Cassazione Civile, Ordinanza n. 00623/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di crisi d'impresa di una società immobiliare che, dopo avere concluso e ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., non riusciva a dare esecuzione al piano di cessione degli immobili alle condizioni fissate. La società accedeva poi alla composizione negoziata della crisi ai sensi del CCII, ma le trattative non andavano a buon fine; sulla base della relazione finale dell'esperto presentava quindi proposta di concordato semplificato per la cessione dei beni. Il Tribunale dichiarava inammissibile la proposta ritenendo che mancassero i presupposti per l'accesso all'istituto, in particolare perché la composizione negoziata non sarebbe stata validamente percorribile sin dall'origine e perché non risultavano adeguatamente svolte trattative corrette e buona fede con i creditori. La Corte d'appello rigettava il reclamo confermando che il controllo del tribunale non era solo formale, ma doveva investire anche la sussistenza dei presupposti sostanziali della composizione negoziata e la praticabilità delle soluzioni alternative. In Cassazione la società deduceva tre motivi: (1) violazione dell'art. 25-sexies CCII per avere la Corte d'appello attribuito al tribunale un sindacato troppo ampio già nella fase di verifica della ritualità della proposta; (2) violazione degli artt. 17, comma 5, e 25-sexies CCII per avere il giudice di merito sindacato lo stato di crisi/probabile insolvenza e l'effettività delle trattative, in contrasto con le valutazioni dell'esperto; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il contenuto della relazione finale dell'esperto, che avrebbe attestato sia la correttezza e buona fede delle trattative sia la praticabilità del piano e la possibilità di risanamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo che il decreto della Corte d'appello che conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato semplificato resa in limine dal tribunale non sia impugnabile in cassazione né ai sensi del CCII né ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., perché privo di decisorietà. Ha inoltre affermato, in funzione nomofilattica, che il controllo del tribunale sulla ritualità/ammissibilità della proposta di concordato semplificato non è meramente formale, ma si estende anche alla verifica sostanziale della relazione finale dell'esperto e, tramite essa, della sussistenza ab origine dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata della crisi. I tre motivi sono stati comunque ritenuti infondati nella parte trattata ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.; è stato altresì dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 182 l. fall.
richiamato come base dell'accordo di ristrutturazione originario concluso dalla società prima del passaggio alla disciplina del CCII
art. 182-bis l. fall.
richiamato quale norma del precedente accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato dal tribunale
D.L. n. 118/2021
richiamato come base normativa dell'istanza di composizione negoziata della crisi
art. 2487-ter c.c.
richiamato come possibile effetto del risanamento prospettato, ossia la revoca dello stato di liquidazione
art. 25-sexies CCII
comma 1, comma 3, comma 5, comma 7
la Corte afferma che il controllo del tribunale sulla proposta di concordato semplificato non è solo formale; richiede verifica sostanziale della ritualità, dell'attendibilità della relazione finale dell'esperto e, in via mediata, dei presupposti di accesso alla composizione negoziata. Inoltre, il decreto della corte d'appello che conferma l'inammissibilità in limine non è ricorribile per cassazione.
art. 23 CCII
le soluzioni negoziali ivi previste devono risultare non praticabili perché possa accedersi al concordato semplificato
art. 39 CCII
i documenti ivi indicati devono accompagnare la proposta di concordato semplificato e sono oggetto del controllo giudiziale sulla ritualità
art. 12 CCII
i presupposti di accesso alla composizione negoziata possono e devono essere verificati dal tribunale, in via mediata, ai fini dell'ammissibilità del concordato semplificato
art. 13 CCII
richiamato con riferimento alla nomina dell'esperto indipendente
art. 16 CCII
richiamato per i doveri dell'imprenditore nella composizione negoziata, tra cui rappresentazione completa e trasparente della situazione e gestione del patrimonio senza pregiudizio per i creditori
art. 17 CCII
il comma 5 è richiamato sul ruolo dell'esperto nella valutazione dei presupposti; il comma 8 sulla relazione finale e sulla comunicazione che apre il termine per il concordato semplificato
art. 21 CCII
richiamato quale dovere dell'imprenditore di gestire l'impresa in pendenza delle trattative senza pregiudicare i creditori
art. 47 CCII
richiamato per analogia quale disciplina affine da applicare al regime di impugnabilità del provvedimento reso in limine nel concordato semplificato
art. 247 CCII
richiamato come schema impugnatorio del decreto reso in sede di omologazione
art. 51 CCII
richiamato come sede in cui far valere le questioni sull'ammissibilità del concordato in occasione dell'impugnazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale
art. 111, comma 7, Cost.
esclusa la ricorribilità straordinaria per cassazione del decreto della corte d'appello per difetto di decisorietà
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica dei primi due motivi per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
rubrica del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 363, terzo comma, c.p.c.
la Corte tratta comunque i motivi nel merito per la formulazione del principio di diritto nell'interesse della legge
art. 4 CCII
richiamato indirettamente tra i doveri dell'imprenditore nella composizione negoziata
art. 120-bis CCII
richiamato tra i requisiti di accesso e completezza della domanda per le società
art. 68 c.p.c.
richiamato per la nomina dell'ausiliario
Massime di principio
- Nel concordato semplificato il vaglio del tribunale sulla ritualità della proposta non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione, ma deve estendersi alla verifica sostanziale dell'attendibilità e coerenza della relazione finale dell'esperto e della documentazione allegata.
- Ai fini dell'ammissibilità del concordato semplificato, il tribunale può verificare anche in via mediata la sussistenza ab origine dei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi, poiché il concordato semplificato presuppone un percorso negoziale realmente praticabile e non strumentale.
- La relazione finale dell'esperto non vincola il giudice in modo insindacabile: il tribunale deve controllarne la congruità, la logicità e il riscontro con gli atti, potendo dichiarare inammissibile la proposta se le attestazioni risultano prive di adeguata motivazione o non trovano riscontro documentale.
- Il decreto della corte d'appello che conferma l'inammissibilità in limine della proposta di concordato semplificato non ha natura decisoria e non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
- Le questioni relative all'ammissibilità del concordato semplificato possono essere riesaminate in sede di impugnazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, secondo la logica di coordinamento tra gli strumenti di regolazione della crisi.
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