma nei confronti del medesimo soggetto passivo, non di terzi cessionari.

  • art. 44 l.fall.

    Citato in via analogica dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte per evidenziare che il pagamento del debitore ceduto, dopo la cessione in factoring, è pagamento al cessionario e non al cedente.

Massime di principio

  • Chi invochi la neutralità fiscale di un consorzio e il meccanismo del ribaltamento dei costi e dei ricavi deve allegare e provare in modo puntuale i patti consortili, i rapporti concreti tra consorzio, consorziati e terzi, e gli elementi da cui desumere che le differenze contabilizzate non siano ricavi imponibili.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura fondata sull'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con specificità il fatto storico pretermesso e la sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
  • Se il contribuente contesta il recupero di IVA riferita a operazioni soggette a sospensione d'imposta, deve specificare le singole fatture, le prestazioni cui si riferiscono e il committente, altrimenti il motivo difetta di specificità.
  • La disciplina dell'art. 6, comma 5, d.P.R. 633/1972 tutela il cedente che abbia reso prestazioni alla P.A. dal dover versare l'IVA prima dell'effettivo incasso del corrispettivo; ma tale tutela viene meno quando il credito venga ceduto a titolo definitivo nell'ambito di un'operazione di factoring e il cedente ne realizzi il prezzo.
  • La cessione del credito in factoring determina il trasferimento della titolarità del credito al factor; il pagamento del debitore ceduto è pagamento al cessionario, non al cedente, e l'eventuale garanzia pro solvendo non impedisce il perfezionarsi dell'effetto traslativo.
  • Il differimento di esigibilità dell'IVA rispetto al fatto generatore può operare solo in relazione al medesimo soggetto passivo originario e non può essere mantenuto quando il credito sia monetizzato dal cedente attraverso la cessione del credito.
  • La produzione documentale richiesta dall'amministrazione finanziaria grava sul contribuente, che deve provare l'eventuale impossibilità di esibirla, ove voglia evitare le conseguenze probatorie sfavorevoli.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioContratti bancari e finanziari
RamiTributiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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