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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00631/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, maggiori imposte ritenendo oggettivamente inesistenti alcune operazioni fatturate nell'ambito di servizi informatici e di CUP svolti per strutture sanitarie e comuni. La società contribuente, che operava in subappalto e aveva a sua volta affidato parte dei servizi a terzi fornitori, ha impugnato l'atto deducendo in cassazione quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale, contestando la valutazione di inidoneità della prova di resistenza; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, abnorme o frutto di travisamento dei fatti processuali; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'utilizzo di dichiarazioni ritenute ritrattate e quindi inutilizzabili; 4) omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione alla reale o fittizia natura delle operazioni contestate. L'Agenzia non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella disciplina applicabile prima dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati richiede che il contribuente alleghi concretamente gli elementi difensivi che avrebbe potuto far valere e che non si tratti di contestazione pretestuosa; nel caso concreto tale specificazione mancava. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non essendo la motivazione della sentenza di merito mancante o meramente apparente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una diversa lettura del materiale istruttorio e che, in materia tributaria, le dichiarazioni provenienti dal procedimento penale non sono automaticamente inutilizzabili solo perché ritrattate. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, sia perché, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è proponibile solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 348-ter c.p.c., sia perché la censura non superava il divieto di richiedere un nuovo esame del merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per la censura di violazione di legge relativa al contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 6-bis L. 212/2000

    richiamato come disciplina sopravvenuta che introduce un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 7 D.L. 39/2024

    richiamato unitamente all'art. 7-bis del medesimo decreto nel collegamento interpretativo della nuova disciplina

  • art. 7-bis D.L. 39/2024

    richiamato unitamente all'art. 7 del medesimo decreto nel collegamento interpretativo della nuova disciplina

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    invocato per lamentare l'apparente o insufficiente motivazione della sentenza tributaria regionale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla prova

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    limita il sindacato di legittimità all'omesso esame di fatti decisivi nei rigorosi limiti vigenti dopo la riforma del 2012

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o su prove disposte fuori dai limiti legali, non per la mera diversa valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non coincide con l'erronea valutazione delle prove, ma con l'uso di prove legali o non legali in contrasto con i rispettivi regimi di efficacia

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito

  • art. 62 D.Lgs. 546/1992

    esclude una specialità del giudizio di legittimità tributario rispetto alle regole ordinarie del ricorso per cassazione

  • art. 54 D.L. 83/2012

    la riformulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. restringe il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale

  • L. 134/2012

    di conversione del D.L. 83/2012, rilevante per la nuova formulazione del vizio motivazionale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    impone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    è il parametro del contributo unificato base cui si ricollega l'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, per i tributi armonizzati la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere e dimostra che la partecipazione avrebbe potuto incidere sul contenuto finale dell'accertamento; non basta un'opposizione generica o meramente strumentale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale e non si estende al riesame del merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, acquisisca prove fuori dai limiti legali oppure attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno; non è invece deducibile per contestare la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza impugnata e quella di primo grado siano conformi nei fatti decisivi e il ricorrente non indichi specificamente le diverse rationes decidendi delle due decisioni.
  • Le dichiarazioni provenienti da altri procedimenti, anche se ritrattate, non sono automaticamente inutilizzabili nel processo tributario: il loro valore probatorio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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