Cassazione Civile, Ordinanza n. 00632/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società che svolgeva servizi informatici e di CUP presso sedi di ASL e Comuni, ritenendo oggettivamente inesistenti parte delle operazioni fatturate da tre fornitori subappaltatori e recuperando maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In cassazione la società ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente, abnorme e frutto di travisamento dei fatti, soprattutto quanto alla valutazione delle operazioni dei diversi fornitori e al richiamo di indagini riferite ad altre annualità; 2) la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, assumendo che l'accertamento fosse stato emesso senza previo contraddittorio e che tale omissione dovesse comportare l'invalidità dell'atto, con riferimento alla prova di resistenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati/inammissibili i due motivi. Sul primo, ha escluso che la sentenza regionale fosse priva del minimo costituzionale di motivazione: non ricorreva motivazione apparente né contrasto irriducibile, e le doglianze tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in presenza di "doppia conforme". Sul secondo, ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato: per i tributi armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale è necessario, ma il contribuente deve indicare concretamente quali elementi avrebbe potuto dedurre e dimostrare che l'opposizione non fosse meramente pretestuosa; nel caso concreto tale specificazione mancava e la CTR aveva correttamente escluso che le deduzioni prospettate fossero idonee a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
Il vizio dedotto attiene alla motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente o inesistente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte lo ha disatteso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il controllo sul "minimo costituzionale".
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 6-bis L. 212/2000
È richiamato come disciplina sopravvenuta, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, ma utile come quadro normativo successivo.
art. 7 d.l. 39/2024
Richiamato insieme alla disciplina sopravvenuta sul contraddittorio endoprocedimentale.
art. 7-bis d.l. 39/2024
Richiamato insieme alla disciplina sopravvenuta sul contraddittorio endoprocedimentale.
art. 1, comma 1, lett. e, d.lgs. 219/2023
Ha introdotto l'art. 6-bis L. 212/2000, menzionato dalla Corte come normativa successiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, soprattutto quando la sentenza di merito sia sorretta da doppia conforme.
- Il sindacato sulla motivazione è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale: è denunciabile solo la motivazione mancante, meramente apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- In presenza di contestazione sull'assenza di contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati, il contribuente deve allegare in modo specifico quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere e dimostrare che l'opposizione non sia pretestuosa o strumentale, cioè idonea a incidere probabilisticamente sull'esito del procedimento.
- La violazione del contraddittorio non produce invalidità dell'atto se il contribuente non assolve all'onere di provare la concreta rilevanza delle deduzioni omesse.
- Il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito nella valutazione delle prove e della credibilità delle operazioni economiche contestate dall'Ufficio.
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