Cassazione Civile, Ordinanza n. 00627/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione della Polizia Stradale per presunta violazione dell’art. 176 cod. strada, con connesso fermo amministrativo del veicolo, a seguito di una manovra di inversione di marcia effettuata in area autostradale in prossimità del casello di Mondovì, utilizzando la corsia Telepass in entrata e poi in uscita. L’interessata aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, che l’aveva accolta; il Tribunale di Cuneo, in appello, aveva invece riformato la decisione e respinto l’opposizione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) carenza di legittimazione passiva della Prefettura, assumendosi che avrebbe dovuto essere evocato il Ministero dell’Interno; 2) violazione dell’art. 2700 c.c., perché il verbale sarebbe stato contraddittorio e non sarebbe stato legittimo colmarne le asserite lacune con elementi esterni; 3) violazione dell’art. 176 cod. strada, sostenendosi che la norma non coprirebbe le manovre compiute nell’area dei caselli e richiederebbe invece l’attraversamento dello spartitraffico o la marcia contromano sulle carreggiate; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, perché nel primo grado la Prefettura si era costituita con un proprio funzionario e non con l’Avvocatura dello Stato, sicché non sarebbero stati liquidabili onorari e diritti, ma solo le spese vive; 5) questione di legittimità costituzionale dell’art. 176 cod. strada per asserita sproporzione tra condotta e sanzioni previste (revoca patente e fermo del veicolo).
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi e il quinto, ritenendo infondate le censure sulla legittimazione passiva, sulla presunta contraddittorietà del verbale, sull’ambito applicativo dell’art. 176 cod. strada e sulla denunciata illegittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che nel primo grado la Prefettura si era costituita personalmente tramite funzionario e che, per tale fase, non potevano essere liquidati onorari e diritti di avvocato, ma soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. Ne è seguita la cassazione della sentenza del Tribunale di Cuneo con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché ridetermini le spese del primo grado secondo il principio di diritto affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 176 cod. strada
comma 1 lett. a), commi 19 e 22
Il divieto di inversione di marcia in ambito autostradale si estende anche alle aree immediatamente circostanti i caselli, ai varchi, alle rampe e agli svincoli; non è necessario l’attraversamento materiale dello spartitraffico, essendo sufficiente la manovra di inversione in zona funzionalmente destinata all’ingresso/uscita dall’autostrada.
art. 2700 c.c.
Il verbale di accertamento non impugnato con querela di falso fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale sino a querela di falso; gli elementi esterni possono essere utilizzati come riscontro della chiarezza del verbale, non per sovrapporsi a una motivazione o interpretazione difforme del suo contenuto.
art. 4 l. n. 260/1958
L’eventuale irritualità della costituzione in giudizio dell’amministrazione è sanata se la controparte non eccepisce il vizio e se l’ente si costituisce ritualmente nel processo tramite l’Avvocatura dello Stato in grado di appello o di legittimità, secondo l’orientamento costante richiamato dalla Corte.
art. 204 bis cod. strada
Per l’opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada davanti all’autorità giudiziaria, la legittimazione passiva segue la disciplina speciale del rito dell’opposizione.
art. 204 cod. strada
Richiamato come alternativa al ricorso al prefetto nel sistema delle impugnazioni avverso verbali CdS.
art. 7 d.lgs. n. 150/2011
Nell’opposizione avverso verbali CdS, la legittimazione passiva spetta al prefetto quando l’illecito sia stato accertato da funzionari, ufficiali o agenti dello Stato; spetta invece a regioni, province e comuni quando l’accertamento provenga dai rispettivi organi.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, ma la liquidazione degli onorari presuppone che la parte pubblica sia assistita o rappresentata da soggetti muniti delle relative qualità professionali.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza una specifica autonoma ratio decisoria nel dispositivo finale.
L. n. 247/2012
Invocata dalla ricorrente in tema di parametri e liquidazione dei compensi forensi.
art. 3 Cost.
La Corte esclude che la disciplina sanzionatoria dell’art. 176 cod. strada violi il principio di eguaglianza o di ragionevolezza, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa in ragione della pericolosità intrinseca della condotta.
art. 1 l. n. 689/1981
La Corte afferma che l’interpretazione della norma sanzionatoria amministrativa rimane ancorata al dato letterale e alla ratio, senza violare il principio di tassatività degli illeciti amministrativi.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Le censure prospettate come violazione di legge non possono tradursi in una rivalutazione del merito o del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
art. 222 cod. strada
Richiamato solo in via comparativa dalla ricorrente, sulla base di una pronuncia della Corte costituzionale in tema di sanzione, ma non assunto quale norma decisiva dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- In tema di opposizione a verbali per violazioni del codice della strada accertate da organi dello Stato, la legittimazione passiva spetta al prefetto; eventuali irregolarità nella costituzione in giudizio dell’amministrazione possono risultare sanate se non vengono tempestivamente dedotte e se l’ente si costituisce ritualmente nelle fasi successive.
- Il verbale di accertamento non querelato di falso fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; la censura di contraddittorietà non può essere utilizzata per introdurre una rivalutazione del contenuto probatorio o per sostituire al giudizio di merito una diversa lettura degli atti.
- L’art. 176 cod. strada va interpretato in modo conforme alla sua ratio di sicurezza della circolazione: il divieto di inversione di marcia si applica anche alle aree di caselli, varchi, rampe e svincoli, senza richiedere necessariamente l’attraversamento dello spartitraffico.
- Nell’ambito del ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito o nella richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Quando la pubblica amministrazione stia in giudizio senza difensore abilitato, o tramite funzionario delegato, non possono essere liquidati diritti e onorari di avvocato, ma solo le spese effettivamente sostenute e documentate.
- La scelta legislativa di sanzionare severamente l’inversione di marcia in autostrada non è di per sé irragionevole, poiché la pericolosità della condotta è valutata in astratto e legittima un apparato sanzionatorio particolarmente incisivo.
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