Cassazione Civile, Ordinanza n. 00618/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società debitrice aveva presentato domanda di concordato preventivo liquidatorio dinanzi al Tribunale di Bari; il tribunale l'aveva ritenuta inammissibile e, su istanza di creditori, aveva dichiarato il fallimento. La debitrice aveva quindi proposto reclamo ex art. 18 l. fall. alla Corte d'appello, contestando: (i) la valutazione di non fattibilità economica del concordato e, in particolare, la ritenuta impossibilità di assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari; (ii) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, per avere il giudice valorizzato in via incidentale la CTU svolta in altro giudizio sul credito vantato da una creditrice; (iii) la mancata considerazione della stima dei beni e del parere favorevole dei commissari; (iv) la nullità della declaratoria di fallimento. La Corte d'appello rigettava il reclamo e la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo deduceva violazione degli artt. 162, comma 2, e 160, comma 4, l. fall., sostenendo che il giudizio di inammissibilità del concordato liquidatorio non potesse fondarsi su una mera prognosi di mancato soddisfacimento dei chirografari, ma richiedesse la certezza processuale dell'impossibilità di raggiungere il minimo del 20%; il secondo deduceva violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e delle norme sul concordato, lamentando ultrapetizione, errata valutazione del credito della creditrice e errore di percezione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha chiarito che, nel concordato preventivo liquidatorio, l'art. 160, comma 4, l. fall. richiede che la proposta "assicuri" il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari: ciò implica non una certezza processuale dell'impossibilità di soddisfare i creditori, ma una valutazione prognostica positiva, fondata su una ragionevole probabilità di adempimento. È stata ritenuta corretta la scelta dei giudici di merito di attribuire rilievo prevalente agli infruttuosi esperimenti di vendita degli immobili rispetto alle mere stime di valore, poiché ciò che rileva è il prevedibile prezzo di realizzo e non il valore astratto del bene. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'ultrapetizione, osservando che la valutazione incidentale dell'ammontare del credito era necessaria per stabilire il fabbisogno concordatario e la fattibilità del piano; ha inoltre rilevato il difetto di specificità delle censure e l'incomprensibilità della doglianza di errore di percezione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 legge fall.
norma processuale che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, utilizzata dalla società debitrice per impugnare la decisione del tribunale.
art. 160, comma 4, legge fall.
In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.
per il concordato liquidatorio prevede un requisito di ammissibilità/fattibilità giuridica: la proposta e il piano devono consentire, con ragionevole certezza, il pagamento minimo del 20% ai chirografari; il giudizio del tribunale è prognostico e può fondarsi sul prevedibile ricavato della liquidazione.
art. 160, comma 2, legge fall.
richiamato per individuare i crediti chirografari originari o degradati rilevanti ai fini della soglia minima del 20%.
art. 161, legge fall.
richiamato nel motivo di ricorso quale norma del procedimento di concordato e della documentazione/proposta.
art. 162, comma 2, legge fall.
richiamato quale norma sulla verifica di ammissibilità della proposta concordataria.
la Corte esclude il vizio di ultrapetizione perché la valutazione incidentale di un credito era funzionale alla decisione sulla domanda di concordato/fallimento.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione della prova, ma senza accoglimento della censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come parametro del secondo motivo per violazione di legge e nullità processuale.
base della trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
richiamato per l'obbligo di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo liquidatorio, il requisito dell'assicurazione del pagamento del 20% ai creditori chirografari non richiede la prova certa dell'impossibilità di adempiere, ma una valutazione prognostica seria e ragionevolmente affidabile sulla futura capacità del piano di realizzare quella soglia minima.
- Ai fini della verifica di ammissibilità di un concordato liquidatorio, il giudice deve stimare il prevedibile ricavato della liquidazione e può attribuire rilievo decisivo ai dati empirici dell'infruttuosa vendita dei beni rispetto alle mere stime teoriche di valore.
- Il valore di stima di un bene ha funzione strumentale: ciò che conta per la fattibilità del piano è il prezzo ragionevolmente ottenibile sul mercato, non il valore astratto o peritale del cespite.
- Se il giudice valuta in via incidentale l'ammontare di un credito per determinare il fabbisogno concordatario e la fattibilità del piano, non incorre in ultrapetizione, purché la valutazione sia funzionale alla decisione sulla domanda proposta.
- Le censure di ricorso per cassazione devono essere specifiche e intelligibili: è inammissibile la doglianza che non indichi il contenuto della proposta, l'incidenza concreta della contestazione sul fabbisogno concordatario o che si risolva in una critica generica alla valutazione probatoria.
- Se il giudice di merito disattende una stima rispetto a un'altra diversa stima dei beni o dei costi, deve motivare il criterio di preferenza; se invece valorizza dati fattuali di mercato o di vendita infruttuosa, non è tenuto a confutare nel merito la correttezza concettuale della stima teorica non decisiva.
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