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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00633/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di finanza su una società cooperativa, l'Ufficio contestava l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2010-2013 e notificava alla società e a un soggetto ritenuto gestore di fatto, per l'anno 2013, avviso di accertamento con maggiori imposte IRAP, IRES e IVA. Il contribuente impugnava l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, otteneva accoglimento in appello. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l'avviso avesse adeguatamente indicato la responsabilità del gestore di fatto quale coobbligato per i debiti tributari della società, anche in ragione della distrazione dei proventi e degli elementi indiziari emersi nel PVC; (2) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la regola dell'imputazione delle sanzioni alla sola società non operasse quando la società fosse di fatto gestita da un soggetto che agisce nel proprio interesse e che, in ogni caso, dovesse applicarsi la responsabilità personale dell'autore della violazione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che l'art. 36 d.P.R. 602/1973 disciplina una responsabilità propria ex lege, di natura civilistica e speciale, limitata ai casi espressamente previsti e non estendibile agli amministratori di fatto per i debiti fiscali della società; pertanto non basta allegare la qualità di amministratore di fatto per configurare tale responsabilità. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ribadito che, in linea generale, l'art. 7 d.l. 269/2003 attribuisce le sanzioni alla persona giuridica, ma la regola della riferibilità alla persona fisica opera solo quando emerga che la società sia un mero schermo fittizio; nel caso concreto, però, non era stata dedotta né provata la fittizietà della società o la sua inesistenza sostanziale. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    ha natura speciale e derogatoria; prevede una responsabilità propria ex lege, di natura civilistica, dei liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione per specifiche condotte; non configura una generale coobbligazione degli amministratori (neppure di fatto) per i debiti fiscali della società.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come parametro della responsabilità civilistica sottostante all'azione ex art. 36 d.P.R. 602/1973.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come fondamento della responsabilità civilistica sottostante all'azione ex art. 36 d.P.R. 602/1973.

  • art. 7 d.l. 269/2003

    le sanzioni amministrative relative ai rapporti tributari della società sono imputabili alla persona giuridica; l'eccezione opera solo quando la società sia una mera fictio/cartiera usata come schermo per l'illecito personale dell'interponente.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la riferibilità personale della sanzione, ma la Corte nega l'applicazione nel caso concreto in presenza di società effettivamente esistente e non fittizia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La responsabilità prevista dall'art. 36 d.P.R. 602/1973 è una responsabilità propria, di fonte legale e di natura civilistica, a contenuto speciale e derogatorio: non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla norma.
  • Nei debiti tributari della società, la qualità di amministratore di fatto non è di per sé sufficiente a far sorgere una responsabilità personale per le imposte sociali, in assenza di una previsione normativa che introduca una successione o coobbligazione del gestore nei debiti fiscali dell'ente.
  • In tema di sanzioni tributarie, la regola generale dell'art. 7 d.l. 269/2003 è l'imputazione alla società dotata di personalità giuridica; la riferibilità alla persona fisica autrice della violazione riemerge solo se sia dimostrato che la società è un mero schermo fittizio o una cartiera, priva di effettiva vitalità.
  • Quando l'amministrazione intenda superare il principio di imputazione delle sanzioni alla società, deve allegare e provare, anche per presunzioni, elementi idonei a dimostrare la fittizietà del soggetto collettivo e la riconducibilità sostanziale dell'illecito alla persona fisica interponente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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